Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 maggio 2013, n. 10968 - Infortunio in falegnameria con la macchina cd. scorniciatrice: lavoratore inesperto e responsabilità datoriale


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNIELLO - Presidente -
Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere
Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso 29264-2008 proposto da:
AS. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato PALERMO GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -


contro
AA. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell'avvocato MARCO STRACCIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2330/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2008 r.g.n. 3820/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato GIANFRANCO PALERMO;
udito l'Avvocato MARCO STRACCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

 

Con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2330/2008 del 3 giugno 2008 veniva confermata la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da AA. nei confronti di SA titolare della falegnameria ove il primo prestava attività lavorativa, e di condanna del secondo al risarcimento del danno subito dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 9/10/1995, danno quantificato in € 62.146,00. Escludeva la Corte territoriale una condotta anomala del lavoratore evidenziando che non risultava provato che a questi fosse stato espressamente vietato di utilizzare da solo la macchina cd. scorniciatrice (piallatrice automatica) né che, nell'occasione, egli avesse tentato di riavviare il motore in violazione di specifiche direttive. In ogni caso riteneva che non avesse il datore di lavoro provato di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso SA. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
Resiste con controricorso AA. il quale ha anche depositato comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore con autonoma scrittura privata ritualmente autenticata dal delegato all'esercizio delle funzioni notarili presso il Consolato Generale d'Italia in Sidney (con attestazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore).

Diritto

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione della disciplina dettata dall'art. 1218 cod. civ. e dell'art. 1223 cod. civ., nonché falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e, sul piano processuale, violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. civ.". Deduce che la Corte territoriale ha statuito la responsabilità di SA. in relazione all'infortunio occorso ad AA. senza aver svolto alcun accertamento in ordine alla dinamica dei fatti ovvero alle modalità del loro svolgersi nel contesto segnato dalle specifiche condizioni di lavoro e prescindendo dalla mancata prospettazione delle concrete modalità in cui tale infortunio ebbe di fatto a prodursi e dall'assoluta carenza di deduzione e prova della sua ascrivibilità ad un pericolo cui il prestatore si trovasse concretamente esposto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. nonché palese illogicità, scarsa congruenza e carenza argomentativa della sentenza quanto alla ricostruzione dei fatti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)". Rileva che, pur a fronte di testimonianze deponenti nel senso che la macchina funzionasse con il coperchio chiuso e che così la stessa si presentasse subito dopo, ha ritenuto che AA. potesse essere entrato in contatto con le lame interne. Rileva, inoltre, che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la manovra posta in essere da AA. fosse esclusa dalle sue mansioni e, chiaramente inautorizzata (stante l'avvenuto spegnimento del macchinario), del tutto opinabile, sicuramente abnorme. In conseguenza non poteva essere attribuita al datore di lavoro la responsabilità per non aver adottato imprecisate cautele per prevenire l'indebita iniziativa.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione del disposto degli artt. 115, 279, secondo comma, 356 cod. proc. civ.". Si duole del fatto che la Corte di merito, nel contesto delineato dagli artt. 395 nn. 2 e 3 cod. proc. civ., non ha riaperto l'istruttoria e reso conseguentemente possibile il nuovo esame delle richieste avanzate dalla parte convenuta, in particolare dell'istanza volta all'assunzione di informazioni presso l'INAIL circa le somme erogate o da erogare al sig. AA. per inabilità lavorativa conseguente all'infortunio per cui è causa.

4.1 primi due motivi vanno esaminati insieme, poiché attengono ai criteri in base ai quali la Corte di appello ha ricostruito le modalità del fatto ed ha attribuito l'intera responsabilità dell'incidente al datore di lavoro.
I suddetti motivi di ricorso non sono fondati.
La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui: "La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" - cfr. ex multis Cass. n. 4840 del 7 marzo 2006; id. n. 9817 del 14 aprile 2008; n. 3788 del 17 febbraio 2009 -.
Per altro verso, come è noto, il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli, non ha l'onere di provare specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro, gravando sul datore - una volta provate tali circostanze - l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (ex plurimis, Cass. n. 11932 del 26 giugno 2004; id. n. 16881 del 24 luglio 2006; n. 4840 del 7 marzo 2006; n. 3788 del 17 febbraio 2009).
Qualora, poi, un dipendente, nell'espletamento dell'attività lavorativa, venga a contatto con macchine, apparecchi ed impianti elettrici, va ritenuta sussistente una presunzione iuris et de iure della pericolosità dell'uso di tali macchinari, senza che sia necessario provare che essi abbiano in concreto l'intrinseca capacità di produrre l'evento infortunistico.
Nel caso dell'utilizzo di tali macchine, tra le cautele che il datore di lavoro è tenuto ad adottare non rientra, poi, soltanto l'osservanza di puntuali precetti relativi alle macchine impiegate o alle specifiche lavorazioni, ma anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che specie i lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all'informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni.
Tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e privi di solida esperienza professionale (cfr. ex aliis, Cass. n. 326 del 12 gennaio 2002; id. n. 11622 del 18 maggio 2007; n. 944 del 24 gennaio 2012).
Nella specie la Corte capitolina, sulla base del dedotto e dimostrato infortunio (con conseguenti lesioni alla mano destra) verificatosi mentre il dipendente stava svolgendo la propria attività lavorativa all'interno della falegnameria quale addetto ad una macchina scorniciatrice, ha correttamente valorizzato la mancata prova da parte del datore di lavoro dell'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare il danno e ritenuto a tal fine irrilevanti proprio quelle circostanze dalle quali ora il ricorrente pretende di ricavare argomenti a sostegno della censura (e cioè che la macchina funzionasse con il coperchio chiuso e che fosse stata spenta prima che SA. si allontanasse per incontrare un cliente entrato nella falegnameria).
La valutazione relativa al ricorrere di circostanze quali l'intromissione del lavoratore (che secondo l'assunto dell'odierno ricorrente si limitava ad aiutare il titolare SA - il quale solo manovrava personalmente il macchinario raccogliendo puramente e semplicemente le tavole di legno che venivano poi introdotte dal primo nella macchina) in mansioni e attività non di sua competenza, attiene al merito della vertenza e spetta esclusivamente ai giudici delle fasi di merito, sicché le censure del ricorrente possono assumere rilievo solo sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione, risultando per il resto inammissibili.
La sentenza impugnata ha argomentato ritenendo accertato che il datore di lavoro non avesse fornito alcuna prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare il verificarsi del danno ed evidenziando che, pur ammesso che SA prima di allontanarsi avesse provveduto a spegnere la macchina, tale circostanza, oltre a non integrare una sorta di divieto all'utilizzo della stessa da parte di AA. non potesse di certo esaurire gli obblighi di cautela particolarmente intensi in ragione del fatto che il lavoratore in questione non aveva alcuna esperienza lavorativa né alcuna specifica professionalità. La Corte territoriale non ha mancato di sottolineare che in particolare il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare (e tanto non era accaduto) di aver reso edotto il lavoratore della pericolosità della macchina e della possibilità che, pur dopo lo spegnimento della stessa, le lame interne potessero continuare nel loro movimento rotatorio "per alcuni minuti".
Detta motivazione è congrua e logica e resiste alle censure del ricorrente.
Si aggiunga che questa Corte ha già da tempo precisato (cfr. Cass. n. 7328 del 17 aprile 2004, cui adde Cass. n. 7127 del 23 marzo 2007, Cass. n. 19559 del 13 settembre 2006, Cass. n. 5493 del 14 marzo 2006, Cass. n. 4980 del 8 marzo 2006 e, più recentemente, Cass. n. 9817 del 14 aprile 2008, nonché Cass. n. 3786 del 17 febbraio 2009, Cass. n. 4656 del 25 febbraio 2011) che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro (sul quale ricade anche un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull'attività dei dipendenti, al fine di prevenire che gli stessi subiscano incidenti) è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può, dunque, avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando si sia inserito, senza alcuna autonoma efficienza causale, in una situazione già di per sé pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. Del resto per poter sostenere che il comportamento del lavoratore sia da considerarsi come causa esclusiva dell'evento, è necessaria una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza di tale comportamento dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (che in tal senso la già citata Cass. n. 4656 del 25/02/2011).
Orbene, nella specie, come ritenuto dalla Corte territoriale, l'inesperienza del lavoratore, l'intrinseca pericolosità del macchinario usato dallo stesso (lasciato da solo nel locale ove la scorniciatrice era collocata e dove egli stava svolgendo la propria attività lavorativa), la mancata dimostrazione dell'adozione di cautele specifiche ulteriori e più significative del mero spegnimento della macchina (ove pure dato per verificatosi) - nel senso dell'adozione di disposizioni particolarmente accurate circa il divieto per il dipendente di intraprendere determinate attività, ovvero di istruzioni impartite al fine di renderlo edotto dei rischi a cui era esposto e dei mezzi per evitarli - già fungevano da efficiente ed esclusivo fattore causale dell'evento dannoso, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza al comportamento del lavoratore che può aver esplicato efficacia determinativa solo in conseguenza degli inadempimenti del datore di lavoro.
In modo assolutamente coerente con l'indicato ragionamento è stata, quindi, ritenuta dalla Corte di merito la superfluità di ogni approfondimento istruttorio.
5. Il terzo motivo è inammissibile.
Non vengono riprodotti gli atti contenenti le richieste istruttorie ritenute dal "giudice istruttore" ininfluenti al fine del decidere nella parte che ne avrebbe fatto emergere la eventuale decisività (il ricorrente si limita a riportare le richieste conclusive precisate a verbale di udienza del 6/7/2004). Inoltre nulla viene riferito in ordine alla sottoposizione di analoghe doglianze al giudice di appello (nessun riscontro riguardo alla sussistenza di specifici motivi di gravame sul punto è dato evincere dalla sentenza impugnata).
6. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore di AA., liquidate come in dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (che, all'art. 41 stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012)

Testo non comprensibile