Tipologia: Patto collettivo nazionale di lavoro
Data firma: 26 marzo 1960
Validità: 26.03.1960 - 22.03.1962
Parti: Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e Federazione Nazionale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate-Cgil, Fisba-Cisl, Uil-Terra e Federazione Nazionale dei Salariati e Braccianti Agricoli-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi

Sommario:

Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Norma n. 2. - Definizione del salariato fisso.
Norma n. 3. - Assunzione.
Norma n. 4. - Contratto individuale.
Norma n. 5. - Durata del contratto individuale.
Norma n. 6. - Mansioni.
Norma n. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Norma n. 8. - Attrezzi di lavoro.
Norma n. 9. - Periodo di prova.
Norma n. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 11. - Orario di lavoro.
Norma n. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma n. 13. - Riposo settimanale.
Norma n. 14. - Giorni festivi.
Norma n. 15. - Retribuzione.
Norma n. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 17. - Gratifica natalizia.
Norma n. 18. - Malattia e infortuni.
Norma n. 19. - Diarie.
Norma n. 20. - Ferie.
Norma n. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 22. - Tutela della maternità.
Norma n. 23. - Permessi straordinari.
Norma n. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Norma n. 25. - Trapasso di azienda.
Norma n. 26. - Norme disciplinari.
Norma n. 27. - Indennità di anzianità.
Norma n. 28. - Controversie individuali.
Norma n. 29. - Controversie collettive.
Norma n. 30. - Condizioni di miglior favore.
Norma n. 31. - Efficacia del Patto.
Norma n. 32. - Durata del Patto.
Dichiarazioni a verbale

Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura, 26 marzo 1960

Addì 26 marzo 1960, nella sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 101, tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti [...], la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti [...], anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti [...] e la Federazione Nazionale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate [...], presenti i Segretari della Cgil [...], la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - Fisba - aderente alla Cisl [...], presenti: [...] Segretario Generale della Cisl, e [...] Segretario Confederale per il Settore Terra della Cisl, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della Uil-Terra [...], assistiti dalla Unione Italiana Lavoratori della Terra [...], presenti il Segretario Generale della Uil [...] ed il Segretario Nazionale della Uil [...]
Addì 26 marzo 1960, nella sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 101, tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti [...], la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti [...], anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti [...] e la Federazione Nazionale dei Salariati e Braccianti Agricoli aderente alla Cisnal [...], assistito dal [...] Segretario Confederale della Cisnalterra, e dall’avv. N.F. della Segreteria della stessa, è presente il [...] Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) assistito dal [....] Segretario Confederale addetto al Servizio Sindacale della Cisnal;
viene stipulato il presente Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
Il presente Patto sostituisce il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell’Agricoltura stipulato il 31 luglio 1951.

Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto Nazionale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.
Dette norme diverranno operanti mediante il loro trasferimento nei contratti provinciali e regionali secondo quanto previsto dalla norma n. 31.

Norma n. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente, a norma dei contratti collettivi provinciali e delle consuetudini locali. Le qualifiche e denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria saranno stabilite nei contratti collettivi provinciali. sulla base delle mansioni ad essi affidate, da precisarsi nei contratti stessi.

Norma n. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui alla norma 7.
[...]

Norma n. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Norma n. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Norma n. 11. - Orario di lavoro.
È demandato alle Organizzazioni provinciali, in sede di stipulazione dei contratti collettivi, di stabilire l’orario ordinario di lavoro nei vari mesi dell’anno, per i salariati addetti al lavoro nei campi, in relazione alle condizioni di ambiente ed alle esigenze stagionali.
Tale orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo il periodo di più intensi lavori e per non più di tre mesi all’anno in cui potrà essere maggiorato di un’ora.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, le Organizzazioni provinciali determinano, nella stessa sede, il numero dei capi e le mansioni affidate ai salariati stessi, rispettando la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al disposto del comma precedente nel contratto collettivo provinciale, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti al lavoro nei campi.
Quando, invece, per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale fissata dal contratto collettivo provinciale, il salariato, per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto, per ogni capo in soprannumero, o ad una adeguata riduzione di mansioni oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.
I contratti collettivi provinciali debbono disciplinare nei particolari tale materia.
[...]

Norma n. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba. I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti regionali e provinciali;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Norma n. 13. - Riposo settimanale.
I salariati fissi hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Per i salariati fissi addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni la regolamentazione del riposo settimanale, in applicazione dell’art. 8 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370 è demandata ai contratti collettivi provinciali di lavoro, fermo restando il disposto dell’art. 1, n. 6, 7 e 8 della legge stessa.

Norma n. 18. - Malattia e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Norma n. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 [...]

Norma n. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 22. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma n. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti collettivi regionali e provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversia a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 28 (controversie individuali).

Norma n. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
Le modalità relative dovranno essere previste nei contratti collettivi provinciali.

Norma n. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali e regionali di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 31. - Efficacia del Patto.
Le norme del presente Patto debbono essere trasferite nei contratti collettivi regionali e provinciali entro il 1° luglio 1960.
Le norme n. 17, 20 e 27 relative alla gratifica natalizia, alle ferie ed all’indennità di anzianità, entreranno in applicazione con riferimento ai rapporti individuali di lavoro, come appresso:
1) con l’inizio dell’annata agraria in corso nelle provincie nelle quali alla data di stipulazione del presente Patto (26 marzo 1960) i contratti collettivi sono stati disdettati e non rinnovati;
2) col 1° luglio 1960 in tutte le altre provincie ove i contratti collettivi risultano in vigore, alla data di stipulazione del presente Patto, perché non disdettati e quindi tuttora in corso o perché stipulati nella corrente annata agraria.
Le norme contenute nel presente Patto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti collettivi provinciali e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 30.
Le norme del presente Patto Collettivo Nazionale si intendono riferite e pienamente operanti anche nei riguardi degli eventuali contratti collettivi regionali.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

Dichiarazioni a verbale
[...]
3) A - Orario di lavoro (vedi norma n. 11).
È consentito alle Organizzazioni provinciali derogare al disposto di cui al secondo comma della norma n. 11 ove si ritenga necessario armonizzare l’orario dei salariati fissi addetti al lavoro dei campi con l’orario già stabilito per gli avventizi in relazione ai punti a) e b) del comma 3° della Norma n. 5 del Patto Nazionale Avventizi.
[...]
5) 1) Le parti dichiarano di intendere che le norme del Patto Nazionale, salvo quanto disposto nella norma n. 31 relativamente alle norme di cui ai nn. 17, 20 e 27, diverranno direttamente ed ugualmente operanti nei confronti di rapporti individuali di lavoro, qualora il trasferimento di esse nei contratti collettivi provinciali non avvenga entro il 1° luglio 1960.
2) Le Organizzazioni Nazionali contraenti si impegnano di intervenire direttamente e congiuntamente in quelle provincie nelle quali, alla data del 1° luglio 1960, non abbia avuto luogo il trasferimento delle Norme del Patto Nazionale.
6) C - Ferie (vedi norma n. 20).
Le parti riconoscono concordemente che i salariati avranno diritto ad usufruire delle ferie dal primo anno di servizio prestato presso l’azienda e la norma n. 20 riguarda solo i salariati fissi assunti con contratto non inferiore all’anno.