Interpello n. 06 del 02 maggio 2013

Guida alla lettura” a cura di Romina Allegrezza

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - Note

Oggetto

Applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti "Stuntmen" e "addetto effetti speciali".

Soggetto interpellante

APT (Associazione Produttori televisivi).

Quesito

Se la normativa di salute e sicurezza è applicabile alle attività degli stuntmen e degli addetti agli effetti speciali, in relazione a due diverse modalità di organizzazione del lavoro in troupe, la prima in cui l’attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l’attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.

Con riferimento alla prima ipotesi, si vuole sapere:
1) 2) se il datore di lavoro della società di produzione possa legittimamente richiedere la collaborazione nella valutazione dei rischi della scena pericolosa dei Responsabili dei reparti operativi in cui si divide la troupe e se questi debbano possedere una particolare formazione;

3) se, in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli stuntman e/o degli effetti speciali, possa collaborare il RSPP con il datore di lavoro e i responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione, fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione;

4) se, qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto stuntmen e/o del reparto effetti speciali, sia possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell’attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione.


Con riferimento alla seconda ipotesi, si chiede:
1) se i rischi generati dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali debbano essere considerati “rischi specifici propri dell’attività”;

2) se, al fine della valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate, sia sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i curricula “con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell’attività appaltata”;

3) in cosa consista l’attività di coordinamento del datore di lavoro della committente nel caso di appalto di un’attività che comporti solo rischi specifici propri per la sua realizzazione;

4) come debba essere gestito il coordinamento del datore di lavoro della società committente nel caso in cui affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, senza il coinvolgimento del personale della stessa società committente; come il datore di lavoro di quest’ultima debba trattare gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori.

Risposta

In ordine alla prima ipotesi:
1) e 2), rispetto allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come “lavoratore” (nel senso individuato dall’art. 2, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 81/2008), anche nell’azienda di produzione cineaudiovisiva trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008. È quindi il datore di lavoro dell’azienda di produzione a dover individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli stuntmen o agli addetti agli effetti speciali, il coinvolgimento dei capi reparto, ove essi svolgano in concreto le funzioni di preposto, appare comunque opportuno. La formazione del personale dovrà essere coerente con il quadro normativo vigente (con riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21.12.2011 e del 25.07.2012), tenendo in considerazione le funzioni effettivamente svolte nell’ambito dell’organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui all’art. 299 d.lgs. n. 81/2008;

3) e 4), il DVR deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29, ribadendosi che l’unico soggetto responsabile di tale coerenza è il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge.

In ordine alla seconda ipotesi:
1) in linea generale, salvo ogni riserva circa le concrete modalità di attuazione delle prestazioni, i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possono essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, ciò purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese;

2) incombe sul datore di lavoro committente l’accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate, sottolineandosi peraltro la necessità che tale verifica (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni – quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta – rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da consentire una corretta valutazione della capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi. In ogni caso il datore di lavoro committente è tenuto ad acquisire l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del
d.lgs. n. 81/2008;

3) il datore di lavoro committente non può intervenire in supplenza dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell’attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell’appalto, regolata dall’art. 1655 c.c.). L’obbligo di cooperazione è, quindi, riferibile all’attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare o quantomeno ridurre i pericoli che vanno a incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore in ordine alle attività tipiche dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 2, c. 1, lett. a); art. 17, c. 1, lett. a); art. 26; art. 28; art. 29; Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; Accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.

Note

La Commissione, preliminarmente, ha ritenuto opportuno ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro”, non potendo pronunciarsi “in astratto” sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, la medesima non ha ritenuto possibile esprimere l’indirizzo della Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative e si è limitata a pronunciarsi solo in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente.
Per le stesse ragioni la Commissione non ha ritenuto di rispondere al quesito, relativo alle attività affidate dalle società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.