MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 2 luglio 2013, n. 12059
Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76.

Dal 29 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

Tra le varie modifiche normative introdotte è stato anche modificato il comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 che nella attuale versione risulta così formulato "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igieni salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni..."

Tale formulazione oltre ad individuare in un decreto direttoriale lo strumento di rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, consente anche la immediata applicazione della rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto già fissa l'entità dell'incremento nella misura del 9,6%.

Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono incrementate del 9.6%.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9.6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre.