Categoria: 1960
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Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 giugno 1960
Validità: Campagna 1960
Parti: Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli e Fisba-Cisl, Federbraccianti-Cgil, Uil-Terra e Cisnal-Terra
Settori: Agroindustriale, Riso (taglio e raccolta), Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Iscrizione ed assunzione della mano d’opera.
Art. 2. - Moduli-contratti di lavoro.
Art. 3. - Documenti necessari per i lavoratori.
Art. 4. - Spese di viaggio per tagliariso forestieri.
Art. 5. - Rappresentante di squadra.
Art. 6. - Formazione delle squadre.
Art. 7. - Inizio del periodo lavorativo.
Art. 8. - Impegno di lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Retribuzioni.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Vitto e cucina.
Art. 13. - Dormitori.
Art. 14. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 15. - Trattamento di quiescenza.
Art. 16. - Ordine e disciplina.
Art. 17. - Reclami e controversie.
Art. 18. - Liquidazione delle squadre.

Contratto collettivo per le maestranze addette ai lavori di taglio e raccolta del riso per la campagna 1960, nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli, 25 giugno 1960

Addì 25 giugno 1960, presso l’Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli, in Vercelli, tra l’Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli [...] e la Fisba (Cisl) [...], la Federbraccianti (Cgil) [...], la Uil-Terra (Uil) [...]
Il giorno 25 giugno 1960 in Vercelli, presso l’Ufficio interregionale monda dei produttori agricoli, tra l’Ufficio Interregionale Monda dei Produttori Agricoli [...], assistito dai rappresentanti delle Unioni Agricoltori e delle Federazioni dei Coltivatori Diretti di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli, e la Cisnal-Terra [...],
si è proceduto alla stipulazione del presente Contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette ai lavori di taglio e raccolta del riso per la campagna 1960, da valere nelle provincie di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 1. - Iscrizione ed assunzione della mano d’opera.
[...]
Non potranno essere impiegati nei lavori di taglio e raccolta riso:
a) i minori di 14 anni;
b) le donne in stato di gravidanza.
[...]

Art. 3. - Documenti necessari per i lavoratori.
I ragazzi minori dei 16 anni compiuti e le donne minori dei 21 anni compiuti debbono, per l’ammissione al lavoro, essere muniti della fede di nascita.
Tutti i lavoratori immigrati debbono essere in possesso di una dichiarazione dell’Ufficio sanitario del Paese di provenienza attestante che sono immuni da malattie infettive e contagiose ed in condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia.
I lavoratori dovranno munirsi di dichiarazione medica rilasciata in data non anteriore ai 15 giorni dall’inizio del lavoro con firma autografa del medico che la rilascia.

Art. 4. - Spese di viaggio per tagliariso forestieri.
Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla tenuta di lavoro sono a carico del datore di lavoro.
Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il criterio del più breve percorso in ferrovia o con mezzi idonei disposti dal datore di lavoro che saranno segnalati alle Organizzazioni dei lavoratori.
Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con propri mezzi al trasporto dei lavoratori dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla cascina di lavoro. In tale caso dovrà farne richiesta all’atto della firma del contratto indicando i mezzi dei quali intende servirsi, che dovranno essere attrezzati per il trasporto di persone.
Non saranno consentiti trasporti con mezzi disagevoli per lunghi percorsi e per i quali i lavoratori ne conseguano disagi e pericoli.
Per il trasporto dei lavoratori dalle stazioni di arrivo alla cascina e viceversa si utilizzeranno i mezzi idonei dell’azienda.
Se per il trasporto dei tagliariso, il datore di lavoro si servisse di mezzi non coperti di assicurazione, contro i danni causati a persone od a cose, è civilmente responsabile e come tale, è tenuto al risarcimento dei danni causati da eventuali sinistri.

Art. 5. - Rappresentante di squadra.
In ogni squadra dovrà essere designato un lavoratore con le funzioni di rappresentante di squadra nominato dalla squadra stessa.
Questi, oltre ad effettuare il normale lavoro, provvederà all’assistenza dei lavoratori, alla registrazione su apposito libretto delle ore di lavoro ed al mantenimento dei rapporti tra il datore di lavoro ed i prestatori d’opera.
Resta fermo il diritto del datore di lavoro di designare nel contratto una persona di sua fiducia per l’andamento e la sorveglianza dei lavori di prima categoria.
I libretti di lavoro della squadra verranno redatti in duplice copia dal rappresentante di squadra e saranno giornalmente controllati dal datore di lavoro che provvederà a firmarli unitamente al medesimo, trattenendone una copia.
Detti libretti verranno forniti dalle Associazioni dei produttori agricoli ai datori di lavoro all’atto della firma del contratto.
I datori di lavoro consegneranno i libretti al rappresentante di squadra all’inizio dei lavori.

Art. 6. - Formazione delle squadre.
Le squadre dovranno essere composte di mano d’opera idonea e capace nei lavori di taglio e raccolta del riso.
Pertanto i lavoratori che, previa richiesta del datore di lavoro ed a giudizio delle Organizzazioni contraenti risultassero non avere i requisiti di cui sopra, saranno dimessi dal lavoro ed immediatamente rimpatriati senza fare carico delle spese di rimpatrio all’agricoltore.
[...]
Il numero dei componenti le squadre non potrà essere aumentato né potranno essere inclusi lavoratori di sesso diverso da quello indicato dall’agricoltore.
I lavoratori in soprannumero e di sesso diverso da quello richiesto saranno respinti dal datore di lavoro previo accordo con il rappresentante di squadra.
[...]

Art. 7. - Inizio del periodo lavorativo.
L’inizio del periodo lavorativo avrà luogo, per ogni squadra, a richiesta del datore di lavoro.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Da giornata normale di lavoro sarà di 8 ore, distribuite secondo le consuetudini.
L’inizio dei lavori, giornalmente, potrà essere anticipato o posticipato per le operazioni d’aia di 2 ore giornaliere al fine di utilizzare le più favorevoli condizioni atmosferiche e sempre fermo quanto precisato nel comma precedente.
I lavoratori addetti alla trebbiatura ed essicazione del riso, fermo restando la limitazione d’orario di cui al primo comma, dovranno lavorare, occorrendo, anche di notte purché nelle 24 ore della giornata non venga superato il limite massimo di 10 ore lavorative comprese le ore straordinarie.
Il lavoratore di turno nelle 24 ore non può essere occupato in altri lavori.

Art. 10. - Retribuzioni.
[...]
I ragazzi inferiori ai 17 anni e le donne di qualsiasi età non potranno essere adibiti a lavori di facchinaggio. [...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Tutti i lavori compiuti oltre l’orario normale (8 ore) verranno compensati [...]
Il lavoro notturno compiuto in turni regolari dalle 21 alle 6, per i lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla essicazione sarà retribuito con la maggiorazione del 20 % sul salario ordinario.

Art. 12. - Vitto e cucina.
Alle squadre forestiere che pernottano in azienda oltre alla paga fissata dall’art. 10, il datore di lavoro è tenuto a somministrare il vitto confezionato nelle seguenti misure senza detrazione sulla paga:
Giornalmente: pane gr. 500, riso gr. 350 per 3 giorni alla settimana, pasta gr. 300 per 4 giorni alla settimana, grassi gr. 30, olio gr. 10, legumi secchi gr. 60 oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodoro gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio da raspa gr. 15, sale gr. 15.
Settimanalmente: formaggio molle gr. 560, carne gr. 400, zucchero gr. 70,, vino un litro.
Per la giornata di rimpatrio l’agricoltore fornirà gratuitamente la razione giornaliera di pane nonché gr. 50 di formaggio molle.
Alle squadre locali, senza detrazione di paga sarà somministrata una minestra confezionata con i seguenti generi: riso gr. 150 per 3 giorni alla settimana, gr. 150 di pasta per 3 giorni alla settimana, grassi gr. 16, fagioli secchi gr. 30 oppure gr. 150 di patate, conserva di pomodoro gr. 8, sale gr. 8, formaggio da raspa gr. 5.
L'agricoltore provvederà alla confezione del vitto a proprie spese fornendo tutta l’attrezzatura necessaria ed il combustibile nonché i generi per la confezione del vitto.
I generi dovranno essere sani, leali e mercantili e saranno di volta in volta registrati su appositi libretti di cucina distribuiti dalle Associazioni Produttori Agricoli dei quali uno sarà tenuto dal datore di lavoro ed uno dalla cuciniera.
Qualora il lavoratore preferisca l’equivalente in denaro resta stabilito il corrispettivo valore della minestra in L. 70 oppure il ritiro dei generi in natura.
La cuciniera sarà scelta dei componenti la squadra e dovrà rispondere al datore di lavoro ed ai lavoratori di tutto quanto ricevuto in consegna come materiale di dotazione della cucina e del buon andamento della cucina stessa, della pulizia, della buona confezione del vitto, ecc.
Quando l’agricoltore abbia consegnato alla cuciniera ì generi alimentari come sopra detto, previa registrazione e controfirma dei rispettivi libretti, si intende sollevato da qualsiasi responsabilità e da questo momento la cuciniera risponde del proprio operato nei confronti della squadra a tutti gli effetti e potrà anche essere sostituita immediatamente con decisione della maggioranza della squadra.
La cuciniera e le aiuto cuciniere riceveranno una paga globale pari a quella maggiore percepita dalle altre singole componenti la squadra per il lavoro in risaia.
Qualora la squadra raggiunga il numero di 30 e non superi quello di 60 componenti, la cuciniera dovrà essere fissa.
Per le squadre composte di oltre 60 elementi verrà concesso l’aiuto di un’ora di lavoro per ogni 5 unità in più o frazione di 5.
Per le piccole squadre inferiori ai 30 componenti compatibilmente con i lavori di cucina, a richiesta dell’agricoltore, la cuciniera dovrà prestare la sua opera nel lavoro di aia in ragione di un’ora per ogni 5 unità in meno.

Art. 13. - Dormitori.
Il datore di lavoro fornirà dormitori dotati di una branda per ciascun lavoratore componente la squadra nonché paglia nuova ed asciutta in quantità sufficiente per il pagliericcio, mentre il lavoratore provvederà con i propri mezzi alla fodera ed alla coperta.
Nel caso che le squadre fossero miste di uomini e donne, i dormitori dovranno essere, separati e non comunicanti.
In ogni caso, i dormitori dovranno corrispondere alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perché vengano sparsi nei dormitori ed in ogni caso, qualora se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione dei locali.
Ogni azienda dovrà inoltre disporre di una cassetta di pronto soccorso con le necessarie dotazioni di materiale farmaceutico per i casi di urgenza. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad allestire un locale da adibire ad infermeria per il ricovero delle tagliariso ammalate.

Art. 14. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Per i servizi sanitari e farmaceutici valgono le norme legislative e particolarmente quelle contenute nell’art. 212 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto legge 26 luglio 1934, n. 1263.
In caso di malattia o di infortunio il conduttore dovrà ricoverare provvisoriamente gli ammalati in locali separati dal dormitorio.
Qualora le condizioni degli ammalati o infortunati sul lavoro, a giudizio del medico condotto, richiedessero il ricovero nel più vicino ospedale, la spesa di trasporto sarà sostenuta dal conduttore.
Se il conduttore ha il mezzo idoneo prescritto dal medico il trasporto potrà essere effettuato con tale mezzo.
[...]
Al lavoratore o lavoratrice designata per l’accompagnamento non si dovrà fare luogo a nessuna trattenuta di paga per il tempo strettamente necessario per l’andata e il ritorno.
[...]
Le donne locali che allattano bambini potranno assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’allattamento secondo le norme di legge.

Art. 16. - Ordine e disciplina.
I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con multa sino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:
а) che si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva specifica nelle mancanze di cui al paragrafo primo. Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
c) risse durante il lavoro;
d) di qualsiasi altra mancanza cosi grave da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 17. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari e verranno risolti con trattative dirette tra lavoratore e datore di lavoro.
Le controversie individuali e collettive di lavoro derivanti dalla applicazione del presente contratto verranno regolati in via conciliativa dalle Organizzazioni contraenti e dalle norme di legge.