Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 17 settembre 1959
Validità: 11.11.1957 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Vicenza

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità della disdetta.
Art. 6. - Qualifica.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Mansioni ed orario di lavoro.
Art. 12. - Compensi vari.
Art. 13. - Divieto di pernottamento nella stalla.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Classificazione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Concessioni speciali.
Art. 19. - Animali da bassa corte.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Malattia ed infortunio.
Art. 22. - Diarie.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Permessi straordinari.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 28. - Trapasso di azienda.
Art. 29. - Norme disciplinari.
Art. 30. - Arbitraria risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 31. - Indennità di anzianità.
Art. 32. - Condizioni di miglior favore.
Art. 33. - Controversie individuali.
Art. 34. - Durata del patto.
Art. 35. - Norma transitoria.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Vicenza, 17 settembre 1959

L’anno 1959 addì 17 settembre in Vicenza, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], la Camera del Lavoro [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto provinciale di lavoro da valere per i salariati fissi in Agricoltura.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto fissa le norme regolanti il rapporto di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i salariati della provincia di Vicenza.

Art. 2. - Definizione del salariato.
Per salariato si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolati con contratto individuale a termine di durata non inferiore a quella fissata dagli artt. 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rati porto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risieda fruendo della abitazione, degli annessi, la cui retribuzione, riferiti di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.
Tra i salariati sono compresi anche i famigli, cioè quei lavoratori che vengono assunti per un anno intero con diritto al vitto e all’alloggio oltre che al compenso in denaro stabilito.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato, all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7.
In tale contratto dovranno essere precisati: la qualifica, la datai di inizio del rapporto di lavoro ed eventualmente i patti speciali previsti dall’art. 11.

Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
È istituito il libretto sindacale di lavoro nel testo concordato dalle Organizzazioni sindacali contraenti.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è adibito.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. 
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per la ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Mansioni ed orario di lavoro.
I salariati si distinguono in salariati di stalla (bovaio, vaccaro e manzolaio) - addetti in tutto od in parte al governo e alla custodia del bestiame - ed in salariati di campagna, non addetti al governo ed alla custodia del bestiame.
Salariati di stalla: il salariato di stalla deve provvedere alla custodia, governo, alimentazione, mungitura e a tutti gli altri lavori; di stalla inerenti all’allevamento del bestiame come, in via semplicemente indicativa (senza cioè che l’elencazione escluda operazioni; non indicate): la pulizia degli animali, delle poste, delle mangiatoie, delle tazze per l’abbeverata, della mungitrice e degli altri attrezzi e macchine impiegate nella stalla, la pulizia della stalla stessa, la asportazione del letame e la formazione delle concimaie, la pulizia delle corti e dei cortili, la preparazione degli alimenti, l’accompagnamento e la sorveglianza del bestiame al pascolo, l’assistenza al parto, l'assistenza del bestiame ammalato, ecc.
L’orario normale di lavoro per i salariati di stalla deve rispettare la media annua di 8 ore giornaliere di lavoro.
La distribuzione nei vari mesi dell’anno, salvo quanto disposto por ciò che concerne i recuperi, è stabilita nel modo seguente:
dicembre, gennaio e febbraio: 7 ore;
novembre, marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre: 8 ore;
maggio, giugno, luglio: 9 ore.
L’orario di lavoro per i salariati di stalla è forfettizzato in base al numero dei capi di bestiame affidato al salariato stesso secondo la tabella che segue:
Bovaio: il bovaio di 1ª categoria ha in dotazione n. 12 capi grossi misti, ivi compresi gli equini, quando l’abbeveraggio avviene con sollevamento di acqua a cura del bovaio stesso.
Quando l’abbeveraggio avviene collettivamente su corso d’acqua o su vasca con sollevamento meccanico, il numero dei capi è elevato a 13.
Quando invece l’abbeveraggio avviene nella stessa posta con tazze automatiche, il numero dei capi è elevato a 14.
Per accudire al numero suddetto di capi di bestiame viene forfetizzata una occupazione giornaliera di 4 ore (2 al mattino e 2 alla sera) con inizio secondo le esigenze aziendali, giuste le disposizioni ilei datore di lavoro.
Per completare l’orario effettivo giornaliero, il bovaio verrà adibito per le restanti ore ad altri lavori aziendali che verranno ordinati dal datore di lavoro, ivi compresa la vuotatura dei pozzi neri.
Se per intemperie o per causa di forza maggiore il bovaio non può eseguire in tutto o in parte, durante la giornata, le ore di lavoro extra stalla ed il datore di lavoro - a suo giudizio - non ha da occuparlo in lavori al coperto, gli è consentito di far recuperare nel mese successivo le ore di lavoro non effettuate dal bovaio, in misura però non superiore ad un’ora giornaliera.
Rimane inteso che, se per il ripetersi delle citate cause non fosse possibile l’indicato recupero, questo potrà essere fatto nei mesi successivi con la modalità sopra indicata, di modo che non sia in ogni caso preclusa la possibilità del recupero stesso. Il numero dei capi di bestiame affidati al bovaio può essere aumentato per necessità aziendali, riducendo in proporzione le ore di lavoro extra stalla, senza corresponsione del compenso di cui al secondo comma del successivo art. 12.
Qualora il bovaio sia adibito esclusivamente ai lavori di stalla, ivi comprese le vuotature dei pozzi neri, oppure la composizione della stalla stessa sia diversa da quella prevista nei punti precedenti, lei parti si accorderanno sul numero dei capi da governare.
L’accordo deve essere iscritto nei libretto sindacale di lavoro e vistato dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali locali cui appartengono i contraenti.
[...]
Vaccaro: il vaccaro di 1ª categoria ha in dotazione n. 14 vacche da latte in media, se provvede anche allo sfalcio, raccolta e scarico dei foraggi freschi, il che completa l’intero orario medio di 8 ore giornaliere.
Tale dotazione è aumentata, in ciascuno dei seguenti casi, nella seguente misura:
a) di capi 1 quando il vaccaro non provveda al sollevamento dell’acqua per l’abbeveraggio;
b) di capi 1, in più sulla maggiorazione di cui al punto a), quando l’abbeveraggio avvenga mediante tazze automatiche direttamente sulla posta;
c) di capi 1 quando il vaccaro non provveda allo sfalcio dei foraggi freschi;
d) di capi 3 quando la mungitura venga effettuata con i mezzi meccanici.
Manzolaio: il manzolaio di 1ª categoria ha in dotazione n. 26 capi, il che completa l’orario di 8 ore giornaliere di lavoro. Restano ferme le maggiorazioni previste per il bovaio ed il vaccaro.
Per il salariato di stalla (bovaio, vaccaro e manzolaio) di categoria inferiore alla 1ª, il numero dei capi di bestiame è proporzionalmente ridotto.
Quando il salariato di stalla abbia un carico di bestiame inferiore a quello sopra indicato, le ore di lavoro da prestarsi nella stalla vengono proporzionalmente ridotte a favore di altri lavori aziendali.
Resta inteso che i vitelli lattanti sono esclusi dal conteggio e che 2 vitelli (non lattanti) fino alla prima rotta contano per un capo grosso. L’equino equivale ad un capo grosso.
Le mansioni che il salariato di stalla dovrà svolgere nei giorni festivi sono limitate ai soli lavori di stalla.
Quando la stalla sia fornita, oltre che delle tazze per l’abbeverata e della mungitrice, di altre attrezzature non contemplate nella tabella di forfettizzazione che precede o il sistema di allevamento si i discosti da quello tradizionale prevalentemente stallino, le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno accordarsi sul numero dei capi che devono essere curati dal salariato o dai salariati dell’azienda entro il normale orario di 8 ore giornaliere, indipendentemente dalla tabella che precede.
L’accordo in parola, redatto con l’assistenza dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti è iscritto nel libretto sindacale di lavoro e diviene operante dopo un periodo di prova di giorni 30.
Fino al raggiungimento dell’accordo suindicato nei due precedenti comma, l’orario di lavoro normale dovrà rispettare la media annuale di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro.
Salariato di campagna: il salariato di campagna esegue i lavori ricorrenti nell’azienda agricola, che di volta in volta saranno indicali dal datore di lavoro o da chi per esso.
È tenuto ad osservare l'orario giornaliero stagionale con la media annua di otto ore. L’orario decorre dal momento della presentaci me del lavoratore sull’aia o sul posto di lavoro e cessa sul posto ili lavoro al momento dello stacco.
Per i lavori speciali si applicano anche per i salariati le maggiorazioni previste per gli obbligati.
Gli accordi già stipulati o da stipulare per i marginali agricoli si applicano anche ai salariati. Le maggiorazioni previste per i lavori speciali e per i marginali agricoli saranno tradotte in tariffa oraria.
Le ore di lavoro in più eseguite sull’orario giornaliero, sempre che non siano quelle di recupero, saranno retribuite con la tariffa oraria dell’obbligato, maggiorate del 16%. [...]

Art. 12. - Compensi vari.
Qualora il numero dei capi di bestiame stabilito nella tabella di forfetizzazione del precedente art. 11 fosse aumentato, senza che siano intervenuti gli accordi previsti dallo stesso articolo, il datore ili lavoro deve provvedere ad un adeguato e stabile aiuto.
Non provvedendo a ciò il datore di lavoro deve corrispondere al salariato un compenso mensile di lire 600 per ogni capo in più.
Non possono essere affidati al salariato più di quattro capi grossi in più rispetto alla tabella di cui all’art. 11, sempre che non siano intervenuti gli accordi previsti. Ciò non sposta la forfetizzazione dell’orario di 4 ore per il bovaio e di 8 ore per il vaccaro ed il manzolaio.
[...]
Al salariato o al famiglio quando provvedono alla vuotatura dei pozzi neri, il datore di lavoro dovrà fornire gli stivali di gomma e corrispondere un litro di vino.
[...]

Art. 13. - Divieto di pernottamento nella stalla.
In relazione al disposto del regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, sull’igiene del lavoro, è proibito richiedere e permettere che il salariato dorma nella stalla fermo restando l’obbligo dell’assistenza del salariato in caso di parto o malattia del bestiame.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Al salariato è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però, a giudizio del datore di lavoro, ciò non fosse possibile, il salariato dovrà eseguire anche nel giorno di riposo le mansioni affidategli.
Al salariato che non possa usufruire dell’intero riposo settimanale dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo pari a giorni 25 retribuiti all’anno in una sola volta o divisi in due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda.

Art. 21. - Malattia ed infortunio.
[...]
In caso di necessità, di pronto soccorso, di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 23. - Ferie.
Al salariato spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso In stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 9. [...]

Art. 24. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge

Art. 29. - Norme disciplinari.
Il salariato, per quanto si attiene al rapporto di lavoro, dipenda dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e deve eseguire con diligenza il lavoro ordinatogli.
Il rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro o chi per esso deve essere ispirato a reciproco rispetto e tale da assicurare lai normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di 1/4 del salario giornaliero nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza rechi danni lievi all’azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
2) con multa pari all’importo di una giornata di lavoro nel caso di recidiva e di maggior gravità nelle mancanze di cui al punto 1° o quando il lavoratore si presenti in stato di ubriachezza;
3) con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
[...]
c) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
e) recidive nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al secondo punto del presente articolo;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria dei rapporti di lavoro.
[...]

Art. 33. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.