• Medico Competente

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.lgs. n. 277/91 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.  

La Corte non ritiene fondata la questione: "non è irragionevole che il legislatore abbia riconosciuto, in via transitoria, la qualità di "medico competente" nella materia a coloro che avessero svolto, almeno da quattro anni, l'attività nel settore, rientrando nella sua discrezionalità - una volta prescritti a regime requisiti più rigorosi - quella di considerare come equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa della durata di quattro anni."

Infatti "in ottemperanza alle direttive comunitarie e tenuto conto che "i medici competenti" nella materia debbono svolgere essenzialmente attività di controllo della sicurezza del lavoro - ha consentito a determinati medici, che già svolgevano quelle funzioni prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle subordinandole ad un espressa domanda dell'interessato."



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
- Prof. Gabriele PESCATORE Giudice
- Avv. Ugo SPAGNOLI "
- Prof. Antonio BALDASSARRE "
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO "
- Avv. Mauro FERRI "
- Prof. Luigi MENGONI "
- Prof. Enzo CHELI "
- Dott. Renato GRANATA "
- Prof. Giuliano VASSALLI "
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da R.M. ed altri contro la Regione Veneto iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.



Fatto

1. - Taluni medici, esercenti la professione nel campo della medicina del lavoro, hanno impugnato il provvedimento della giunta regionale del Veneto con il quale si è negato loro di proseguire nell'attività svolta per effetto del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (concernente la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,in attuazione di direttive comunitarie), il cui art.55 consente in via transitoria di riconoscere tale qualifica anche a coloro che, pur privi dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina, esercitino l'attività di medico del lavoro da almeno 4 anni e che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso chiedano l'autorizzazione regionale all'esercizio delle specifiche funzioni.
Vistisi, in dipendenza del provvedimento sfavorevole dell'amministrazione regionale, revocato l'incarico di medico del lavoro dalle rispettive aziende, essi hanno impugnato innanzi al giudice amministrativo il provvedimento di diniego e ne hanno chiesto in via cautelare la sospensione, ma l'istanza è stata respinta con la motivazione che "la sospensione del provvedimento impugnato non spiegherebbe alcun effetto favorevole alla parte ricorrente".
Nel corso del giudizio di appello avverso l'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 16 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 che reca appunto la normativa transitoria per l'esercizio dell'attività di "medico competente" in medicina del lavoro da parte dei laureati in medicina e chirurgia non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del medesimo decreto.
Il giudice a quo sostiene che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione sarebbe ravvisabile nelle stesse ragioni che hanno indotto la Corte, in una materia analoga (sent. n.100 del 1989), ad affermare che la legge allora impugnata non avrebbe potuto, pur a seguito della istituzione della nuova laurea in odontoiatria, negare il permanere negli interessati dell'idoneità ad esercitare quella attività professionale, valutandola come diritto già appartenente a soggetti che in precedenza la svolgevano con la sola laurea in medicina e chirurgia e l'iscrizione all'albo professionale.
Inoltre sempre le considerazioni della Corte, espresse nella sentenza citata, varrebbero in relazione alla irrazionale fissazione di un termine, in quel caso, per esercitare l'opzione tra le due attività e, nel caso ora all'esame, per presentare le prove dell'attività esplicata dagli interessati durante il prescritto quadriennio, pena la loro esclusione dagli elenchi dei medici abilitati alla medicina del lavoro.
La rilevanza della questione, pur nella fase cautelare, viene ravvisata nel fatto che il provvedimento regionale, eventualmente privato della sua base normativa con l'accoglimento del proposto incidente di costituzionalità, diverrebbe illegittimo, consentendo al giudice rimettente, anche sotto l'aspetto del fumus, di accordare la sospensione riabilitando i medici ordinari a svolgere l'attività nel campo della medicina del lavoro, attività prima rientrante nelle loro facoltà ed oggi impedita dal diniego della amministrazione.

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha in primo luogo eccepito (senza alcuna motivazione) l'irrilevanza della questione, ai fini della decisione del ricorso di appello sulla sospensiva negata dal giudice di primo grado.
Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della censura, ricordando che l'art. 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991, del quale fa parte anche la norma impugnata (art. 55), ha istituito, in attuazione di direttive comunitarie volte alla protezione dei lavoratori da rischi derivanti da sostanze chimiche, fisiche e biologiche, la nuova figura del "medico competente" in medicina del lavoro con determinati requisiti, con la conseguenza che dalla data di entrata in vigore della legge solo tale professionista può svolgere le mansioni di tutela della salute di cui alla legge stessa.
La disciplina transitoria, dettata dalla norma impugnata, è volta a consentire lo svolgimento di dette mansioni a quei soggetti che, pur privi dei nuovi requisiti richiesti, già le avessero espletate per un periodo di tempo sufficientemente prolungato e indicato in un quadriennio, sì da far ritenere ragionevolmente acquisita una specializzazione nella materia equiparabile a quella richiesta dalla legge.




Diritto

1.- È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212).
Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione per le medesime ragioni poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 100 del 1989) di analoga disciplina per i medici abilitati impediti ad esercitare anche la professione di odontoiatra, prima esercitata in base ai titoli posseduti.
Ciò in quanto la disposizione impugnata - contenuta nel citato decreto legislativo, che dà attuazione a direttive comunitarie in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ed istituisce all'uopo la nuova figura di "medico competente" nel settore della medicina del lavoro - reca la normativa transitoria per consentire a medici privi dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina, purché abbiano svolto la predetta attività per almeno un quadriennio e ne facciano domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo cit., di continuare a svolgere la pregressa attività.
L'illegittimità costituzionale sarebbe dunque ravvisabile per un duplice ordine di motivi:
a) perché il diritto di svolgere quella attività appartiene già al soggetto in base alla normativa pregressa;
b) perché non è logico sottoporre ad un termine perentorio la possibilità di provare l'esercizio di quella attività per un quadriennio, pena l'esclusione di quei medici dai soggetti abilitati all'esercizio della medicina del lavoro come "medici competenti".

2.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato.
Il giudice a quo ha proposto l'incidente di costituzionalità della norma di cui deve fare applicazione - sia ai fini della decisione cautelare che di quella di merito - prima di pronunciarsi in via definitiva sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato e ciè è sufficiente a far ritenere la rilevanza (sent. n. 444 del 1990 e, a contrario, sentt. nn. 498 del 1990, 579 del 1989 e ord. n. 142 del 1988).

3.- Nel merito la questione non è fondata.
Per chiarire i termini di essa, va precisato che la disposizione impugnata è contenuta in un decreto legislativo che ha dato attuazione ad una serie di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art., 7 della legge di delega 30 luglio 1990 n. 212.
Tali direttive tendono a garantire una adeguata sorveglianza, da parte delle pubbliche autorità, dello stato di salute di lavoratori esposti a tali rischi, mediante adeguati e periodici controlli chimici e biologici, dettando prescrizioni minime e lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri, a tali fini, di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più rigorose.
Nella legge di delega (n. 212 del 1990), che ha dato luogo al richiamato decreto legislativo nel quale è contenuta la disposizione impugnata, è stabilito (art. 7) che la disciplina delegata debba, tra l'altro, "prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori". In attuazione di tale direttiva l'art. 3, lett. c, del decreto legislativo citato definisce come "medico competente" ad effettuare i controlli sanitari in precedenza indicati, "il medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette". Gli art. 7, 15 e seg. a loro volta elencano i compiti di tale figura di medico in relazione ai diversi rischi cui sono esposti i lavoratori.
L'art. 55, oggetto della questione, dispone in via transitoria che i laureati in medicina e chirurgia, pur sprovvisti dei requisiti richiesti (a regime) dall'art. 3 cit., ma che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, "sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente".
A tal fine essi devono presentare all'assessorato regionale alla sanità, territorialmente competente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività per il periodo richiesto.

4.- Alla luce dei chiarimenti che precedono il richiamo formulato dal giudice rimettente alla sentenza di questa Corte n. 100 del 1989, per sorreggere la questione sollevata, non appare pertinente.
Al riguardo va rilevato che la norma dichiarata illegittima in quella occasione, pur dopo aver riconosciuto in via di principio l'idoneità dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'Università anteriormente al 28 gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra, subordinava l'esercizio di quest'ultima attività all'opzione tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei medici odontoiatri.
La sentenza di questa Corte ritenne irrazionale che la legge - dopo aver riconosciuto che la specializzazione in odontoiatria (per la categoria dei medici chirurghi iscritti all'Università prima di una certa data) non era indispensabile per quei medici ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri - una volta che costoro avessero chiesto l'iscrizione a detto albo, li privasse della possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi e quindi di continuare a svolgere la professione di medico chirurgo, che costituisce "la naturale esplicazione di facoltà che derivano dai titoli di laurea ed abilitanti posseduti" (sent. n. 100 del 1989 cit.).
Tale situazione non si verifica nella specie, nella quale il decreto legislativo - in ottemperanza alle direttive comunitarie e tenuto conto che "i medici competenti" nella materia debbono svolgere essenzialmente attività di controllo della sicurezza del lavoro - ha consentito a determinati medici, che già svolgevano quelle funzioni prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle subordinandole ad un espressa domanda dell'interessato.
E ciò al fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione esistente ad una certa data dall'entrata in vigore della disciplina, in vista del nuovo regime in precedenza descritto (punto 3).
Una domanda, che, se proposta, non comporta, come nel caso di medici chirurghi che volessero esercitare la professione di odontoiatra, alcuna opzione né la perdita di alcuna pregressa facoltà.
Nè è irragionevole che il legislatore abbia riconosciuto, in via transitoria, la qualità di "medico competente" nella materia a coloro che avessero svolto, almeno da quattro anni, l'attività nel settore, rientrando nella sua discrezionalità - una volta prescritti a regime requisiti più rigorosi - quella di considerare come equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa della durata di quattro anni.


PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Depositata in cancelleria il 27 gennaio