Infortunio all'interno di un presidio ospedaliero di un' infermiera per inalazione di gas tossici sviluppati da una macchina di radiologia - Assolti in primo grado il responsabile dell'ufficio tecnico della ASL e il dirigente amministrativo dell'ospedale e prosciolti in appello per prescrizione di reato, entrambi ricorrono in Cassazione.
La Corte afferma la validità della delega di funzioni ai due imputati.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G.;
D.C.V.;
avverso Sentenza n. 458/2004 emessa in data 04.06.2004 (depositata in data 09.06.2004) dalla Corte di Appello dell'Aquila che, in riforma della sentenza del Tribunale di Vasto del 19.04.2002, appellata dal Procuratore della Repubblica, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati P.G. e D.C.V.  in ordine al reato loro ascritto (ex art. 590 c.p., commi 1, 2 e u.c.) perchè estinto per intervenuta prescrizione;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. KOVERECH Oscar;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.




FattoDiritto

Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 14.03.2002 mandava assolti P.G. e D.C.V. dalla imputazione loro ascritta di avere, per colpa - nelle rispettive qualità, il primo di responsabile dell'Ufficio tecnico della direzione amministrativa della ULSS di (OMISSIS) ed il secondo, di dirigente del presidio ospedaliero stesso - causato lesioni personali alla dipendente L.R. per effetto di inalazione di gas tossici sviluppatisi nel reparto di radiologia ove era collocata una macchina sviluppatrice (in (OMISSIS), in data (OMISSIS)).
Appellava il Procuratore della Repubblica, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il direttore generale della ULSS (OMISSIS) aveva stabilito che ogni presidio ospedaliero dovesse avere autonomia economica finanziaria e libertà gestionale nei limiti di spesa assegnati, mentre la responsabilità veniva affidata ad un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo;
con altra delibera coeva, aveva posto a capo del servizio tecnico aziendale l'architetto P.G. ed al vertice del servizio amministrativo del presidio di Gissi, ove l'infortunio si è verificato, D.C.V..
Tali deleghe, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, non erano formali perchè comprendenti anche il servizio di spesa, tanto è vero che il P. aveva richiesto, con lettera del 24.10.1995, la copia degli inventari e delle apparecchiature in carico presso i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie di competenza.
A tale richiesta proprio il C. aveva risposto in senso negativo, sul presupposto che la manutenzione ordinaria e straordinaria, stante il disposto della richiamata delibera, sarebbe dovuta rientrare nell'ambito dell'ampia attività gestionale del presidio ospedaliero.
Aggiungeva ancora l'appellante che, con decorrenza 05.02.1996, era stata acquisita altra delibera del direttore generale, con la quale i compiti relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali e diagnostiche erano trasferiti lì alla competenza del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero di appartenenza e, cioè, nello specifico, al Dott. C. relativamente agli ospedali di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Quest'ultimo aveva, infatti, richiesto al direttore generale l'emissione di un atto di stanziamento di somme per costituire una copertura finanziaria di tutti i successivi provvedimenti da adottarsi; richiesta accolta positivamente con delibera dirigenziale del 22.06.1996 n. 481 di stanziamento di lire 100 milioni a copertura finanziaria per le spese di competenza del dirigente amministrativo.
La Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza emessa in data 04.06.2004, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per che il reato loro ascritto era estinto per prescrizione (maturata in data 09.05.2004).
Avverso la citata pronuncia ricorrevano per cassazione entrambi gli imputati.
P.G. eccepiva, in buona sostanza, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale nel ritenere concretizzata la sua responsabilità nella causazione dell'evento, in quanto non rivestiva la qualità di "datore di lavoro" e come titolare del servizio tecnico, giusta Delib. 18 ottobre 1995, n. 2265, aveva l'incarico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali, senza alcuna delega in materia di prevenzione infortuni, di esclusiva competenza del direttore generale.
Peraltro il suo incarico era rimasto puramente formale e provvisorio sino alla delibera dirigenziale in data 05.02.1996 con la quale i compiti relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali e diagnostiche venivano trasferiti alla competenza del dirigente amministrativo del presidio ospedaliere di appartenenza.
Inoltre, una sia pure responsabilità per colpa generica non poteva essere attribuita al ricorrente, in presenza della figura del "datore di lavoro" nominato per i presidi in argomento dal direttore generale con delibera in data 04.07.1996 (n. 1712) nella persona del direttore sanitario Dott. P.E., figura di riferimento voluta dalla legge per la concreta attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento della pronuncia e per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
D.C.V., a sostegno del proprio ricorso, denunciava, con il primo motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 590 c.p., in relazione all'art. 40 c.p.p., e alla L. n. 626 del 1994, al D.P.R. n. 547 del 1955 e al D.P.R. n. 303 del 1956.
Seppure assolutoria per prescrizione, l'impugnata sentenza attribuisce erroneamente al ricorrente la qualifica di datore di lavoro in forza di delibere direttoriali in data 05.02.96 e 22.06.96 che, a ben vedere, non contengono alcuna attribuzione di "delega" nè poteri di "spesa". Inoltre, a ben vedere, l'ultima delibera attribuiva il potere di spesa al dirigente dell'ufficio tecnico, pari grado del ricorrente, competente in ordine alla manutenzione delle apparecchiature diagnostiche e medicali ed alla stipula dei contratti relativi a chiamata (cioè quando il guasto si era verificato) sempre sottoposti al vaglio della direzione generale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il ricorrente non aveva attribuzioni in materia, nè poteva qualificarsi, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, quale datore di lavoro.
Quest'ultima qualifica, infatti, spettava al direttore sanitario all'uopo nominato con Delib. 04 luglio 1996, n. 1712.
Poichè il capo di imputazione fa espresso riferimento alla violazione di leggi antinfortunistiche e individua il soggetto attivo del reato come il datore di lavoro, non è al ricorrente che bisogna fare riferimento, poichè alla data del fatto, al datore di lavoro dell'ASL (OMISSIS) era il direttore sanitario.
Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell'ari. 606 c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene che erroneamente l'impugnata sentenza attribuisce all'imputato anche una condotta colposa generica per non avere segnalato al direttore generale gli inconvenienti relativi alla macchina sviluppatrice.
Il ricorrente svolgeva esclusivamente attività amministrativa di gestione del personale e certamente non dirigeva l'ufficio tecnico del presidio, diretto da un pari grado e non aveva, tra le sue competenze, quelle di ispezionare le condizioni delle apparecchiature medicali dell'ospedale.
Conclusivamente, non potendo ravvisarsi neppure una colpa generica nella mancata comunicazione alla direzione generale degli inconvenienti delle macchine sviluppatrici (vedi in atti la lettera firma del ricorrente con la quale si sollecitava la competente direzione all'acquisto di una macchina sviluppatrice di giorno da sostituire con quella non funzionante) il ricorrente richiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
Entrambi i ricorsi - che vanno trattati congiuntamente per la connessione logica degli argomenti, sia pure nel campo delle rispettive competenze amministrative e tecniche vanno rigettati perchè infondati, risolvendosi le doglianze stesse in censure sulla valutazione probatoria, offerta dal giudice del merito, delle risultanze processuali.
Come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. SS.UU. 13.12.1995, Clartia; SS.UU. 30.04.1997 Dessimone; Cass. 06.05.2003 Cuscillo; 05.12.2002, Schiavone).
Nessun vizio di carenza di motivazione, ovvero di illogicità e contraddittorietà della stessa, è lecito riscontrare nell'impugnata sentenza nella quale la Corte di merito ha dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che la hanno condotta ad emettere il provvedimento.
Orbene, dalla documentazione acquisita appare chiaro ed immune da vizi logici che gli imputati fossero destinatari di una delega che li nominava: il dottor D.C., nella qualità di dirigente amministrativo, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali e diagnostiche del presidio ospedaliero di competenza; il dottor P., responsabile del servizio tecnico di tutta l'azienda.
Inoltre vengono specificate le ragioni della responsabilità omissiva attribuita al dottor D.C., così come quella facente carico al P. che avrebbe dovuto provvedere di sua iniziativa ad effettuare una ricognizione generale di tutti i macchinari al fine di verificarne la funzionalità ed efficienza.
Avrebbe così scoperto, autonomamente, che una delle sviluppatrici andava sotto sforzo per l'eccessivo uso determinato dalla rottura della seconda e si sarebbe reso conto, nella sua specifica qualità tecnica, che i locali in cui le macchine erano posizionate apparivano inidonei allo scopo.
Nè può valere l'espediente difensivo che la delega attribuita dal direttore generale fosse soltanto formale, come correttamente rilevato dal giudice del merito.
Vanno, conclusivamente, rigettati i proposti ricorsi con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese del grado.



P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008