Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1958
Validità: 01.10.1958 - 31.12.1960
Parti: Associazione fra gli Industriali della provincia di Treviso - Sindacato Provinciale esercenti cave di ghiaia, sabbia e pietrisco e Filea Provinciale-Camera Confederale del Lavoro di Treviso, Filde Provinciale-Unione Sindacale Provinciale, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione operai.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Mansioni promiscue.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Sospensione e interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Riduzione del lavoro.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Permessi.
Art. 16. - Permessi e licenze per cariche sindacali.
Art. 17. - Chiamata alle armi e richiamo alle armi.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Modalità di pagamento della retribuzione.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Cottimi.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Pronto soccorso.
Art. 26. - Assenze.
Art. 27. - Malattia.
Art. 28. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 29. - Indumenti protettivi.
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 31. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Multe e sospensioni.
Art. 34. - Licenziamento per mancanza.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Indennità in caso di morte.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Tabella salariale per gli addetti all’industria delle cave di ghiaia, sabbia e pietrisco.

Contratto collettivo per gli operai addetti alla escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco nella provincia di Treviso, 1° ottobre 1958

Addì 1° ottobre 1938, in Treviso, presso la Sede dell’Associazione fra gli Industriali, tra l’Associazione fra gli Industriali della provincia di Treviso - Sindacato Provinciale esercenti cave di ghiaia, sabbia e pietrisco [...], la Filea Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Treviso, la Filde Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario dell’Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale della Uil [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti la escavazione della ghiaia, sabbia e pietrisco in provincia di Treviso.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fan-ciulli, valgono le disposizioni di legge.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è fissata dalla legge con un massimo di 48 ore settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni ivi previste; per i lavori preparatori e complementari è ammesso il prolungamento dell’orario a regime salariale normale nei limiti di un’ora al giorno complessivamente.
È consentito alle aziende, nel quadrimestre giugno-settembre, di effettuare un orario di lavoro di 9 ore giornaliere retribuendo tutte le ore a paga normale.
Per il quadrimestre novembre-febbraio l’orario normale di lavoro resta fissato in 7 ore giornaliere.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani e i portieri con alloggio nel cantiere o nelle immediate dipendenze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari normali di cui all’art. 8 (orario di lavoro).
[...]
Per le ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino; tuttavia nelle aziende in cui per tradizione si deroga a detti limiti, per i mesi da maggio ad agosto, saranno considerate per notturne quelle dalle 20 alle 4.
[...]

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale ricorre normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con un riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre sarà considerato festivo il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore ivi compresi i casi di alluvione o altri fatti metereologici e per le interruzioni dell’orario normale di lavoro concordato fra le parti interessate, purché contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 21. - Cottimi.
Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo.
[...]
In ciascuna azienda le parti (operai e direzione), con la eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali potranno concordare tariffe per il lavoro a cottimo pieno, con l’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Art. 23. - Ferie.
L’operaio ha diritto per ogni anno di servizio prestato al godimento di un periodo di ferie retribuite pari a:
12 giorni, fino a 8 anni compiuti di anzianità.
14 giorni, per anzianità di 9 anni ed oltre.
[...]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, in considerazione della natura dell’industria di escavazione della ghiaia e della sabbia, l’operaio non usufruisca del godimento di parte o di tutto il periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento con una indennità pari alla retribuzione per il periodo non goduto.
[...]

Art. 25. - Pronto soccorso.
Ogni cantiere dovrà essere fornito di cassetta, di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio.
Per il materiale di medicazione di cui devono essere fornite tali cassette, valgono le norme di legge.

Art. 28. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l’infortunio accade all’operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[...]
Qualora per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa compatibilmente con le necessità dell’azienda. [...]

Art. 29. - Indumenti protettivi.
Per i lavori in acqua l'azienda dovrà fornire a sue spese agli operai stivali di gomma. Tali indumenti rimangono di proprietà dell’azienda.

Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari dell’operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 34.
[...]

Art. 33. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa l’operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi e di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo del lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso dell’azienda;
5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione.
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l’operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 34. - Licenziamento per mancanza.
1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento, l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa:
[...]
b) insubordinazione ai superiori;
[...]
d) gravi guasti provocati da negligeva al materiale dell’azienda;
e) risse sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle inflazioni contemplate nell’articolo 32, quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.
2) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’indennità di preavviso e dell’indennità di licenziamento, l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell’ambito dell’azienda;
[...]
d) esecuzione entro i locali dell’azienda di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.