Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 21 giugno 1948
Validità: 28.02.1949
Parti: Associazione Artigiani - Sindacato Barbieri e Parrucchieri e Affini e Camera Confederale del Lavoro di Genova - Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio
Settori: Barbieri ecc., Artigianato, Genova

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione provvisoria.
Art. 5. - Disciplina del personale.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Qualifiche.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Trattamento di malattia.
Art. 12. - Vendita profumeria.
Art. 13. - Paghe.

Accordo collettivo integrativo per i dipendenti da aziende barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Genova, 21 giugno 1948

Il giorno 21 del mese di giugno 1948, in Genova, presso la Associazione Provinciale Artigiani d’Italia, in riferimento al Contratto Nazionale stabilito in data 21 novembre 1947 in Roma, tra l'Associazione Artigiani - Sindacato Barbieri e Parrucchieri e Affini [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Genova - Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio [...], con la partecipazione del Sindacato Lavoranti Parrucchieri ed Affini [...], si stipula e si conviene quanto in appresso:
Il seguente Contratto Integrativo Provinciale ha valore per tutti i dipendenti da aziende Barbieri, Parrucchieri ed Affini della provincia di Genova.

Art. 2. - Documenti.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
[...]
c) libretto sanitario;
[...]

Art. 5. - Disciplina del personale.
Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti, rispetto verso il proprietario, urbanità ed equanimità verso
i colleghi. Uguale rispetto dovrà usarsi da parte del datore di lavoro verso il dipendente.
Nel negozio non si deve fumare.
Il personale ha l’obbligo di indossare, in negozio, un camice di sua proprietà in tela bianca in buono stato e pulito.
Il personale non deve esplicare nell’azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio della azienda stessa e comunque ricevere ed intrattenersi nell’azienda con estranei.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali. Per la provincia di Genova si conviene che a tale orario vengano aggiunte cinque ore di lavoro straordinario obbligatorio.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale per i barbieri e misti avrà luogo il lunedì, per i parrucchieri per signora la domenica.

Art. 11. - Trattamento di malattia.
[...]
Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, si farà riferimento alle norme di legge.