Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale per il fatto che la determinazione del giudice competente, nell'ipotesi dell'art. 458 del Codice di procedura penale rimessa all'apprezzamento del giudice procedente, è in contrasto con il principio di certezza sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
 
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale ed in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza 17 ottobre 1963 del Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di B.G., iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;



FattoDiritto

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, sotto il profilo che la determinazione del giudice competente nell'ipotesi dell'art. 458 del Codice di procedura penale, rimessa all'apprezzamento del giudice procedente, è in contrasto con il principio di certezza sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 122 del 9 luglio 1963, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che la questione è stata prospettata sotto il medesimo profilo e che non è stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione già adottata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;





PQM
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza 17 ottobre 1963, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 GIU. 1964.