Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 12 marzo 2013, n. 11522 - Infortunio a causa di un macchinario privo dei prescritti dispositivi di sicurezza


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandr - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
R.E. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 3/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 27/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Biancofiore Paolo.

Fatto



1. - Con sentenza del 27 settembre 2011, la Corte d'appello di Perugia - pronunciandosi nel giudizio di rinvio originato dalla sentenza della Corte di cassazione, sez. 4, 23 novembre 2010, n. 45360, con la quale si era annullata, su ricorso dell'imputato, una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione pronunciata in grado d'appello - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato stesso per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione e ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del macchinario industriale sequestrato, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3 a questo contestato, perchè, in qualità di amministratore delegato di una società, aveva adibito alla raccolta di trucioli metallici una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza e non conforme alle norme, omettendo di fornire all'operatore idonei attrezzi per alimentare la macchina senza dover utilizzare la mano, onde evitare che la mano si impigliasse nei trucioli, così cagionando, per colpa consistita nella violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 73 lesioni al braccio di un operaio (fatto commesso il (Omissis)).

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento senza rinvio e il proscioglimento nel merito con la formula ritenuta di giustizia.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza si contesta la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento del fatto e di prove decisive, con particolare riferimento al funzionamento delle dotazioni antinfortunistiche del macchinario. La Corte di secondo grado si sarebbe limitata ad osservare che l'infortunio era dipeso dal fatto che la macchina, una prima volta alimentata a motore spento, era via via alimentata dall'operatore mentre gli organi lavoratori erano in movimento, senza che fossero istallati idonei ripari e senza che l'operatore potesse disporre di strumenti di arresto comodamente accessibili in condizioni d'emergenza. Così argomentando - ad avviso della difesa - la Corte di secondo grado non avrebbe preso in considerazione l'eccepita non corrispondenza del manuale di istruzioni inviato dalla ditta costruttrice successivamente all'infortunio rispetto a quello originariamente consegnato ed avrebbe erroneamente sostenuto che entrambi i manuali escludevano comunque la possibilità di un'alimentazione a mano a motore acceso. Non si sarebbe tenuto conto, inoltre, della circostanza che era sostanzialmente impossibile incorporare la macchina in questione in una linea di produzione già esistente. Il travisamento del fatto consisterebbe anche nella mancata considerazione della presenza sulla macchina di un pulsante di arresto di emergenza collocato a portata di mano dell'operatore, come risulterebbe dalla documentazione fotografica in atti.

2.2. - Si lamenta, in secondo luogo, l'erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 73 perchè la Corte d'appello non avrebbe verificato se il macchinario era dotato di idonei ripari tali da soddisfare le esigenze di evitare che il lavoratore venisse a contatto con gli organi del macchinario in movimento. Vi era infatti, secondo la ricostruzione difensiva, una tramoggia che costituiva idoneo riparo. La Corte territoriale avrebbe, altresì, trascurato di considerare che l'infortunio era in realtà avvenuto perchè l'operaio aveva omesso di intervenire sul dispositivo di arresto, che era a portata di mano.

2.3. - Vi sarebbe, in terzo luogo, l'erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1995, art. 132 in particolare perchè la Corte d'appello non avrebbe considerato che il comma 2 di tale disposizione prevede che, qualora per le esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco del macchinario, sia sufficiente provvedere la macchina di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante di una manovra, di conseguire il rapido arresto.

Diritto



3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Deve preliminarmente richiamarsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il sindacato di legittimità ai fini dell'eventuale prevalenza delle cause di proscioglimento nel merito su quelle di estinzione del reato (ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2) resta circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte. Ne consegue che la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle stesse considerazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, all'esito di un approccio valutativo da ricondurre più al concetto della "constatazione" che a quello dell'"apprezzamento", senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti. Qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dal richiamato art. 129, comma 2, l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, prevale l'esigenza della definizione immediata del processo, a seguito della sopravvenienza dell'estinzione del reato per maturata prescrizione. Deve, in conclusione, affermarsi che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, nè nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

E', in altri termini, precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti, agli effetti penali, finalizzato ad un eventuale annullamento con rinvio della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione (ex plurimis, sez. 4, 10 maggio 2012, n. 20650; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, Rv. 244275).

Nella concreta fattispecie, nella sentenza impugnata non sono riscontrabili elementi di giudizio tali da rendere evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, perchè la Corte d'appello ha comunque operato una valutazione del materiale probatorio; materiale consistente, essenzialmente, nell'analisi della documentazione relativa alle caratteristiche costruttive della macchina e della deposizione del tecnico della prevenzione secondo cui la macchina avrebbe dovuto essere inserita in parallelo con altre macchine.

3.1. - Venendo, più in particolare, all'esame del primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcun travisamento dei fatti nè alcun vizio motivazionale che possa condurre in questa sede ad affermare che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, o che il fatto non costituisca reato. Le argomentazioni utilizzate dalla Corte d'appello risultano, anzi, plausibili, perchè prendono le mosse: 1) da quanto affermato dal tecnico della prevenzione circa il fatto che la macchina avrebbe dovuto essere inserita in parallelo con altre macchine e che il mancato inserimento in parallelo aveva sostanzialmente cagionato l'infortunio; 2) dalla sostanziale irrilevanza della circostanza che la macchina recasse il marchio CE, che non faceva venire meno l'obbligo del datore di lavoro di effettuare direttamente le necessarie verifiche di sicurezza, in rapporto allo specifico ciclo lavorativo in cui la macchina veniva inserita; 3) dall'irrilevanza del fatto che il libretto inizialmente consegnato dalla ditta costruttrice non facesse riferimento all'utilizzo del macchinario in parallelo, perchè in nessuna delle versioni di detto libretto si faceva comunque riferimento alla possibilità di un'alimentazione manuale della macchina a motore acceso; 4) dalla scorretta prassi lavorativa, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro.

Per valutare la fondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, sarebbe, dunque, necessaria una nuova valutazione del compendio probatorio, incentrata, in particolare, sulla concreta utilizzabilità del macchinario in parallelo al fine di evitare l'inserimento manuale dei materiali di lavorazione da parte dell'operatore; valutazione evidentemente preclusa in sede di legittimità.

3.2. - Analoghe considerazioni valgono in riferimento al secondo motivo di ricorso relativo alla presenza sul macchinario di una tramoggia idonea ad evitare l'infortunio e di un tasto di spegnimento che avrebbe potuto essere facilmente azionato dall'operatore per bloccarne il funzionamento.

Anche sotto tale profilo, infatti, la sentenza impugnata si è basata su rilievi non manifestamente implausibili, quali l'inidoneità della tramoggia, per la sua lunghezza e il suo posizionamento e per la mancanza di altre dotazioni di riparo, a scongiurare il trascinamento del corpo del lavoratore all'interno del macchinario e la mancanza di sensori che avrebbero potuto essere collocati sopra il materiale di lavorazione per determinare l'arresto della macchina nel caso dell'ingresso nella stessa di parti del corpo dell'operatore. Nè sussistono - prosegue la Corte d'appello - elementi dai quali desumere manovre abnormi e del tutto estranee al procedimento di lavorazione poste in essere dalla persona offesa.

Non emergono, dunque, ragioni per giungere in questa sede al proscioglimento nel merito dell'imputato, non essendo possibile procedere - come già osservato - ad una nuova valutazione del compendio probatorio.

3.3. - Adeguata risulta, poi, la motivazione della sentenza impugnata circa la non applicabilità al caso in esame delle deroghe alla presenza delle protezioni consentite dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 132 relativamente a macchinari in cui la rotazione del cilindro avvenga a velocità ridotta. La Corte d'appello ha, infatti, chiarito, sul punto che la macchina era in grado di sprigionare una notevole forza di trascinamento. Quanto allo specifico profilo relativo alla agevole raggiungibilità del pulsante di arresto, la verifica della correttezza della prospettazione difensiva in tal senso richiederebbe una nuova valutazione del fatto preclusa in questa sede e non devolvibile ad un nuovo giudizio di merito, in forza di quanto già affermato al punto 3.

Ne deriva l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione.

4. - Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013