Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 10 luglio 1957
Validità: 10.07.1957 - 31.12.1958
Parti: Delegazione degli Industriali del Sughero-Associazione Industriali e Fillea-Camera Confederale del lavoro, Sullav-Cisl, Uil Legno
Settori: Edilizia, Legno, Sughero, Pistoia

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato
Art. 2. - Qualifiche operaie.
Art. 3. - Retribuzione qualificati di 1ª categoria.
Art. 4. - Trasferte.
Art. 5. - Lavori nocivi, disagiati o pericolosi.
Art. 6. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.

Accordo collettivo integrativo da valere per le industrie del legno della provincia di Pistoia, 17 settembre 1957

L’anno 1957, addì 17 settembre in Pistoia, tra la Delegazione degli Industriali del Legno [...], assistita da [...] Associazione Industriali della Provincia di Pistoia, e la Segreteria Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea) [...], assistita dalla Camera confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia [...], la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (Sullav) [...], la Segreteria Provinciale dell’Unione Italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (Uil Legno) [...], si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero 24 luglio 1956, da valere per tutte le Aziende appartenenti al settore del legno dislocate nella provincia di Pistoia.

Art. 1. - Apprendistato.
La durata e la retribuzione per l’apprendistato vengono fissate nelle seguenti tabelle:

Art. 5. - Lavori nocivi, disagiati o pericolosi.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati nocivi, disagiati o pericolosi i seguenti lavori:
comandati di eseguire su scale aree tipo Porta e su ponti in sospensione;
verniciatura a spruzzo con nitrocellulosa.