Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 26 aprile 1948
Validità: 26.01.1948 - 25.04.1949
Parti: Associazione Artigiani della provincia di Piacenza e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Piacenza
Settori: Barbieri, Artigianato, Piacenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Assunzione provvisoria.
Art. 6. - Disciplina del personale.
Art. 7. - Assenze.
Art. 8. - Qualifiche.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Trattamento malattia.
Art. 13. - Vendita della profumeria.
Art. 14. - Paghe.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16. - Mance.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20. - Multe e sospensioni.
Art. 21. - Licenziamento in tronco.
Art. 22. - Licenziamento o dimissioni.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Contributi assicurativi.
Art. 26. - Lavoro accessorio.
Art. 27. - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Dirigenti sindacali.
Art. 29. - Disposizioni transitorie.
Art. 30. - Apprendistato.
Art. 31. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti della provincia di Piacenza, 26 aprile 1948

Addì 26 aprile 1948 in Piacenza, tra l’Associazione Artigiani della provincia di Piacenza [...], con la partecipazione di una delegazione [...], assistiti dal Segretario della Associazione stessa, e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Piacenza [...], con la partecipazione di una delegazione [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo provinciale di lavoro da valere per le aziende di barbiere e misti.

Art. 2. - Documenti.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
[...]
e) libretto sanitario;
[...]

Art. 3. - Visita medica.
Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 6. - Disciplina del personale.
Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori, con urbanità ed equanimità verso i colleghi. Il personale non deve fumare né introdurre nelle botteghe oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro.
Il personale ha l’obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprietà di tela bianca in buono stato e pulito.
Il personale non deve esplicare nell’azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio dell’azienda stessa e comunque ricevere ed intrattenersi nell’azienda con estranei. [...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro settimanale di 48 ore ordinarie, viene maggiorato di ore straordinarie come segue: fino ad un massimo di 58 ore (comprensive di 10 ore di lavoro straordinario) per il comune di Piacenza. È consentito di concordare nel contratto integrativo provinciale due ore in più di straordinario, in relazione alle necessità ambientali.
Le migliori condizioni orarie restano acquisite; esse possono essere modificate con il pagamento delle ore stabilite in più, entro i massimi previsti dal presente contratto, con accordi integrativi provinciali.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale per i barbieri e misti deve aver luogo nella giornata di lunedì e della domenica compatibilmente cori le necessità di carattere locale.
Si conviene che può essere consentito, in caso di necessità, attraverso il contratto integrativo provinciale, la concessione di mezza giornata nel corso della settimana con l’obbligo di recupero.

Art. 12. - Trattamento malattia.
[...] Per il personale femminile, in caso di gravidanza o di puerperio, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 17. - Ferie.
Ai lavoranti barbieri saranno concessi ogni anno 8 giorni di ferie remunerati godibili e continuativi, ed in più due giorni remunerati e frazionati a facoltà del datore di lavoro, in base al salario fissato nel contratto integrativo provinciale.
[...]

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
a) multa fino a mezz’ora di salario;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento in tronco.
[...]

Art. 20. - Multe e sospensioni.
Previa contestazione della mancanza all’interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
a) allontanamento arbitrario dal lavoro;
b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinario;
c) introduzione di bevande alcooliche o fumare nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
d) ritardo nell’inizio di lavoro conforme all’orario di apertura e chiusura, anticipo nella cessazione di lavoro;
e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.
Nei casi di recidiva o maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera b) dell’articolo precedente. 

Art. 21. - Licenziamento in tronco.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusta quanto detto al comma 1° dell’art. 6;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
[...]
e) risse nell’azienda;
[...]
g) recidive in qualunque mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 24. - Controversie individuali.
Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive Associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non venga risolto, saranno osservate le norme di legge vigenti.

Art. 26. - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura di pavimenti, ecc.).

Art. 30. - Apprendistato.
Per l’apprendistato valgono le seguenti norme:
È considerato apprendista barbiere colui che è occupato in una azienda di barbiere per imparare metodicamente il mestiere;
n. 2 vedi contratto nazionale;
n. 3 vedi contratto nazionale;
[...]
Non potrà essere considerato apprendista il prestatore d’opera, che pur volendo imparare il mestiere, non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto l’obbligo dell’istruzione elementare, salvo che nuove disposizioni di legge non abbassino il limite di età per la ammissione al lavoro.
3) Può tenere apprendisti il datore di lavoro che abbia la patente di mestiere o che sia il conduttore tecnico dell’azienda.
Può essere privato di questo diritto il datore di lavoro che noni offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente.
Per il datore di lavoro non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo l’assunzione degli apprendisti non è regolata dal presente accordo.
5) La durata dell’apprendistato è di tre anni. [...]
In circostanze speciali potrà essere concesso l’inizio dell’apprendistato d’accordo fra le Assicurazioni professionali, ai giovani di età superiore ai 17 anni. Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende della stessa attività. [...]
Per l’assunzione degli apprendisti, i barbieri dovranno far domanda all’Organizzazione di categoria della provincia.
[...]
L’apprendista ha il dovere di obbedire con zelo agli ordini del datore di lavoro. Conformandosi in tutto e per tutto alle regole dell’azienda e della casa se vive nella cerchia familiare del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve trattare l’apprendista come un buon padre di famiglia, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente il mestiere. Egli non deve adibire l’apprendista a lavori non inerenti al mestiere. Anche per gli apprendisti valgono le norme disciplinari vigenti nel presente contratto.
Ogni controversia relativa al rapporto di lavoro dell’apprendista verrà demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria ed in mancanza di accordo all’Ufficio Provinciale del Lavoro.