Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 02.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e Sindacato Provinciale di Novara della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Boschivi, Artistiche e Varie, Sindacato Provinciale di Novara della Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie
Settori: Edilizia, Legno, Verbano, Cusio, Ossola

Sommario:

Art. 1. - Trasferte.
Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Utensili di proprietà del lavoratore.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, da valere per l’industria dei prodotti del legno e del sughero delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola, 2 ottobre 1959

In Verbania Intra, addì 2 ottobre 1959, nella sede della Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, tra l’Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola [...] e il Sindacato Provinciale di Novara della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Boschivi, Artistiche e Varie [...], il Sindacato Provinciale di Novara della Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie [...], il Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie [...], viene stipulato il presente Accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero del 19 giugno 1959 da valere per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti dell’art. 26 del contratto nazionale, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree e su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra, o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, nonché i lavori di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Sono considerati di particolare disagio i lavori svolti in locali a temperatura artificialmente elevata superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi a temperatura artificialmente elevata superiore ai 50 gradi.

Art. 3. - Mense aziendali.
In riferimento all’art. 31 del contratto nazionale si conviene che per le mense aziendali valgono le norme di carattere locale o nazionale tuttora in atto.

Art. 4. - Utensili di proprietà del lavoratore.
Per quanto previsto dal penultimo comma dell’articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si stabilisce che l’azienda dovrà fornire tutti gli utensili che si rendono necessari per lo svolgimento delle lavorazioni.
Ove l’Azienda non dovesse ottemperare a tale obbligo la stessa è tenuta a corrispondere una Indennità da convenirsi con il lavoratore interessato.

Art. 5. - Decorrenza e durata.
Il presente accordo è valido per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola a decorrere dal 2 ottobre 1959.
Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale del 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero.
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