Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 maggio 1960
Validità: Campagna 1960
Parti: Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli e Fisba-Cisl, Federbraccianti-Cgil, Uilterra-Uil e Cisnal-Terra
Settori: Agroindustriale, Riso, Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e richiesta della mano d’opera.
Art. 2. - Moduli - Contratti di lavoro.
Art. 3. - Assunzione mano d’opera forestiera.
Art. 4. - Classifica dei lavoratori.
Art. 5. - Iscrizione della mano d’opera.
Art. 6. - Formazione delle squadre.
Art. 7. - Spese di viaggio per mondariso forestiere.
Art. 8. - Sorveglianza e controllo.
Art. 9. - Inizio del periodo lavorativo.
Art. 10. - Durata dell’impiego di lavoro.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Utilizzazione della squadra.
Art. 13. - Paghe.
Art. 14. - Lavoro straordinario - Festivo - Cottimo.
Art. 15. - Vitto.
Art. 16. - Dormitori.
Art. 17. - Ordine e disciplina.
Art. 18. - Ispezioni.
Art. 19. - Malaria.
Art. 20. - Assistenza malattia.
Art. 21. - Assicurazioni sociali - Infortuni.
Art. 22. - Liquidazione squadre.
Art. 23. - Rispetto del patto di lavoro.
Art. 24. - Reclami e controversie.
Art. 25.
Art. 26. - Festività infrasettimanali.
Allegato Accordo 30 maggio 1960 relativo alle paghe giornaliere da corrispondere alle mondariso locali e forestiere in vigore nelle provincie di Alessandria, Milano, Mantova, Novara, Pavia e Vercelli

Contratto collettivo per le maestranze addette ai lavori di monda e trapianto del riso per la campagna 1960 nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli, 25 maggio 1960

Il giorno 25 maggio 1960, presso l’Ufficio Interregionale monda in Vercelli, tra l’Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli [...] e la Fisba (Cisl) [...], la Federbraccianti (Cgil) [...], la Uilterra (Uil) [...]
Il giorno 25 maggio 1960 in Vercelli, presso l'Ufficio Interregionale monda dei produttori agricoli, tra l’Ufflcio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli [...], assistito dai rappresentanti delle Unioni Agricoltori e delle Federazioni dei Coltivatori Diretti di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli, e la Cisnal-Terra [...]
si è proceduto alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette ai lavori di monda e trapianto del riso per la campagna 1960, da valersi nelle provincie: Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 5. - Iscrizione della mano d’opera.
[...]
Non potranno essere impiegati nei lavori di risaia:
a) i minori di 14 anni;
b) le donne in stato di gravidanza.
I fanciulli minori dei 16 anni compiuti e le donne minori dei 21 anni compiuti debbono, per l’ammissione al lavoro, essere muniti della fede di nascita.
Tutti i lavoratori immigrati debbono essere in possesso di una dichiarazione dell’Ufficio sanitario del Comune di provenienza attestante che sono immuni da malattie infettive e contagiose ed in condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia.
I lavoratori dovranno munirsi di dichiarazione medica rilasciata in data non anteriore ai 15 giorni dall’inizio del lavoro con firma autografa del medico che la rilascia.
I moduli per la compilazione delle richieste dichiarazioni mediche saranno forniti dalle Associazioni Produttori Agricoli.

Art. 6. - Formazione delle squadre.
Le squadre dovranno essere composte di mano d’opera idonea e capace nei lavori di monda e trapianto riso. Ad ogni squadra non potrà essere assegnata una percentuale superiore al 15 % di lavoratori di prima monda, della quale non oltre il 10 % sarà costituito da lavoratori dai 14 anni compiuti ai 15 anni compiuti.
Pertanto i lavoratori che previa richiesta del datore di lavoro ed a giudizio delle Organizzazioni contraenti risultassero non avere i requisiti di cui sopra, saranno dimessi dal lavoro ed immediatamente rimpatriati senza fare carico delle spese di rimpatrio all’agricoltore.
[...]
Il numero dei componenti le squadre stesse non potrà essere aumentato né potranno essere inclusi lavoratori di sesso diverso da quello indicato dall'agricoltore. I lavoratori in soprannumero e di sesso diverso da quello richiesto saranno respinti dal datore di lavoro, sentita la squadra. In caso di mancato accordo interverranno le Organizzazioni sindacali contraenti.

Art. 7. - Spese di viaggio per mondariso forestiere.
Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla tenuta di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il criterio del più breve percorso in ferrovia o con mezzi idonei disposti dal datore di lavoro che saranno segnalati alle Organizzazioni del lavoratori.
Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con propri mezzi al trasporto dei lavoratori dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla cascina di lavoro. In tale caso dovrà farne richiesta all’atto della firma del contratto, indicando i mezzi coi quali intende servirsi, che dovranno essere attrezzati per il trasporto di persone.
Non saranno consentiti trasporti con mezzi disagevoli per lunghi percorsi e per i quali i lavoratori ne conseguano disagi e pericoli.
Per il trasporto dei lavoratori dalle stazioni di arrivo alla cascina e viceversa si utilizzeranno i mezzi idonei dell’azienda. Se per il trasporto di mondariso, il datore di lavoro si servisse di mezzi non coperti di assicurazione, contro i danni causati a persone ed a cose, è civilmente responsabile e, come tale, è tenuto al risarcimento dei danni causati da eventuali sinistri.

Art. 8. - Sorveglianza e controllo.
In ogni squadra, prima della partenza, verrà designato un lavoratore o una lavoratrice con le funzioni di prima mondina nominata dalla squadra o da una rappresentanza della stessa.
Alla prima mondina verrà affidata l’assistenza dei lavoratori, l’incarico della registrazione su apposito libretto delle ore ordinarie, straordinarie ed il mantenimento dei rapporti di lavoro fra il datore di lavoro ed i prestatori d’opera.
Resta fermo il diritto del datore di lavoro di designare nel contratto una persona di sua fiducia per il solo andamento e la sorveglianza dei lavori.
I libretti di lavoro della squadra verranno redatti in duplice copia dalla prima mondina e saranno giornalmente controllati dal datore di lavoro che dovrà firmarli unitamente alla prima mondina, trattenendone una copia.

Art. 9. - Inizio del periodo lavorativo.
L’inizio del periodo lavorativo avrà luogo, per ogni squadra, a richiesta del datore di lavoro.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
La giornata lavorativa sarà di 8 ore distribuite secondo le consuetudini locali.

Art. 12. - Utilizzazione della squadra.
In caso di assoluta necessità, quando la mano d’opera locale maschile e femminile sia occupata, viene accordata al datore di lavoro la facoltà di adibire il personale di monda e trapianto alla mietitura e trebbiatura dei cereali estivi (segale, avena, frumento, ecc., fienagione, ecc.) [...]
Se sul fondo del conduttore, per mancanza di erba o immaturità di essa, i mondariso non potessero essere occupati, è in facoltà del conduttore di farli occupare nella monda e trapianto nei fondi di altri agricoltori che ne facciano richiesta [...]
I mezzi per il trasporto dei lavoratori da un’azienda all’altra, in caso di necessità, saranno forniti dal datore di lavoro a proprie spese.
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario - Festivo - Cottimo.
Ogni lavoro compiuto oltre le 8 ore giornaliere sarà considerato straordinario.
Il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabili necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi il raccolto del prodotto e non dovrà in ogni caso superare un’ora al giorno [...]
Il lavoro a cottimo è consentito nei soli casi di necessità tecniche e produttive. In ogni caso verrà concordato tra le parti e preventivamente ratificato dalle Organizzazioni interessate.

Art. 15. - Vitto.
Senza fare luogo a detrazione ed in aggiunta alla paga, il datore di lavoro ha l'obbligo di somministrare il vitto confezionato a ciascun lavoratore nella seguente misura:
a) Forestieri - Giornalmente: pane gr. 500, riso gr. 350 per 3 giorni alla settimana, gr. 300 di pasta per 4 giorni alla settimana, gr. 30 di grassi, olio gr. 10, fagioli secchi gr. 60 oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodoro gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio da raspa gr. 15, sale gr. 15.
Settimanalmente: gr. 560 di formaggio da taglio, gr. 400 di carne, zucchero gr. 70, vino un litro.
b) Locali - Giornalmente: una minestra confezionata con i seguenti generi: riso gr. 150 per 3 giorni alla settimana, gr. 150 per 3 giorni alla settimana di pasta, grassi gr. 16, fagioli secchi gr. 30 oppure gr. 150 di patate, gr. 8 di conserva di pomodoro, sale gr. 8, formaggio da raspa gr. 5.
I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani, mercantili, consumati in azienda e le eventuali eccedenze non potranno essere asportate.
Qualora l’azienda sia impedita di somministrare la minestra alla mano d’opera locale o di corrispondere gli ingredienti, è stabilita l’indennità giornaliera di L. 70 a favore del lavoratore qualora questi preferisca l’equivalente in denaro.
Al rimpatrio della squadra forestiera il datore di lavoro dovrà somministrare gratuitamente la razione giornaliera del pane nonché gr. 150 di formaggio da taglio da consumarsi durante il viaggio di ritorno.
Cucina.
Il fabbisogno della cucina e cioè: legna, pentole, bilancia, carri per il trasporto di viveri ed ogni altra cosa occorrente dovrà essere fornita dal datore di lavoro il quale è tenuto anche a consegnare tempestivamente e giornalmente alla cuciniera i viveri nella quantità e qualità di spettanza della squadra in base agli articoli precedenti.
I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani e mercantili e saranno di volta in volta registrati in appositi libretti di cucina distribuiti dalle Organizzazioni contraenti, dei quali uno sarà tenuto dal datore di lavoro ed uno dalla cuciniera.
La cuciniera verrà scelta dai lavoratori fra i componenti della squadra e dovrà rispondere al datore di lavoro di tutto quanto ha ricevuto in consegna come materiale di dotazione della cucina stessa, sul consumo della legna, sulla buona confezione del vitto, sulla pulizia, ecc.
Quando il datore di lavoro abbia consegnato alla cuciniera i generi alimentari come sopra detto, e previa registrazione e controfirma dei rispettivi libretti, si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in materia nei confronti della squadra.
Da questo momento la cuciniera risponde del proprio operato nei confronti della squadra e potrà essere anche sostituita immediatamente su richiesta degli Organi di controllo e di assistenza dei lavoratori addetti alla risaia.
[...]
Qualora la squadra raggiunga il numero di 30 e non superi quello di 60 componenti, la cuciniera dovrà essere fissa mentre per quelle squadre composte di oltre 60 elementi verrà concesso l’aiuto di una ora di lavoro per ogni 5 unità in più o frazione di 5. Per le piccole squadre inferiori alle 30 componenti, compatibilmente con i lavori di cucina, a richiesta del datore di lavoro, la cuciniera dovrà prestare la sua opera nei lavori in risaia in ragione di un’ora di lavoro per ogni 5 unità in meno.

Art. 16. - Dormitori.
Il datore di lavoro fornirà dormitori dotati di una branda per ciascun lavoratore componente la squadra, nonché paglia nuova ed asciutta in quantità sufficiente per il pagliericcio, mentre il lavoratore provvederà con i propri mezzi alla fodera ed alla coperta.
Nel caso che le squadre fossero miste di uomini e donne, i dormitori dovranno essere separati e non comunicanti.
In ogni caso i dormitori dovranno corrispondere alle disposizioni di legge in materia.
Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perché vengano sparsi nei dormitori ed in ogni caso se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere alla disinfestazione e disinfezione dei locali.
Ogni azienda dovrà inoltre disporre di una cassetta di pronto soccorso con le necessarie dotazioni di materiale farmaceutico per i casi di urgenza.
Il datore di lavoro dovrà provvedere ad allestire un locale da adibire ad infermeria per il ricovero delle mondine ammalate.

Art. 17. - Ordine e disciplina.
I rapporti fra i lavoratori e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punibile a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) che si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro noi casi di recidiva specifica nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
a) risse durante il lavoro;
b) di qualsiasi altra mancanza così grave da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 19. - Malaria.
Per la malaria valgono le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie regio decreto-legge 27 luglio 1934 e decreto legge 29 gennaio 1935, n. 93.

Art. 20. - Assistenza malattia.
Tutti i lavoratori sono per legge Iscritti all’istituto nazionale per l’assicurazione di malattia e godono del trattamento previsto per la loro categoria. In caso di malattia il datore di lavoro ha l’obbligo di ricoverare il lavoratore nell’apposita infermeria e di farlo assistere secondo le indicazioni del medico.
In caso di rimpatrio per ordine medico, il datore di lavoro dovrà provvedere all’accompagnamento dell’ammalato qualora il medico lo prescriva ed il caso non sia imputabile a colpabilità del lavoratore, assumendo tutte le spese di viaggio che incontrerà sia l’ammalato che l’accompagnatore.
In caso di ricovero d’urgenza all’ospedale, il datore di lavoro dovrà, a proprie spese, fornire i mezzi di trasporto prescritti dal medico.
Al lavoratore o lavoratrice designata per l’accompagnamento non si dovrà fare luogo a nessuna trattenuta di paga per il tempo strettamente necessario per l’andata ed il ritorno.
Durante la malattia i mondariso forestieri hanno diritto al vitto gratuito.
Le donne locali che allattano bambini potranno assentarsi dal lavoro secondo le disposizioni della legge 1950 n. 860 e regolamento 1953, n. 568.

Art. 21. - Assicurazioni sociali - Infortuni.
I lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro l’invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e per gli infortuni a termine delle vigenti leggi.

Art. 23. - Rispetto del patto di lavoro.
I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti al rispetto morale, e legale, alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto di lavoro.
Le Organizzazioni contraenti si danno sin da ora mutuo e reciproco accordo morale e materiale per il rispetto e l’osservanza del presente contratto collettivo.

Art. 24. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale, verranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori e rispettivi datori di lavoro.
Le controversie individuali e collettive di lavoro derivanti dalla applicazione del presente contratto verranno esaminate e discusse dalle Organizzazioni contraenti e dai loro rappresentanti.