Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 giugno 2013, n. 14756 - Infortunio sul lavoro e superamento del periodo di comporto


 


Questa Corte ha affermato che, in tema di eccessiva morbilità del lavoratore, la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata.
Nella specie l'art. 46 del c.c.n.l. applicabile al rapporto prevede al primo comma che il lavoratore che non sia in periodo di prova o di preavviso, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o di infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo massimo di 180 giorni, anche in caso di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti. Ed aggiunge , al nono comma, che, fermo restando il trattamento economico previsto all'art. 45, il lavoratore assente per malattia professionale, riconosciuta dall'Inail, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'Inail stesso l'indennità di inabilità temporanea assoluta.
Correttamente la Corte d'appello ha considerato che malattia professionale e infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l'assenza dal lavoro. Ed infatti il citato art. 46 riferisce il comporto e la sua disciplina temporalmente delimitata "alla malattia comune e all'infortunio non sul lavoro", sicché diversa è l'ipotesi della malattia dipendente da infortunio sul lavoro che non ricade nelle limitazioni temporali proprie del comporto.
Risulta quindi del tutto coerente e corretta l'interpretazione, accolta dalla Corte d'appello, che estende all'infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale, sicché nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale; da ciò l'infondatezza del motivo.


 

 

 

Fatto


1. V.D.G., dipendente della N.P. srl, esercente attività di produzione e commercializzazione del pane, come operaio cat. A3 ex CCNL Panificazione Industria, il 22.8.2003, nel recarsi dal posto di lavoro in Ospedale poiché bisognoso di cure urgenti, subiva un grave infortunio che lo costringeva ad una lunga assenza dal lavoro.
In data 21.7.2004 il G. viene licenziato per superamento del periodo di comporto in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 46 del CCNL.
Il lavoratore impugnava il licenziamento evidenziando che, proprio in base alla contrattazione collettiva, l'assenza per malattia professionale riconosciuta dall'Inail dava diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale l'Inail aveva corrisposto l'indennità di inabilità temporanea assoluta e che a tale ipotesi doveva essere equiparata quella dell'infortunio in itinere.
2. Pronunciandosi nel costituito contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito, con sentenza n. 174 del 2007, ha accolto la domanda disponendo la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.
3. Tale decisione è stata gravata di appello dalla N.P..
L'appellato si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 24 marzo 2009 - 14 gennaio 2010 la Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi, illustrati anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto



1. Con il ricorso, articolato in due motivi, la società ricorrente deduce che le determinazioni dell’INAIL hanno mero valore certificativo e non già costitutivo; contesta altresì che nella specie possa parlarsi di infortunio in itinere.
Inoltre lamenta l'erronea estensione del periodo di comporto previsto per la malattia professionale all'infortunio in itinere
2. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
3. Seppur con riferimento ad altra normativa contrattuale collettiva questa Corte (Cass., sez. lav., 10 agosto 2012, n. 14377) ha affermato che, in tema di eccessiva morbilità del lavoratore, la disposizione (in quel caso l'art. 51 c.c.n.l. 19 dicembre 2007 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati-multi servizi) che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata.
Nella specie l'art. 46 del c.c.n.l. applicabile al rapporto prevede al primo comma che il lavoratore che non sia in periodo di prova o di preavviso, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o di infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo massimo di 180 giorni, anche in caso di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti. Ed aggiunge , al nono comma, che, fermo restando il trattamento economico previsto all'art. 45, il lavoratore assente per malattia professionale, riconosciuta dall'Inail, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'Inail stesso l'indennità di inabilità temporanea assoluta.
Correttamente la Corte d'appello ha considerato che malattia professionale e infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l'assenza dal lavoro. Ed infatti il citato art. 46 riferisce il comporto e la sua disciplina temporalmente delimitata "alla malattia comune e all'infortunio non sul lavoro", sicché diversa è l'ipotesi della malattia dipendente da infortunio sul lavoro che non ricade nelle limitazioni temporali proprie del comporto.
Risulta quindi del tutto coerente e corretta l'interpretazione, accolta dalla Corte d'appello, che estende all'infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale, sicché nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale; da ciò l'infondatezza del motivo.
4. Parimenti infondata è poi la doglianza della società ricorrente che deduce che le determinazioni dell'INAIL appartengono ad un procedimento a cui è estraneo il datore di lavoro e quindi non possono avere valore certificativo.
La ricorrente ben avrebbe potuto argomentare ed articolare una controprova per contestare il carattere lavorativo dell'infortunio patito dal lavoratore.
La certificazione dell'INAIL, che aveva ritenuto invece sussistente un infortunio in itinere, non precludeva affatto questa prova sicché non determinante è il rilievo della società ricorrente secondo cui l'attestazione dell'INAIL non costituiva una prova legale del carattere lavorativo dell'infortunio patito dal lavoratore. Il riconoscimento da parte dell'INAIL dell'infortunio in itinere costituiva, in mancanza di elementi probatori di segno opposto, un dato valutativo idoneo, sul piano probatorio, al fine dell'accertamento del presupposto di fatto per far discende l'applicabilità della speciale disciplina del comporto per malattia quanto alla non computabilità dei giorni di malattia riferibili all'inabilità temporanea causata dall'infortunio stesso.
5. Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 50,00 (cinquanta) per esborsi oltre euro 3.000,00 (tremila) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.