Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 1° luglio 1954
Validità: 01.07.1954 - 30.06.1955
Parti: Associazione degli Industriali e Camera Confederale del Lavoro di Udine, Unione Sindacale Provinciale di Udine-Cisl, Camera Sindacale Provinciale di Udine-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Udine

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Qualifiche operaie.
Art. 3. - Trasferte.
Art. 4. - Indennità di zona malarica.
Art. 5. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 6. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 7. - Decorrenza e durata.
Allegato - Accordo collettivo 8 giugno 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, per la disciplina dell’apprendistato nelle industrie del legno della provincia di Udine
Art. 1.
Art. 2. - Riduzione durata apprendistato.
Art. 3. - Trattamento economico per gli apprendisti in servizio.
Art. 4. - Attestazione tirocinio.
Art. 5. - Norme generali.
Art. 6. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, da valere per gli addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Udine, 1° luglio 1954

In Udine addì 1 luglio 1954 presso la sede della Associazione degli Industriali; tra l’Associazione predetta [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Udine [...], la Unione Sindacale Provinciale di Udine della Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale di Udine della Uil [...], è stato stipulato il seguente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Udine.

Art. 1. - Apprendistato.
In relazione a quanto disposto dall’art. 6 del citato contratto collettivo nazionale, l’apprendistato sarà regolato dalle attese disposizioni di legge in materia. Entro 30 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui sopra le Organizzazioni stipulanti si riuniranno per esaminare il problema e definire le questioni eventualmente rimesse alle decisioni delle Organizzazioni medesime.

Art. 4. - Indennità di zona malarica.
L'indennità di cui all’art. 25 del citato contratto nazionale, dovuta agli operai che per ragioni di lavoro vengono trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, resta fissata nella misura del 10 % (dieci per cento) della retribuzione.

Art. 5. - Lavori nocivi e pericolosi.
L’indennità di cui all’art. 26 del citato contratto nazionale, indennità che sarà corrisposta limitatamente al tempo in cui i lavoratori saranno adibiti a lavori nocivi e pericolosi, resta fissata nella misura dell’8 % (otto per cento) della retribuzione.
Le Organizzazioni dei lavoratori si riservano di sottoporre all’Associazione degli Industriali per le eventuali intese del caso, la indicazione delle ditte presso le quali esse ritengono si svolgano lavori nocivi e pericolosi precisando la natura e l’estensione degli stessi.

Art. 6. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Con riferimento al contenuto del penultimo e ultimo comma dell’art. 35 del citato contratto nazionale, resta precisato che ai dipendenti lavoratori dovranno essere sempre forniti utensili di proprietà delle aziende.

Allegato - Accordo collettivo 8 giugno 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953, per la disciplina dell’apprendistato nelle industrie del legno della provincia di Udine
In relazione a quanto disposto dall’art. 1 del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 1953 per gli addetti all'industria della lavorazione del legno della provincia di Udine in vigore dal 1° luglio 1954; si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.
La durata dell’apprendistato e le retribuzioni dell’apprendista vengono fissate, per i vari gruppi e per i singoli scaglioni di età nelle seguenti misure:
1° Gruppo: Scultori, intagliatori, intarsiatori, tornitori, ebanisti, falegnami addetti alla lavorazione dei mobili e arredamenti, fusti per poltrone e sedie di lusso, degli articoli sportivi, degli infissi e serramenti, dei pavimenti, dei bigliardi e accessori, stipettai, corniciai, doratori, laccatori, lucidatori, verniciatori, tappezzieri, costruttori modelli per fonderia, addetti alle sfogliatrici, addetti alle tranciatrici, addetti alle presse, ausiliari.
a) assunti in età dai 14 ai 16 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni cinque [...]
b) assunti in età dall’inizio dei 17 ai 18 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni quattro [...]
c) assunti in età di oltre 18 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni tre [...]
2° Gruppo: Falegnami addetti alla carpenteria navale, alla lavorazione di articoli casalinghi e giocattoli, alle botti, fusti e mastelli, carradori, carpentieri, calafati, maestri d’ascia, sedia! per sedie curvate e comuni, verniciatori a spruzzo, modellisti per modelli di nave, addetti alla fabbricazione di forme e suole di legno per calzature, addetti alla lavorazione del legno sfibrato e ricostituito, addetti alle segherie e alle macchine per le varie lavorazioni del legno, addetti alla lavorazione dei mobili in canna, giunco e vimini.
a) assunti in età dai 14 ai 16 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni quattro [...]
b) assunti in età dall’inizio dei 17 ai 18 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni tre [...]
c) assunti in età di oltre 18 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni due e mezzo [...]
3° Gruppo: Addetti alla produzione degli agglomerati di paglia e trucioli di legno con materie cementizie, addetti alla lavorazione di ceppi per zoccoli, addetti alla lavorazione di manici per fruste, addetti alla lavorazione di bozze per pipe, falegnami addetti alla costruzione degli imballaggi, addetti alle celle di vaporizzazione e iniezione, addetti agli essicatoi, addetti alle autoclavi ed alle caldaie, segantini a mano e dogaioli.
a) assunti in età dai 14 ai 16 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni tre [...]
b) assunti in età di oltre 16 anni compiuti: durata dell’apprendistato anni due [...]

Art. 2. - Riduzione durata apprendistato.
In attesa di quanto sarà eventualmente disposto in materia dal Regolamento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per gli apprendisti in possesso di uno dei titoli di studio sotto indicati, rilasciati da scuole o corsi ad indirizzo delle categorie del legno, la retribuzione avrà inizio dal secondo scatto semestrale e il periodo di apprendistato sarà ridotto di un semestre:
а) licenza di scuola di avviamento professionale di Stato;
b) licenza di corsi di addestramento professionale istituiti presso Centri di addestramento e dell’istituto Professionale di Stato;
c) licenza di scuola diurna o serale nelle quali si praticano esercitazioni di fabbrica.

Art. 4. - Attestazione tirocinio.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciata dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, una dichiarazione che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 5. - Norme generali.
Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell’apprendistato.

Art. 6. - Decorrenza e durata.
La presente regolamentazione fa parte integrante dell’accordo integrativo 1° luglio 1954 avrà quindi decorrenza dal 1° giugno 1955 al 30 giugno 1956, e si intenderà rinnovata di anno in anno tacitamente salvo disdetta di una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle eventuali tacite rinnovazioni.