PROTOCOLLO IN MATERIA DI LEGALITÀ E SICUREZZA NEGLI APPALTI


VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito, per brevità, chiamato “Codice”, e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la vigente normativa nazionale e regionale in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e regolarità del mercato del lavoro, ed in particolare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, le leggi regionali Marche 18 novembre 2008, n. 33 e 8 ottobre 2009, n .22 e successive modifiche ed integrazioni; nonché da ultimo la Legge n. 136/2010, la legge n. 122/2010, il D.P.R. n. 150/2010 ed altresì, le Circolari del Ministro dell’interno in data 23.6.2010 Prot. 4610 146-6/a inerente i controlli antimafia preventivi della attività “a rischio” di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, la Circolare prot. 31431 del 17.9.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5 dell’11 febbraio 2011, recante “quadro giuridico degli appalti”, che si intendono integralmente richiamate;
CONSIDERATO che la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro rivestono una assoluta e notevole importanza per la comunità locale e che al riguardo è necessario promuovere lo sviluppo e l'educazione dell’impresa e dei lavoratori, nei reciproci rapporti, al rispetto delle normative volte alla tutela dei diritti dei rispettivi contraenti, nonché all’educazione alla legalità nei rapporti tra imprese ed Enti pubblici, nonché tra imprese e parti sociali;
RILEVATO che il settore degli appalti pubblici per lavori, forniture e servizi si sta caratterizzando, anche in ambito provinciale, per una dinamica di mercato molto competitiva e concorrenziale, con ribassi nelle aggiudicazioni di gara attestatisi ormai all’incirca al 30-40% con picchi in settori specialistici nell’ordine del 40-50% e con una tale frammentazione degli operatori economici per cui le procedure di gara aperte, anche per importi modesti, vedono stabilmente la partecipazione anche di oltre 100 concorrenti;
CONSIDERATO che la tutela e la promozione della concorrenza assume rilevanza strategica per il mercato e l’economia nazionale e provinciale così come i principi di trasparenza e di parità di trattamento, ma che è dovere delle istituzioni pubbliche locali e delle parti sociali, anche secondo il principio della sussidiarietà, vigilare affinché la concorrenza non assuma valore solo formalistico portando ad una profonda e radicale alterazione delle condizioni di mercato tali da pregiudicare la stessa sopravvivenza di un settore o comparto economico, e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
PREMESSO che gli appalti dei servizi sono un fenomeno da molti anni in espansione, prevalentemente connesso ai processi di esternalizzazione messi in atto dalle pubbliche amministrazioni, anche alla luce della continua riduzione dei trasferimenti agli enti locali e della crescita della domanda di servizi, in particolare quelli alla persona, rilevato pertanto la crescente importanza degli aspetti concernenti: il rapporto tra P.A. e imprese appaltatrici, le condizioni e le procedure attraverso cui si procede all'esternalizzazione, la predisposizione di un sistema di monitoraggio e controllo tale da salvaguardare la qualità del servizi offerto e la sua corrispondenza agli obblighi contrattuali stabiliti, le condizioni di lavoro degli addetti, la precarietà occupazionale, i meccanismi di concorrenza fra le imprese;
TENUTO CONTO, in particolare, dei seguenti atti normativi e contrattuali, con riferimento ai testi in vigore, così come successivamente integrati e modificati: Legge 327/2000 e successivi decreti ministeriali (valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto); Legge 381/1991 (disciplina delle cooperative sociali); Legge 142/2001 sui soci lavoratori delle cooperative; art. 5 della Legge 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento per l'affidamento dei servizi alla persona); Legge regionale Marche 34/2001 e successive deliberazioni applicative della Giunta Regionale Marche (tariffario regionale e criteri per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali); i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e l’art. 7, comma 4, della Legge 31/2008, di conversione del decreto-legge n. 248/2007;
CONSIDERATO che in tale complesso sistema economico sono fondamentali strumenti per un significativo sviluppo del territorio e della c.d. impresa “virtuosa”, la leale competitività tra imprese, la par condicio degli operatori economici, la trasparenza nei rapporti fra imprese ed Enti pubblici nonché il rispetto dei diritti dei lavoratori alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione degli operatori economici, la cooperazione tra i soggetti economici, gli Enti pubblici e le parli sociali ai fini di una corretta applicazione delle normative di riferimento, nonché il contributo di ciascuna componente locale alla conoscenza del territorio ed all’impegno alla prevenzione, evitando o segnalando situazioni “a rischio” di possibile infiltrazione di organizzazioni criminali, elementi imprescindibili per un vero progresso qualitativo delle risorse umane ed imprenditoriali presenti in questa provincia, nonché del corretto rapporto con le istituzioni in tema di partecipazione alla garanzia della sicurezza del territorio;
CONSIDERATO il ruolo strategico e la validità del sistema degli enti paritetici e bilaterali nonché le associazioni di categoria per un corretto assetto delle attività sul piano della regolarità contrattuale, della formazione professionale e della prevenzione degli infortuni e della promozione dell’impresa virtuosa nel senso sopra descritto per favorire il massimo impulso allo sviluppo della cultura in materia e all’attività di formazione e informazione degli addetti, e che le iniziative al riguardo siano valorizzate presso gli ordini professionali, nella fase di progettazione, oltre che definite in ragione di un’adeguata sensibilizzazione dei committenti privati, nella fase di scelta dell’operatore economico;

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA


Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, Provincia di Macerata, Camera di Commercio di Macerata, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Camerino,
Tribunale di Camerino, Procura della Repubblica di Camerino, Questura di Macerata, Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Macerata, Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Macerata, Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche-Direzione Generale Ufficio VI- Ambito territoriale per la provincia di Macerata, Archivio di Stato di Macerata, Biblioteca Statale di Macerata, Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata, Dipartimento Trasporti Terrestri-Ufficio Motorizzazione Civile di Macerata, Archivio Notarile di Macerata, CGIL Macerata, CISL Macerata, UIL Macerata, UGL Macerata, Confindustria Macerata, Confindustria Macerata-Ance Macerata, Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza Macerata, C.E.D.A.M. Cassa Edile delle Marche, Confartigianato Imprese Macerata, Anaepa Confartigianato Macerata, C.N.A. Macerata, C.N.A. Unione Costruzioni Macerata, Legacoop Marche, Confcooperative Macerata, Comuni della provincia di Macerata elencati in calce nella lista dei sottoscrittori, Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino”, Comunità Montana di San Severino Marche Ambito 4, Comunità Montana dei Monti Azzurri, di seguito, per brevità, chiamati “Soggetti sottoscrittori” e Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata, Direzione Provinciale INPS di Macerata, Direzione Provinciale INAIL di Macerata, quali “Organismi di Vigilanza”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

PARTE I
PRINCIPI

i “Soggetti sottoscrittori” e gli “Organismi di Vigilanza”:
- esprimono la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa, ed attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri per contrastare il lavoro sommerso nell’ambito del sistema sia dei lavori pubblici che dei lavori privati;
- intendono contribuire alla trasparenza e alla vigilanza nel settore degli appalti attraverso la creazione delle migliori condizioni di partecipazione alle procedure di selezione pubblica, contrastando l’insorgenza di fenomeni distorsivi che possano mettere a repentaglio la corretta concorrenza e la libertà di mercato attraverso l’attuazione di comportamenti fraudolenti, sleali e/o ingannevoli, a scapito della qualità dell’opera, della tutela dei lavoratori, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- intendono assumere impegno per contrastare la criminalità organizzata e ogni altro possibile tentativo di infiltrazione criminale nei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni.
Inoltre, i “Soggetti sottoscrittori” e gli “Organismi di Vigilanza” convengono sulla necessità:
- di una costante collaborazione ed informazione tra Enti locali ed istituzioni statali per garantire il mantenimento delle condizioni di legittimità dell’azione amministrativa al fine di preservare il territorio da ogni ingerenza della criminalità;
- di una corretta ed efficace politica di promozione della cultura della legalità, a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa, al fine del miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri e per contrastare, altresì, il lavoro sommerso;
- della creazione delle migliori condizioni di partecipazione alle procedure di selezione pubblica, contrastando l’insorgenza di fenomeni distorsivi che possano mettere a repentaglio la corretta concorrenza e la libertà di mercato attraverso l’attuazione di comportamenti fraudolenti, sleali e/o ingannevoli, a svantaggio dei principi generali di trasparenza, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, a scapito della qualità dell’opera, della tutela dei lavoratori, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- della tutela dell’interesse pubblico attraverso la valorizzazione del patrimonio economico e sociale rappresentato dall’impresa “virtuosa” che si vuole favorire nel territorio e che tale vuole intendersi l’operatore economico che:
• correttamente si pone sul mercato rispettando le regole ed i meccanismi della leale concorrenza;
• presenta caratteristiche formali e sostanziali conoscibili e documentate;
• consente le opportune verifiche sull’adeguatezza economico-finanziaria c tecnico- organizzativa;
• garantisce la piena corrispondenza tra formale certificazione di qualificazione ed effettiva consistenza tecnico-economica dell’azienda in relazione alle specifiche prestazioni richieste dai contratti;
• si impegna fattivamente per garantire il diritto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro tutelando e garantendo il proprio personale per raggiungere più elevati livelli di sicurezza, tenuto conto che il fenomeno degli infortuni sul lavoro richiede impegno e determinazione per le implicazioni sociali che possono determinarsi nel territorio provinciale;
• assicura il puntuale rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative in particolare assolve agli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e della committenza, adempiendo completamente ai propri obblighi nei confronti della collettività.

PARTE II
LINEE STRATEGICHE E OPERATIVE

I “Soggetti sottoscrittori” individuano nelle seguenti linee strategiche gli elementi prioritari da seguire nell’espletamento delle gare:
1. indirizzare le proprie politiche sociali, economiche ed occupazionali perseguendo uno sviluppo territoriale nel quale siano rispettati i requisiti di legalità, in particolare le normative inerenti la prevenzione nelle attività a rischio di infiltrazione nonché quelle sulla sicurezza c sul lavoro, in particolare i contratti collettivi di lavoro;
2. vigilare affinché la concorrenza non assuma valore solo formalistico portando ad una profonda e radicale alterazione delle condizioni di mercato tali da pregiudicare la stessa sopravvivenza di un settore o comparto economico, e la salvaguardia dei livelli occupazionali; in questo quadro le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, si obbligano ad attuare specifici controlli intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, salute e sicurezza, riservando la priorità, alle imprese aggiudicatane di appalto pubblico con offerta al ribasso superiore al 25%, con impegno al reciproco scambio di informazioni, mediante l’utilizzo della scheda riassuntiva che si allega al presente atto come Allegato 1, da inviare, anche in forma telematica, alla locale Direzione Territoriale del Lavoro per le conseguenti azioni di controllo e di vigilanza e al Gruppo di Lavoro costituito presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Macerata ai fini di cui al secondo capoverso delle “DISPOSIZIONI FINALI” del presente protocollo;
3. valorizzare il ruolo sul territorio degli Operatori Economici virtuosi e degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) riconoscendo a quelle aderenti al sistema CNCR (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) una funzione strategica per le politiche del lavoro e di sicurezza sul lavoro del settore nonché il ruolo delle associazioni di categoria nell’impegno a promuovere la cultura dell’impresa virtuosa ai propri associati;
4. favorire la gestione efficiente delle liste locali dei disoccupati e dei lavoratori posti in mobilità nell’attuazione di politiche proattive che consentano un’efficace diffusione delle liste presso gli Operatori Economici aggiudicatari di gare pubbliche, allo scopo di promuovere l’utilizzo per l’assunzione e il reinserimento lavorativo di personale idoneo alle mansioni eventualmente da ricoprire;
5. escludere dai rapporti contrattuali in corso di esecuzione, gli Operatori Economici che risultino, gravemente irregolari dal punto di vista retributivo, contributivo e assicurativo, ai sensi della vigente normativa, ovvero gravemente inadempienti rispetto all’osservanza delle normative sull’igiene e sicurezza sul lavoro in forza di specifici provvedimenti sanzionatoti adottati dai
competenti organi di vigilanza, ove gli Operatori Economici stessi non forniscano tempestiva prova della regolarizzazione e dell’avvenuto ripristino della legalità delle condizioni di lavoro;
6. impegnare le stazioni appaltanti locali a valutare la possibilità di costituzione di una Stazione unica appaltante anche a livello provinciale;
7. promuovere un’intesa con i Comitati Paritetici Territoriali, nell’ambito delle loro competenze statutarie, per un servizio di prevenzione periodico sui cantieri edili del territorio provinciale, per una verifica costante e continuativa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
8. valorizzare, nel quadro della Intesa Operativa per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed il Contrasto del Lavoro Irregolare per gli anni 2010-2012 tra la Direzione Regionale del Lavoro per le Marche e la Regione Marche (Delibera Giunta Regione Marche n. 2230 del 28 dicembre 2009), la funzione di controllo e vigilanza integrata del Servizio Ispezione Lavoro (SIL) e Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) della Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata, e dell’ASUR Marche Zone Territoriali 5, 8, 9,10.
I “Soggetti sottoscrittori” rilevano che il settore dell’edilizia privata, anche in ambito provinciale, sta attraversando una fase molto critica, caratterizzata da una contrazione sensibile degli investimenti immobiliari, residenziali e commerciali, e da una mancanza di prospettiva, a breve periodo, di ripresa del mercato; questo quadro congiunturale unitamente alla rilevanza del segmento e alla necessità di introdurre meccanismi di monitoraggio, vigilanza e controllo dei titoli autorizzativi dell’attività edilizia rilasciati dai Comuni (dia, permessi a costruire, scia) e delle dinamiche di esecuzione delle opere private, in assenza di meccanismi di selezione e qualificazione degli operatori economici privati, impone un’attenzione e un’azione responsabile degli attori pubblici e privati. A tale scopo si impegnano pertanto a procedere all’istituzione di una banca dati informatica web based capace di dialogare con i software eventualmente già in uso presso le Amministrazioni comunali al fine di acquisire dati conoscitivi relativi a titoli autorizzativi degli interventi di edilizia sul territorio (denunce di inizio attività, permessi a costruire, scia). Questi dati saranno consultabili previa approvazione di disciplinare tecnico dagli organismi di vigilanza (Direzione Territoriale del Lavoro), dalle Casse Edili, da Inps e Inail che ne fruiscono nel contesto dello Sportello Unico Previdenziale.

PARTE III
AZIONI

I “Soggetti sottoscrittori” convengono di inserire le seguenti previsioni nella lex specialis dell’appalto:
1. riconoscere la facoltà al RUP, in relazione a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 del “Codice”, di poter individuare negli elaborati progettuali, in considerazione dell’effettuata analisi dei prezzi e delle risultanze delle relazioni annuali dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, una “soglia di vigilanza di ribasso offerto”;
• qualora l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio superi la soglia anzidetta con margine trascurabile, il RUP può disporre la presenza assidua nel cantiere dell’ufficio di direzione dei lavori per la puntuale verifica dell'andamento dei lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza, l’eventuale subentro di subappaltatori, le eventuali varianti dei lavori e l’accordo sui nuovi prezzi.
• qualora l’offerta dell’aggiudicatario provvisorio superi la soglia anzidetta con margine non trascurabile, prima di decidere di avvalersi dell’art. 86, comma 3 del “Codice”, il RUP può chiedere all’aggiudicatario stesso di produrre una relazione concernente un’analisi dei costi per macro-categorie di incidenza e può, a tal fine, e comunque anche nella fase di verifica di congruità dell’offerta, inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata, per le conseguenti azioni di controllo e per il rilascio del conseguente parere non vincolante, una comunicazione sintetica, in modalità telematica, indicante gli estremi della gara d’appalto e chiedendo la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera e di altri aspetti contributivi e previdenziali. Effettuate dette analisi, qualora il sospetto di anomalia persista, il RUP procede a norma dell’art. 86, comma 3 del “Codice”. In caso contrario, il RUP dispone comunque la presenza assidua nel cantiere dell’ufficio di direzione dei lavori per la puntuale verifica dell'andamento dei lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza, l’eventuale subentro di subappaltatori, le eventuali varianti dei lavori e l’accordo sui nuovi prezzi.
2. privilegiare, ove possibile, l’utilizzo della procedura negoziata, di cui all’art. 122, del D.Lgs. n. 163/2006 nei limiti degli importi previsti dalla legge, tenuto conto che la scelta degli Operatori Economici dovrà basarsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, nonché della normativa vigente in materia, su criteri di attestata regolarità e comprovata serietà, oltre che di rilevata qualificazione e di adeguatezza delle risorse umane, strumentali, logistiche e organizzative dell’operatore economico;
3. privilegiare il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla natura delle opere da realizzare, alla tipologia delle prestazioni oggetto di contratto e al merito degli elaborati tecnici di supporto, salva verifica della congruità dell’offerta ai sensi della vigente normativa;
4. prevedere che le stazioni appaltanti, qualora si avvalgano del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, previa espressa indicazione nei rispettivi atti di gara, privilegino ove possibile
il metodo dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006, in attuazione alle previsioni indicate dall’art. 122, del medesimo decreto;
5. adempiere, da parte delle stazioni appaltanti, agli impegni economici assunti nei confronti degli Operatori Economici, rispettando le scadenze di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e del saldo finale dell’opera, come previsto dalla normativa vigente, salva la verifica del puntuale rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali derivanti dal contratto collettivo di lavoro;
6. prevedere, in caso di irregolarità retributive accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, l'obbligo solidale in capo alla stazione appaltante e all’appaltatore in caso di sub appalto, di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di quanto dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore e se, nel momento di notifica del provvedimento di diffida accertativa validata, il committente pubblico non ha già estinto il proprio debito;
7. privilegiare, ove possibile, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa necessaria indicazione nel bando di gara, la corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite sulla base della specificazione da parte dell’affidatario dell’importo delle prestazioni stesse con proposta motivata di pagamento, subordinandolo al nulla-osta del direttore dei lavori;
8. prevedere che, per gli appalti superiori a 500.000,00 curo, prima dell’apertura del cantiere, si svolga un incontro tra il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, aziendale e territoriale, e l’operatore economico aggiudicatario, circa le modalità di organizzazione e controllo della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, secondo quanto previsto dal PSC e dai POS con particolare riferimento all’organizzazione e alla logistica di cantiere e alla eventuale presenza di imprese subappaltatrici.
Specificatamente, negli appalti pubblici di servizi, si conviene sulle seguenti azioni:
- esplicitare nei capitolati e nelle convenzioni per ogni singola tipologia di servizio affidata all’esterno, anche nei casi di affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica:
a) per gli aspetti legati all’erogazione del servizio e agli obiettivi di qualità:
1. la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese e della consistenza patrimoniale e organizzativa degli Operatori Economici in caso di ATI sia dell’impresa capofila che delle imprese associate, nonché la dichiarazione, in sede di aggiudicazione, delle imprese associate che effettueranno il servizio;
2. la richiesta, per le imprese cooperative esecutrici del contratto dell’attestazione di revisione di cui al D.Lgs. n. 220/2002;
3. in caso di adozione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del peso preponderante agli clementi afferenti alla qualità del servizio rispetto al corrispettivo;
4. l'applicazione, per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, della normativa della Regione Marche in vigore al momento dell’approvazione del bando di gara, con riguardo al tariffario e ai criteri di affidamento dei servizi stessi;
5. una congrua durata dei contratti per garantire la necessaria continuità, in considerazione della natura dell’appalto e, in via preferenziale, comunque non inferiore al triennio nelle ipotesi di servizi di cura e assistenza alla persona;
6. le linee strategiche e organizzative del servizio erogato;
7. gli standard di qualità richiesti per il servizio; prevedendo, altresì, che fra gli elementi qualitativi del progetto, fermo restando quanto previsto dalla normativa della Regione Marche in vigore al momento dell’approvazione del bando di gara per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, verranno considerati anche:
- la corrispondenza professionale degli addetti alle attività previste e i relativi livelli di inquadramento professionale;
- la garanzia dell’espletamento delle attività di aggiornamento e formazione dei lavoratori prevedendo fra i costi i relativi oneri;
- le ore lavorative e il numero degli addetti impiegati;
- gli eventuali progetti di inserimento di lavoratori disabili o svantaggiati;
8. l'assunzione esplicita del costo del lavoro, derivante dall'applicazione del CCNL e di eventuali accordi integrativi, come incomprimibile e quale parametro per una valutazione complessiva della qualità del servizio erogato;
9. la previsione della organizzazione di un coordinamento assiduo ed effettivo;
10. la modalità con la quale effettuare un monitoraggio complessivo sull'efficacia e sulla qualità del servizio in relazione alle risorse impegnate e alle clausole d’appalto o di affidamento;
11. la garanzia sulla effettiva applicazione delle vigenti clausole inerenti la revisione dei prezzi, per tutti i contratti di durata superiore ad un anno;
12. la garanzia sull’adeguamento al costo dei nuovi tariffari dei CCNL ed integrativi di ogni livello, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore, al netto della revisione prezzi;
b) per gli aspetti legati alla tutela dei lavoratori impegnati nel servizio:
1. l’indicazione dell’obbligo di rispettare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore oggetto dell'appalto, sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, differenziato per categoria se l'appalto comprende più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che dei soci lavoratori delle cooperative, nonché l'applicazione di tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme relative all'inserimento lavorativo dei disabili;
2. l’impegno, in caso di affidamento dell’appalto ad altro contraente subentrante (cd. “cambio di appalto”), a garantire, secondo quanto previsto dal CCNL, la ricollocazione dei lavoratori impiegati nell'appalto a condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, sia nel caso di lavoratori dipendenti, sia nel caso di soci lavoratori, compresi i lavoratori in forza con contratti flessibili e parasubordinati; ove non previsto dal CCNL, nei casi in cui il cambio di appalto non avvenga a parità di condizioni tecniche, l’impegno del contraente subentrante e dell’eventuale subappaltatore ad attivare un confronto preventivo e tempestivo con le organizzazioni sindacali per tentare di individuare soluzioni tese alla salvaguardia dei posti e delle condizioni di lavoro;
3. l'esclusione dell'utilizzo dei contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici, per tutti i rapporti che prevedano vincolo di orario e di subordinazione;
4. l’impegno da parte delle stazioni appaltanti alla tempestiva erogazione dei compensi previsti per i singoli appalti;

PARTE IV
CONTROLLI ANTIMAFIA

In adempimento a quanto stabilito dalle norme e dalle Circolari del Ministro dell’Interno nelle premesse richiamate le stazioni appaltanti s’impegnano ad inserire negli atti di gara per l’affidamento di opere pubbliche, di forniture e servizi, anche quelle che si attestino al di sotto
della soglia comunitaria e che pertanto non comportano alcun obbligo di comunicazione preventiva da parte della stazione appaltante, le seguenti clausole:
1. obbligo per la stazione appaltante di comunicare al Prefetto di Macerata, compilando la scheda allegata al presente atto (Allegato 2) le imprese aggiudicatarie di appalti relativi alle attività di seguito indicate: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, forniture trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), noli a freddo di macchinari, noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’articolo 118, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), autotrasporti, guardiania di cantieri;
2. subordinare l’aggiudicazione principale, ove riferita ad attività di cui al punto 1, e tutti gli affidamenti a valle di essa, relativamente alle attività di cui al punto 1, all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 - “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
3. per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato articolo 10 comma 1, lett. c) del D.P.R. 252/1998, l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;
4. le verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, in riferimento alle attività indicate al precedente punto 1;
5. valutare le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni cd integrazioni - ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria , per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
6. inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi c alle forniture, di cui all’art. 3, comma 8 L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010, con espresso obbligo per l’appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art, 3 L.136/2010, di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente;
7. prevedere, nella lex specialis dell’appalto:
a) l’obbligo, a carico dell’appaltatore, di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi elencati al punto 1 della presente Parte IV nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
b) l’obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare al Prefetto, l’elenco delle imprese di cui al precedente punto 7 lettera a), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94;
c) la clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni positive - al fine di procedere automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo;
d) in caso di automatica risoluzione del vincolo, l’obbligo di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno; medesima penale, in caso di risoluzione automatica del vincolo, si applica anche al contratto principale.

DISPOSIZIONI FINALI

I “Soggetti sottoscrittori” e gli “Organismi di vigilanza” esprimono la volontà di promozione ed attuazione delle linee strategiche e delle clausole descritte nel presente Protocollo impegnandosi alla leale collaborazione, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 180/2006 in attuazione del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nonché ad adottare comportamenti di correttezza con le parti sociali ed Ì soggetti economici operanti nel sistema.
I “Soggetti sottoscrittori” si riuniscono in Gruppo di Lavoro - con cadenza almeno semestrale, costituendo all’occorrenza apposito Comitato ristretto - al fine di assicurare la conformità del testo alle disposizioni che dovessero successivamente modificare l’attuale quadro normativo di riferimento, verificare l’applicazione del presente protocollo, monitorare le situazioni e segnalare eventuali criticità nell’attuazione, promuovere indicazioni, chiarimenti ed integrazioni.
In particolare, con riferimento alla possibilità o meno di prevedere nei bandi di gara una “clausola di gradimento” che vieti alle imprese aggiudicatane o affidatane di sub-appaltare o sub-affidare ad altre imprese che abbiano presentato autonoma offerta alla stessa gara, i “Soggetti sottoscrittori” si impegnano a monitorare con cadenza annuale la dimensione di tale fenomeno nelle procedure di gara da esse espletate e a riferirne al Gruppo di Lavoro citato al paragrafo precedente, al fine di valutare l’inserimento di eventuali misure correttive.
Il coordinamento e la segreteria del Gruppo di Lavoro sono affidati alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Macerata.
La Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Direzioni Provinciali dell’istituto della Previdenza Sociale e dell’istituto Nazionale dell’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sottoscrivono il presente protocollo esclusivamente per i profili che attengono alle loro funzioni istituzionali in materia di vigilanza e ispezione in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatorie, e non invece come stazioni appaltanti.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Macerata sottoscrive il presente protocollo esclusiva- mente per i profili che attengono il controllo della spesa pubblica e non come stazione appaltante.
La Procura della Repubblica di Camerino e l’Università degli Studi di Macerata sottoscrivono il presente Protocollo a titolo di presa d’atto nei limiti delle proprie competenze istituzionali quali stazioni appaltanti.
La sottoscrizione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Macerata vale quale presa d’atto. Il contributo del Corpo verrà garantito entro i limiti previsti dalle norme vigenti, senza incidere sull’attività istituzionale programmata, (quest'ultimo paragrafo è stato aggiunto in data 10.01.2012 su richiesta del Comando Generale del Corpo).
Per le Amministrazioni vincolate al ricorso al mercato elettronico, il presente Protocollo si applica in riferimento ai principi e alle linee strategiche.
Il presente atto ha validità triennale e si considererà tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervenga dichiarazione motivata di non osservanza da parte del singolo soggetto sottoscrittore.

Macerata, lì 10 Novembre 2011

ALLEGATI


Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali