Cassazione Penale, Sez. 4, 21 marzo 2013, n. 13067 - Infortunio mortale e responsabilità


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1. T.M. N. IL (Omissis);
2. M.M. N. IL (Omissis);
3. D.W. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA del 23.03.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott.ssa FODERARO Maria Giuseppina, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
per D. è presente l'avvocato Ermanno Cicognani e per M. l'avvocato Valgimigli che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto



1. Con sentenza in data 23 marzo 2011 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 18 settembre 2008, riconosciute agli imputati appellanti T. M., M.M. e D.W. anche le attenuanti generiche ritenute con la già concessa attenuante del danno risarcito prevalenti sull'aggravante contestata, riduceva la pena loro inflitta a mesi due e giorni venti di reclusione. Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere, nelle loro rispettive qualità, il T. quale direttore generale e come tale di datore di lavoro, il M. quale preposto alla sicurezza e il D. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. per aver in cooperazione colposa fra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro cagionato la morte di A.S..

2. Avverso tale decisione proponevano ricorso a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 T.M. deducendo l'erronea applicazione della legge penale e comunque la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta culpa in eligendo e vigilando per la nomina e l'operato del responsabile del servizio protezione e prevenzione; l'erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione del ruolo di datore di lavoro all'imputato; la illogicità nella valutazione della prova relativa ai poteri statutari del Direttore con riferimento all'art. 34 dello Statuto del Consorzio Agrario; la manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio sulla adeguatezza della procedura 2,12 e sulla vigilanza relativa al suo rispetto; l'erronea applicazione della legge penale in reazione alla riconosciuta sussistenza del nesso causale tra la inadeguatezza della procedura di pulizia del sito e l'evento lesivo in relazione al concetto di "apparecchio di protezione amovibile degli organi lavoratori".

2.2 M.M. deducendo la violazione del principio di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza e l'aver la Corte territoriale travisato la nozione di dirigente D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 4.

2.3 D.W. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla carenza di valutazione del rischio e delle relative procedure nonchè degli oneri gravanti sul Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; per inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine ai compiti del SPP.

 

Diritto



3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso nè essendo evidente l'innocenza degli imputati. Trattasi infatti di reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione infortuni commesso in data 31.07.2003 per il quale il termine massimo di prescrizione è da individuarsi, essendo state concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno prevalenti, in sette anni e mezzo in base alla disciplina della prescrizione precedente la novella intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli; termine decorso alla data del 26.12.2011, tenuto anche conto delle sospensioni del processo imputabili all'imputato o alla sua difesa.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013