Legge 3 agosto 2013, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
G.U. 3 agosto 2013, n. 181

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri


Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61

All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «in forma di società,» sono inserite le seguenti: «che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e», dopo la parola: «stabilimento» è inserita la seguente: «industriale», dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,», dopo le parole: «e comporti» è inserita la seguente: «oggettivamente» e le parole: «, rilevata dalle Autorità competenti,» sono sostituite dalla seguente: «reiterata»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «all'impresa, nella persona del» sono sostituite dalle seguenti: «al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché' al» e le parole: «o di altro soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altro soggetto,»;
al secondo periodo, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto motivato» e le parole: «i componenti degli organi di controllo, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo;
il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché' attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché' al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; al comma 8, dopo le parole: «prescrizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di tutela»;
al comma 9, le parole: «di responsabilità per il commissario e il sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato»;
al comma 10, dopo le parole: «diseconomie dei risultati» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile»;
al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica»;
al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente»;
al comma 13, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutti i trattamenti economici nonché' gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa»;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull’attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che da' conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA».
All'articolo 2:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1»;
al comma 3, la parola: «ripetuto» è sostituita dalla seguente: «citato», le parole: «, esclusa l'oblazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta,» e dopo le parole: «dall'IS.P.R.A.» è inserito il seguente periodo: «Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. (Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale). - 1. Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto all'ISPRA un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
Art. 2-ter.(Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia). - 1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilità interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-quater. (Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione). - 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis.
3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».