Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.07.1959 - 28.02.1962
Parti: Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e Filie, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Verbano-Cusio ed Ossola

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli operai.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Decorrenza.

Accordo collettivo integrativo del CCNL dell’11 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’atti vita’ di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nelle zone del Verbano-Cusio ed Ossola, 1° ottobre 1959

Addì lo ottobre 1959 in Verbania Intra, nella Sede dell’Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, tra l’Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola [...], con l’intervento [...] della Società Graniti d’Italia, [...] della ditta Moschini & C., [...] della ditta Maffioli Fratelli e ditta Maffioli Pio e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive (Filie) della provincia di Novara [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - Sindacato Provinciale di Novara [...], l'Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave (Uil) di Novara [...], si è stipulato il presente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende esercenti nelle Zone del Verbano, Cusio ed Ossola l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 2. - Lavori speciali.
Ai sensi dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’11 luglio 1959 gli operai addetti ai lavori speciali su scale aeree, funi in tecchia o ponti a sbalzo, su bilance o zattere, su mensole, ed in caso di soggezione d’acqua (piedi nell’acqua o stillicidio continuo) avranno diritto ad una indennità nella misura del 25 % (da computarsi sulla paga base e indennità di contingenza) salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Aziende.