Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 18 gennaio 1954
Validità: 18.01.1954 - 17.01.1956
Parti: Unione provinciale degli agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate-Cisl, Federbraccianti-Cgil, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi, Palermo

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Qualifiche dei salariati fissi.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansione.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Malattie e infortuni.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Controversie individuali.
Art. 27. - Condizioni di miglior favore.
Art. 28. - Durata del patto.
Tabella salariale.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi della provincia di Palermo, 18 gennaio 1954

Addì 18 gennaio 1954, nella sede della Unione provinciale degli agricoltori in Palermo, Piazza G. Verdi n. 29, tra la Unione provinciale degli agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate aderente alla Cisl [...], la Federbraccianti aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti [...], viene stipulato il contratto integrativo provinciale al patto Nazionale dei salariati fissi del 31 luglio 1951.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto provinciale fissa le norme essenziali che regolano i rapporti fra i datori di lavoro agricoli ed i salariati fissi. La parte normativa del presente contratto diviene operante dal 1° di settembre 1953, mentre quella salariale decorrerà dal 1° gennaio 1954.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto e vini colato con contratto individuale e per la durata normalmente non inferiore ad un anno, per più mesi, o per un mese, la cui prestazione si svolge generalmente presso la stessa Azienda agricola ove normalmente risiede fruendo dell’abitazione ed annessi e la cui retribuzione riferita regolarmente ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 5. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato, all’atto della assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto individuale di lavoro.
[...]

Art. 7. - Mansione.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali contraenti forniranno ai rispettivi rappresentanti il libretto di lavoro previsto dall’art. 5 del presente contratto.
In detto libretto, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore e tutti i dati relativi al rapporto di lavoro e previsti dall’art. 5 del presente contratto.
[...]

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario effettivo di lavoro, detratto il tempo necessario per la consumazione dei pasti e del riposo e fatte le eccezioni previste dalla legge, viene stabilito in otto ore medie rapportate come segue:
a) 7 ore nei mesi di novembre, dicembre, gennaio;
b) 8 ore nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre;
c) 9 ore nei mesi di giugno, luglio, agosto.
Per i territori dei comuni di Palermo, Villabate, S. Flavia, Ficarazzi e Carini si stabilisce la giornata lavorativa di otto ore.
Nei comuni di Misilmeri, Bagheria, Casteldaccia e Monreale, per questo ultimo limitatamente per la zona della conca d’oro, l’orario di lavoro per le zone ortalizie, ortofrutticole ed agrumicole, viene fissato pure in otto ore per tutti i mesi dell’anno.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’articolo precedente;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, dalla Regione Siciliana e di cui all’art. 14 del presente contratto, nonché la festa del patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del dature di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico; salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli artt. 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 il salariato avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale possibilmente in coincidenza con le domeniche, questa possibilità sarà determinata dal datore di lavoro.

Art. 17. - Malattie e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 19. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 24. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbano il normale andamento dell’azienda commessi dai lavoratori possono essere così puniti:
а) multa sino all’importo di una giornata di lavoro;
b) licenziamento in tronco.
La punizione di cui alla lettera a) può essere applicata nei seguenti casi:
а) ritardo di inizio di lavoro e cessazione del lavoro in anticipo;
b) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo.
Il licenziamento in tronco può avvenire:
a ) insubordinazione verso i superiori;
b) ubriachezza abituale;
c) grave offesa ai compagni;
d) offese al buon costume;
e) furti, frodi, danneggiamenti e risse sul posto di lavoro.
[...]

Art. 26. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra i datori di lavoro e prestatori di opera in dipendenza dal rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali comunali e provinciali per il tentativo di amichevole componimento.
Tutte le controversie individuali circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto prima di essere deferite all’Autorità Giudiziaria debbono essere sottoposte all’esame dell’organizzazione competente che tenterà la conciliazione delle parti.
A tale fine l’Associazione che riceve la denuncia della controversia a termine dell’art. 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1928, n. 471, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data della denuncia l’interessato avrà facoltà di adirei l’Autorità Giudiziaria.