Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 13 settembre 1954
Validità: 13.09.1954 - 31.12.1954
Parti: Unione Industriali della Provincia di Savona - Sezione Industria del Legno e Camera Confederale del Lavoro di Savona - Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Unione Sindacale Provinciale di Savona, Libero Sindacato Lavoratori Legno, Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale Provinciale di Savona, Sindacato Legno
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Savona

Sommario:

Apprendistato e istruzione professionale
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12. - Qualifiche operaie.
Art. 13. - Indennità di diaria di trasferta.
Art. 14. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 15. - Indennità consumo ferri.
Art. 16. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli operai dell’industria del legno e del sughero della provincia di Savona, 13 settembre 1954

Addì 13 settembre 1954 in Savona, tra l’Unione Industriali della Provincia di Savona - Sezione Industria del Legno [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Savona - Sindacato Provinciale Lavoratori Legno [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Savona, Libero Sindacato Lavoratori Legno [...], l’Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale Provinciale di Savona, Sindacato Legno [...], premesso che gli artt. 6, 7, 24 punto 2, 26, 35 penultimo comma del CCNL per l’industria del legno e del sughero 15-5-1953 demandano alle competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali, la definizione degli istituti contrattuali contemplati dagli articoli stessi, mediante accordi integrativi;
si è convenuto di dar vita al presente accordo provinciale, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 valevole per le aziende esercenti l’industria dei prodotti del legno e del sughero e per i lavoratori da esse dipendenti, da valere per tutto il territorio della provincia di Savona. 

Apprendistato e istruzione professionale
Art. 1.

Agli effetti del presente accordo è apprendista il lavoratore o la lavoratrice che, avendo compiuto il 14° anno di età e non il 20°, siano occupati in una delle aziende tenute all’applicazione del CCNL 15-5-1953 per l’industria del legno, allo scopo di acquistare le capacità necessarie per diventare operaio qualificato o specializzato.

Art. 2.
Il datore di lavoro ha il dovere di curare l’addestramento pratico dell’apprendista secondo le premesse di cui all’art. 1.

Art. 4.
La durata massima dell’apprendistato resta fissata come segue a seconda delle mansioni che 1’apprendista deve apprendere durante il periodo di tirocinio.
1° Gruppo
Scultori - Intagliatori - Intarsiatori - Tornitori - Ebanisti - Falegnami addetti alla lavorazione dei mobili, degli articoli sportivi, degli infissi e serramenti, dei pavimenti e dei biliardi ed accessori - Stipettai - Corniciai - Doratori - Laccatori - Lucidatori - Verniciatori - Tappezzieri - Costruttori modelli per fonderia - Addetti alle sfogliatrici - Addetti alle tranciatrici - Addetti alle presse.
Assunti in età dai 14 anni ai 15 anni, durata apprendistato anni 5; assunti in età dai 15 anni ai 16 anni, durata apprendistato anni 4; assunti in età dai 17 ai 18 anni, durata apprendistato anni 3; assunti in età dai 18 anni ai 19 compresi, durata apprendistato anni 2.
2° Gruppo
Falegnami addetti alla carpenteria navale, alla lavorazione di articoli casalinghi, delle botti, fusti e mastelli - carradori - carpentieri - calafati - maestri di ascia - sediai per sedie curvate e comuni - modellisti per modelli di navi - addetti alla fabbricazione di forme e suole di legno per calzature - addetti alla lavorazione del legno sfibrato e ricostituito - addetti alle macchine per le varie lavorazioni del legno e del sughero.
Assunti in età dai 14 ai 15 anni compresi, durata apprendistato anni 4; assunti in età dai 16 ai 17 anni compresi, durata apprendistato anni 3; assunti in età dai 18 ai 19 anni compresi, durata apprendistato anni 2.
3° Gruppo
Addetti alla lavorazione dei mobili in canne, giunchi e vimini - Addetti alla produzione degli articoli vari di sughero - Addetti alla produzione e lavorazione degli agglomerati di sughero - Addetti alla produzione degli agglomerati di paglia o trucioli di legno con materie cementizie - Addetti alla lavorazione di: ceppi per zoccoli - Addetti alla lavorazione dei manici da frusta - Addetti alla produzione degli abbozzi per pipe - Falegnami addetti alla costruzione degli imballaggi Addetti alle celle di vaporizzazione e di iniezione - Addetti agli essiccatoi, alle autoclavi e alle caldaie - Segantini a mano e dogaioli.
Assunti in età dai 14 ai 15 anni compresi, durata apprendistato anni 3; assunti in età dai 16 ai 17 anni compresi, durata apprendistato anni 2 e mezzo; assunti in età dai 18 ai 19 anni compresi, durata apprendistato anni 2.

Art. 5.
Nella durata dell'apprendistato fissata nella misura di cui ai gruppi del precedente art. 4 vanno compresi i periodi di apprendistato fatti in altre aziende del genere che siano documentabili, sempreché durante tali periodi l’apprendista abbia esplicato le stesse mansioni per le quali continua l’apprendistato e ciò si sia verificato non oltre 10 mesi prima della data di assunzione.

Art. 6.
Il periodo di apprendistato sarà ridotto come appresso, in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista:
a) di due terzi per gli apprendisti muniti di licenza di Scuola Tecnica Industriale d’indirizzo corrispondente all’attività esplicata nell'azienda;
b) della metà per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei Corsi Triennali per la formazione di operai qualificati, d’indirizzo corrispondente alla attività esplicata nell’azienda;
c) di un terzo per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei Corsi biennali per la formazione di operai qualificati, d’indirizzo corrispondente all’attività esplicata nell’azienda;
d) di un quarto per gli apprendisti purché siano in possesso:
1) di diploma dei corsi della durata di un anno per la formazione di operai qualificati, d’indirizzo corrispondente all’attività esplicata nell’azienda;
2) di licenza di corsi biennali di avviamento professionale;
3) di licenza di Scuole Professionali od Artigiane.

Art. 7.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di Cui all’art. 6 l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.

Art. 10.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 11.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione trovano applicazione nei confronti della categoria degli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale 15 maggio 1953, in quanto applicabili.

Art. 14. - Lavori nocivi e pericolosi.
In riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti si danno reciprocamente atto che per la particolare materia valgono le norme di cui all’accordo provinciale 4 ottobre 1946.