Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 16 dicembre 1957
Validità: 15.11.1957
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Modena e Federazione Provinciale Lavoratori Legno-Unione Sindacale Provinciale di Modena-Cisl, Unione Provinciale Lavoratori del Legno-Camera Sindacale Provinciale di Modena-Uil, Sindacato Provinciale di Modena-Federazione Italiana Lavoratori del Legno-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Modena

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Indennità zona malarica.
Art. 4. - Indennità per lavoro in alta montagna.
Art. 5. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Art. 6. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 7. - Decorrenza.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Modena, 16 dicembre 1957

Addì 16 dicembre 1957, in Modena, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Modena [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno dell’Unione Sindacale Provinciale di Modena della Cisl [...], l’Unione Provinciale Lavoratori del Legno della Camera Sindacale Provinciale di Modena della Uil [...], il Sindacato Provinciale di Modena della Federazione Italiana Lavoratori del Legno della Cgil [...], è stato stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1956, da valere per gli operai dipendenti da Aziende esercenti la Industria del Legno e del Sughero della provincia di Modena.

Art. 3. - Indennità zona malarica.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 25 del CCNL agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità pari al 10 % della retribuzione.

Art. 4. - Indennità per lavoro in alta montagna.
Agli operai che svolgono la loro attività in zone superiori ai 1200 metri di altitudine deve essere corrisposta una indennità pari al 15 % della retribuzione.

Art. 5. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 26 del CCNL sono considerati:
Lavori disagiati: quelli eseguiti sotto tettoie, senza muri e quindi esposti alle intemperie; in locali a temperatura artificialmente elevata adibiti all’uso di forno essiccatoio, ecc., o particolarmente polverosi, in misura costante ed anormale;
Lavori nocivi: quelli di verniciature alla nitro cellulosa o a spruzzo; produzione di agglomerati di sughero e pavimenti in legno con leganti chimici nocivi; trattamento per la conservazione del legno a base di sostanze chimiche tossiche; fabbricazione dei compensati con l’uso di colle sintetiche nocive;
Lavori pericolosi: quelli eseguiti su scale mobili o su ponti sospesi; accatastamento libero per un'altezza superiore ai 5 metri.