Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 16 gennaio 1954
Validità: 01.01.1954 - 30.07.1954
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Salariati Fissi e Braccianti- Cisl, Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli-Camera del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi, Agrigento

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattia ed infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Controversie collettive.
Art. 30. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi della provincia di Agrigento, 16 gennaio 1954

L’anno 1954, il giorno 16 del mese di gennaio, nei locali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Agrigento [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Salariati Fissi e Braccianti [...] della Cisl, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli [...] assistiti dal [...] Segretario Provinciale della Camera del Lavoro, si è proceduto alla stipula del presente patto.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale, in conformità a quanto stabilito dalla norma n. 1 del Contratto Nazionale, stipulato il 31 luglio 1951 fissa il rapporto di lavoro tra le aziende agricole e salariati fissi della provincia di Agrigento, trasferendo le norme del contratto ed integrando le parti di competenza delle Organizzazioni Provinciali.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata non inferiore ad un anno la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, qualora l’azienda ne disponga, e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, venga corrisposta mensilmente.
Sono considerati, altresì, salariati fissi, tutti quei lavoratori che vengono assunti per una durata non inferiore ad un mese (mesaroli).
I salariati fissi della provincia si distinguono in garzoni e campieri. Per la prima categoria si intendono quei lavoratori addetti ai lavori dell’azienda compresi l’allevamento degli animali.
Per la seconda gli addetti alla custodia e sorveglianza del fondo, alla buona preparazione dei terreni da parte dei mezzadri, alla sorveglianza in genere dei prodotti. Il contratto di assunzione si effettua normalmente a termine di un anno (annarolo) o di un mese (mesarolo).

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto Sindacale di lavoro di cui all’art. 7.
[...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso dev’essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un aumento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Le Organizzazioni Provinciali debbono concordare il libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore; nel libretto dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti al rapporto.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato fisso presso le rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario giornaliero di lavoro, tenute presenti le vigenti disposizioni di legge, nei vari mesi dell’anno viene stabilito nel modo seguente:
а) per i mesi di gennaio, novembre e dicembre ore 7;
b) per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre ed ottobre ore 8:
o) per i mesi di giugno, luglio, ed agosto ore 9.
Quando per intemperie od altro, non fosse possibile al lavoratore di effettuare l’orario normale, il datore di lavoro può recuperare nelle giornate successive, le ore perdute, purché il recupero non superi le ore 2 giornaliere, senza dar luogo a remunerazione alcuna.
Agli effetti dell’orario non si considera lavoro effettivo e non sono compresi nella durata di lavoro normale i riposi intermedi ed il tempo per andare al posto di lavoro e quello per il ritorno.
Per i salariati fissi addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni le parti prenderanno accordi per quanto riguarda l’orario di lavoro, purché venga rispetti tata la media annua di ore 8 giornaliere di effettivo lavoro.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
а) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba ad eccezione di quello svolto dai salariati fissi addetti al bestiame;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 14 nonché del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le ore 2 giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità, e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo il caso di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà essere accordato preferibilmente la domenica, salvo casi di necessità aziendali per i quali la giornata di riposo può essere sostituita con altro giorno della settimana.

Art. 18. - Malattia ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, la malattia, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda e da chi per esso, e debbono eseguirei con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o ehi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto, e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
La infrazioni disciplinari da parte dei salariati fissi potranno dar luogo a seconda della gravità e della qualità della mancanza, ai seguenti provvedimenti:
а) avvertimento semplice o scritto nei casi di negligenza o di omissione volontaria nella esecuzione degli ordini ricevuti;
b) multe nei casi di provata recidività alle mancanze di cui alla lettera a) e nei casi di assenza abusiva, senza motivo plausibile, od ingiustificata dal lavoro.
[...]
c) licenziamento, qualora l’assenza abusiva dal lavoro si ripetesse anche dopo l’applicazione delle norme precedenti, e nei casi di ingiurie, vie di fatto o reati il salariato potrà essere licenziato in tronco.
[...]

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.