Categoria: Cassazione penale
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  • Dirigente e Preposto
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Vigilanza, Ispezioni e Prescrizioni
 
Infortunio a un occhio di un lavoratore colpito da vernice - Responsabilità del preposto - Sussiste.
 
"Il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.
Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio Z. indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti allo Z., benchè privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi".


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.D., N. IL (OMISSIS) (parte civile);
nei confronti di:
S.A., N. IL (OMISSIS) (imputato);
I.C.A.M. S.P.A. (responsabile civile);
avverso SENTENZA del 07/12/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente;
Udito, per la parte civile, l'Avv. FUSARO Giovanni, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.




FattoDiritto

Con sentenza del 7/12/2004, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata dal Tribunale di Rossano nei confronti di S.A., imputato del delitto di lesioni colpose ascrittogli, per avere, nella qualità di capoofficina e di preposto alla produzione della ditta I., per colpa, omesso di dotare (e di esigerne l'uso) di idonei occhiali Z.D., dipendente addetto alla verniciatura di strutture metalliche con pistola ad aria compressa, ed in tal modo cagionato al predetto lesioni all'occhio sinistro attinto da uno spruzzo di vernice.
I giudici di appello motivavano la loro decisione spiegando che la responsabilità esclusiva dell'infortunio sul lavoro era da addebitare all'operaio, per avere costui, disattendendo precise direttive della ditta, svolto il lavoro di verniciatura di una trave senza usare gli occhiali o le maschere in dotazione dell'azienda e così dato luogo eziologI.ente alle lesioni al suo occhio sinistro.
Avverso tale decisione la parte civile costituita in giudizio, nella persona dello Z., ha per mezzo del difensore proposto ritualmente ricorso per cassazione per la tutela dei propri interessi civilistici, lamentandosi che la ricostruzione delle modalità e delle cause dell'infortunio sul lavoro occorsogli fosse stata motivata con argomenti illogici e contraddittori, disvelando l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie e la elusione sostanziale delle disposizioni dettate in materia antinfortunistica.
Poichè le censure della parte ricorrente riguardano direttamente gli effetti di carattere civile che si intendono conseguire, tendendo alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa dalla sua condotta illecita, è necessario sottoporre le argomentazioni adottate dai giudici di appello ad analisi critica alla luce delle censure medesime.
Il risultato di tale analisi conduce il Collegio alla conclusione che il ricorso della parte civile è meritevole di accoglimento.
Invero, l'assunto dei giudici di appello sulla assenza di responsabilità per colpa in capo al S., nella qualità di preposto della ditta I. e, quindi, di soggetto occupante una posizione di garanzia in riferimento alla osservanza della normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro, si basa sulla premessa che l'operaio Z., nel procedere ai lavori di verniciatura con pistola ad aria compressa, abbia di sua iniziativa omesso di indossare la maschera fornita dalla ditta, la quale, coprendo il volto, avrebbe assicurato una efficace protezione degli occhi da eventuali spruzzi di vernice.
Tale premessa, però, non dimostra, innanzitutto, che il preposto, in quanto garante della sicurezza nel luogo di lavoro, abbia esercitato il potere - dovere di pretendere che siffatta maschera fosse stata indossata dall'operaio dipendente; non dimostra, in secondo luogo, che l'offerta in dotazione degli occhiali - quelli che effettivamente il dipendente, per sua stessa ammissione, indossava al momento del fatto - fosse idonea allo scopo di protezione che era necessario garantire, quello cioè di evitare che accadessero infortuni agli occhi dei lavoratori.
Al contrario, le risultanze processuali evidenziano che gli occhiali forniti dalla ditta e indossati al momento del fatto dallo Z., erano non appropriati, in quanto non erano muniti di ripari laterali.
Posto che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto la tutela (occhiali, visiere o schermi appropriati) quanto la previsione dei pericoli (proiezioni di schegge, o spruzzi di vernice) contemplate dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 382 non hanno carattere tassativo ma enunciativo, ne consegue che la relativa interpretazione non può essere letterale ma esclusivamente logica, nel senso che i mezzi di tutela ben possono essere diversi da quelli elencati, purchè sicuramente idonei a preservare l'integrità fisica del lavoratore da proiezioni di schegge o da spruzzi di vernice, derivanti sia dal materiale lavorato, che dallo stesso strumento di lavoro.
Il che autorizza a dire che il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.
Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio Z. indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente forniti allo Z., benchè privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi: simili inosservanze di doverose cautele e di precisi obblighi di legge, ricadendo su soggetto in posizione di garanzia, ne sostanziano la responsabilità pur ai soli fini civili in relazione all'evento - infortunio, avvenuto ai danni del lavoratore in correlazione causale con le evidenziate condotte omissive e inadempienti degli obblighi di legge.
Ai sensi dell'art. 622 c.p.p., l'accoglimento del ricorso della parte civile comporta, previo annullamento per quanto di ragione della sentenza impugnata, il rinvio delle parti al giudice civile competente per valore in grado di appello.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimette anche il regolamento delle spese civili tra le parti per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008