Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 22 marzo 2013, n. 13731 - Violazioni in materia di sicurezza


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.V., nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 22/02/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito l'avv. D'AMATO Fabio, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



Fatto



1. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 22/02/2012, dichiarava P.V. colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 21, 22 e 89 (come contestati in atti) e lo condannava alla pena di Euro 8.003,00 di ammenda.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva:

a)che le notifiche sia del decreto di citazione per il giudizio di 1^ grado, sia dell'estratto contumaciale della sentenza erano nulle, perchè effettuate irritualmente, ex artt. 161 e 157 cod. proc. pen., anzichè presso il domicilio eletto dall'imputato /o presso il difensore di fiducia;

b)che la decisione impugnata non era congruamente motivata, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto


1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che P.V., quale titolare della omonima ditta individuale - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - a) non aveva provveduto ad elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) non aveva fornito la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione; c) non aveva predisposto la nomina del medico competente; d) non aveva assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute.

1.2. Dette violazioni della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 (come contestato nel capo di imputazione) erano state accertate dagli operanti della PG intervenuti nel cantiere ove operava la ditta di P.V., a seguito di infortunio sul lavoro patito dall'operaio dipendente della ditta, tale G. (sentenza 1 grado pagg. 1, 2).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:

2.1. La prima eccezione attinente alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di 1 grado è tardiva, perchè dedotta solo in sede di legittimità.

Entrambe le eccezioni processuali, attinenti alla regolarità delle notifiche, sono comunque infondate poichè le stesse (notifiche) sono state effettuate nelle forme di cui all'art. 161 e art. 157 cod. proc. pen., comma 8, solo dopo che quelle eseguite nel domicilio eletto dall'imputato avevano avuto esito negativo.

2.2. Le doglianze relative alla sussistenza della responsabilità penale sono in palese contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Le censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1^, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5^, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5^, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da P.V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013