PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA CONFINDUSTRIA

PREMESSO CHE
- una efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata necessita di una responsabile attività di prevenzione per garantire i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale;
il Ministero dell’Interno e la Confìndustria avvertono l’esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza, intesa nell’ottica di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell’impresa e nel mercato del lavoro;
- a questo scopo, la Confìndustria intende potenziare i presidi di governance finalizzati a contrastare i rischi di infiltrazioni criminali che influenzano fortemente e ostacolano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali e contribuire a rafforzare le condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro, della produzione e dei servizi;
- la Confìndustria, che ha da tempo avviato una serie di iniziative volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, ha approvato il 28 gennaio 2010 una delibera che impone alle associazioni industriali del Mezzogiorno di prevedere nei propri Codici Etici il dovere di denuncia per gli associati che subiscono estorsioni o altri delitti idonei a limitarne Fattività economica, ma anche l’espulsione dell’impresa i cui vertici siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o la sua sospensione, nel caso di irrogazione di misure di prevenzione o sicurezza o di rinvio a giudizio per reati di mafia;
- il Ministero dell’interno ritiene che la Confìndustria possa contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d’impresa mediante l’attivazione di misure di salvaguardia finalizzate a contrastare fazione delle organizzazioni criminali nell’ambito delle attività economiche, e unitamente all’azione coordinata delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese;

SI STIPULA TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA CONFINDUSTRIA IL SEGUENTE

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Art. 1. OBIETTIVI
Il Ministero dell’interno e la Confindustria concordano sull’importanza di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia.

Art. 2. IMPEGNI
Ai fini dell’attuazione del presente protocollo,
la Confindustria si impegna a:
• promuovere presso tutte le proprie associazioni di categoria e territoriali l’etica della responsabilità e l’adozione di principi che contemplino sia l’obbligo di espulsione e/o sospensione delle imprese associate in presenza delle condizioni determinate sulla base del presente protocollo, nonché la previsione del dovere di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili a organizzazioni criminali;
• raccogliere i dati e le informazioni concernenti le imprese fornitrici, appaltatoci e subappaltatrici, trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al protocollo e a fornire, a richiesta, alle Prefetture e alle grandi imprese le informazioni di cui dispone;
• promuovere, presso le imprese associate, l’adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
• promuovere, presso le imprese associate, la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione del cd. lavoro nero che è spesso indicatore di gravi fenomeni criminali;
• iscrivere in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet le imprese aderenti al presente protocollo;
• promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità.
Il Ministero dell’interno si impegna a:
• ottimizzare le procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche mediante iniziative di riordino e revisione dell’impianto normativo;
• incentivare il ricorso allo strumento dell’accesso ai cantieri al fine di un compiuto monitoraggio delle attività imprenditoriali, anche private, mirato alla verifica degli appalti, dei subappalti e dei fornitori.
Il Ministero dell’interno e la Confindustria concordano di individuare, rispettivamente, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale e nell’ Area Affari Legislativi i punti di contatto per la realizzazione di tutte le possibili forme di collaborazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

Art 3. PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA
Il Ministero dell’Interno e la Confindustria convengono di istituire un apposito desk che curi la predisposizione, entro trenta giorni dalla firma del presente Protocollo, di dettagliate linee guida che dovranno prevedere:
1. una soglia di valore dei contratti oltre la quale debba essere richiesta l’informativa antimafia. In tal caso, le imprese aderenti forniranno alla Prefettura competente, prima della stipula dei contratti, i dati relativi alle imprese contraenti;
2. l’obbligo di comunicazione di ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti i soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione delle imprese;
3. l’obbligo della preventiva approvazione da parte dell’impresa appaltante di tutti i subappalti e, anche successivamente, degli eventuali sub-subappalti;
4. clausole risolutive espresse nel caso in cui, durante l’esecuzione dei contratti, la Prefettura comunichi una informativa “interdittiva”, anche con l’estromissione del l’impresa dall’apposito elenco di Confìndustria;
5. l’impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all’autorità giudiziaria o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, garantendo il supporto e l’assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto;
6. l’impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità. 

Art. 5. DIFFUSIONE E DURATA DEL PROTOCOLLO
Il Ministero dell’interno e la Confindustria, nel trasmettere il presente protocollo e le linee guida ai Prefetti e alle associazioni aderenti al sistema Confìndustria, si impegnano, rispettivamente, ad emanare opportune direttive ai fini della puntuale attuazione degli stessi.
Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Il Ministero dell’Interno e la Confìndustria, si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo dello stesso. Possono, inoltre, concordemente modificarne i contenuti, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Milano, 10 maggio 2010


LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LA CONFINDUSTRIA

PREMESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del Protocollo di legalità siglato il 10 maggio 2010 tra il Ministero dell’interno e la Confindustria (di seguito: “Protocollo di legalità” o anche solo “Protocollo”), le presenti Linee Guida disciplinano le modalità attuative dei principi e degli impegni in esso stabiliti. Le imprese che aderiscono ai Protocollo di legalità dichiarano di essere a conoscenza e di accettare fi contenuto e gli effetti del Protocollo e delle presenti Linee Guida operative, che ne costituiscono parte integrante. D’ora in avanti, pertanto, l’adesione ai principi e agii impegni del Protocollo si intenderà riferita anche alle modalità operative descritte nelle presenti Linee Guida.
Le modalità attuative degli impegni stabiliti dai Protocollo di legalità si applicano ai contratti sia pubblici che privati per lavori, servizi e forniture. Le presenti Linee Guida disciplinano le forme di collaborazione fra committente, imprese contraenti e pubbliche Autorità (Ministero dell’interno, Prefetture, Autorità giudiziaria e Forze di polizia), volte a rendere più efficaci il monitoraggio delle attività economiche, le misure di prevenzione e i relativi controlli.
Pertanto, l’utilizzo nelle Linee Guida dei termini contratto o appalto (nonché subappalto, subcontratto o sub-subappalto e altre formule equivalenti) si intende riferito sia ai contratti pubblici che a quelli privati, salvo non sia diversamente specificato nel testo.
A tal fine, le imprese aderenti al Protocollo e alle Linee Guida si impegnano ad adottare tutte le misure di legalità previste da tali atti, anche se ulteriori rispetto a quelle già imposte per legge. La volontaria adesione agli impegni del Protocollo, secondo le modalità attuative specificate nelle Linee Guida, in costante e stretta collaborazione con le competenti Autorità pubbliche, consentirà di conseguire efficaci risultati in merito alla prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata negli contratti per lavori, servizi e forniture, sia pubblici che privati.
L’adesione al Protocollo e alle presenti Linee Guida fa in ogni caso salvo quanto previsto dalle norme generali o di settore che regolano l’attività d’impresa e i rapporti con gli altri soggetti, pubblici e privati (disciplina dei contratti pubblici, Statuto dei Lavoratori, norme sulla privacy, disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ecc.).
L’adozione delle misure e delle procedure previste dal Protocollo di legalità è funzionale anche all’esigenza delle imprese di adeguare i propri assetti di gestione, organizzazione e controllo interno e, in particolare, i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, orientandoli verso il perseguimento di obiettivi di prevenzione della commissione di reati e di responsabilità sociale, previsti sia da norme di legge che da codici di autoregolamentazione, infatti, le procedure e le misure preventive che le imprese adottano con il Protocollo di legalità, se correttamente implementate e attuate, possono contribuire a integrare il modello organizzativo previsto dal decreto 231/2001, che è parte del più ampio e strutturato sistema di controllo interno aziendale.
Il Protocollo e le Linee Guida operative sono aperte alla successiva sottoscrizione per adesione delle imprese e delle Associazioni e/o organizzazione aderenti al sistema Confindustria.

ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA
Ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo di legalità, Confindustria diffonderà presso i propri associati la conoscenza del Protocollo e delle Linee Guida operative, al fine di promuoverne in maniera adeguata gli obiettivi, i contenuti e le relative modalità di attuazione. A questo scopo, Confindustria avvierà iniziative di informazione e formazione sui temi della sicurezza e della legalità, in modo da favorire la più ampia adesione da parte delle imprese associate agli impegni in essi assunti.
in particolare, conformemente agli obblighi stabiliti con la delibera della Giunta Confederale del 28 gennaio 2010 nei confronti delle Associazioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), Confindustria si impegna ad estendere e rendere vincolanti per tutte le Associazioni del sistema il dovere di denuncia a carico degli associati che subiscono estorsioni o reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili a organizzazioni criminali, ma anche 1’obbligo di espulsione dall’associazione dell’impresa i cui vertici siano condannati con sentenza passata in giudicato per reati di associazione di tipo mafioso ovvero a seguito di provvedimento definitivo di confisca dei beni dell’imprenditore, nonché la sospensione dell’impresa nel caso di applicazione di misure di prevenzione o sicurezza, di misure cautelari personali e di condanne per reati associativi non ancora passate in giudicato, di procedimenti penali a loro carico. Allo stesso modo, è impegno di Confindustria estendere all’intero sistema associativo l’obbligo per tutte le Associazioni di costituirsi parte civile nei processi contro le organizzazioni criminali nei quali le imprese associate siano parte lesa o imputata.
Le disposizioni della delibera della Giunta 28 gennaio 2010 divengono vincolanti e immediatamente applicabili a tutte le Associazioni territoriali e di categoria che aderiscono al Protocollo di legalità e vanno a integrarne automaticamente le rispettive normative di riferimento.
Le suddette Associazioni si impegnano altresì a promuovere presso le proprie associate l’adesione ai principi e alle regole fissate nel Protocollo di legalità e ad espellere e/o sospendere queste ultime in presenza delle ulteriori condizioni determinate sulla base del Protocollo.
Le modalità operative di seguito descritte mirano anche a definire regole e procedure che le imprese aderenti al Protocollo dovranno rispettare nelle fasi di selezione dei propri partner, subappaltatori e fornitori, al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, nonché procedure volte a rafforzare i livelli di sicurezza sui lavoro e le misure per la prevenzione del cd. lavoro nero.

SPECIFICHE MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO
Come disposto dall’articolo 3 del Protocollo, sono di seguito definite le Linee Guida, che dettano le modalità operative per consentire alle imprese e agii altri soggetti che vi aderiscono di dare attuazione agli impegni contenuti nei Protocollo di legalità. Questi ultimi dovranno attuare scrupolosamente i procedimenti condivisi e formalizzati nel Protocollo e nelle presenti Linee Guida.

Soglia di valore dei contratti oltre la quale deve essere richiesta l’informativa antimafia (art. 3, punto 1)
Le imprese che aderiscono al Protocollo sono tenute a;
• acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici (di seguito anche: imprese contraenti), anche con riferimento al legale rappresentante (es. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati camerali con dicitura antimafia a prescindere dall’importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata (cd. vendor list);
• richiedere le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR n. 252/1998 per i contratti di importo pari o superiore alle seguenti soglie, al netto dell’imposta sui valore aggiunto:
- Contratti pubblici
o 250.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
o 150.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
o 150.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
- Contratti privati
o 3.000.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
o 1.500.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
o 900.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
o 450.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di servizi e forniture.
Le informazioni antimafia andranno richieste per i contratti pubblici o privati, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. “forniture e servizi sensibili”, di seguito indicati: trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato;
fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardianie dei cantieri.
Al riguardo, per i contratti pubblici si applicano le disposizioni della Direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”
Per i contratti privati le imprese aderenti ai protocollo si impegnano a rispettare i principi di cui alla medesima Direttiva.
• in caso di urgenza ovvero decorsi quarantacinque giorni dalia richiesta dell’informativa antimafia, valutare la possibilità di procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa presentazione del certificato camerale con dicitura antimafia. In tal caso, si applicano anche ai contratti privati le disposizioni di cui all’art. 11, co. 2 e ss., del D.P.R. n. 252/1998;
• fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. DL n. 39/2009 per la ricostruzione in Abruzzo, DL n. 135/2009 per Expo 2015, DL n. 195/2009 per piano carceri), non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato (conformemente alle apposite clausole risolutive espresse inserite nei contratti con le imprese contraenti di cui al successivo art. 3, punto 3), nel caso in cui intervenga una informativa interdittiva tipica della Prefettura. In tali casi, l’impresa aderente al Protocollo dovrà estromettere dalla propria banca dati (vendor list) l’impresa contraente cui si riferiscono tali informazioni ostative;
• trasmettere, almeno ogni 6 mesi, in formato elettronico all’Area Organizzazione e Sviluppo Associativo di Confindustria la banca dati delle informazioni concernenti le imprese contraenti, con l’espressa indicazione di quelle che eventualmente sono state oggetto di informativa interdittiva o di altra comunicazione o provvedimento da cui emerge il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Obblighi informativi ed elenco imprese aderenti al Protocollo (art. 3, punto 2)
In attuazione dell’art. 3, punto 2 del Protocollo, le imprese che vi aderiscono dovranno comunicare all’Associazione territoriale o di categoria di appartenenza ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali - in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso - concernenti i soggetti dotati di rappresentanza legale e/o di poteri di amministrazione e di direzione dell’impresa e il direttore tecnico.
L’Associazione di appartenenza che riceve i dati dovrà trasmetterli in maniera tempestiva all’Area Organizzazione e Sviluppo Associativo di Confindustria, che li raccoglierà, al fine di tenere costantemente aggiornata l’anagrafe di sistema.
Tale anagrafe rappresenta uno strumento indispensabile per garantire la massima trasparenza informativa circa i soggetti (persone fisiche e giuridiche) appartenenti al sistema associativo, anche ai fini della verifica della regolarità e correttezza dei relativi obblighi di natura autoregolamentare. A questo scopo, Confindustria si impegna a rivedere le norme interne che regolano l’anagrafe delle imprese di sistema e i connessi obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati da parte dei rappresentanti legali di tali imprese, a prescindere dagli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall’adesione al Protocollo di legalità.
Le imprese aderenti al Protocollo verranno iscritte in un apposito elenco, che sarà pubblicato sul sito Internet di Confindustria e reso accessibile a tutte le imprese associate a Confindustria e aderenti al Protocollo.
L’elenco verrà gestito dall’Area Organizzazione e Sviluppo Associativo, che ne curerà l’aggiornamento sulla base delle informazioni contenute nell’anagrafe delle imprese di sistema, dei dati trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al Protocollo, nonché degli scambi informativi eventualmente intervenuti con il Ministero dell’interno, le Prefetture e le altre Autorità pubbliche. Confindustria provvederà, fatte le necessarie verifiche, a cancellare dall’elenco le imprese che non si siano attenute al rispetto degli impegni assunti sulla base del Protocollo.
La presenza delle imprese nell’elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell’interno e la Confindustria, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall’utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell’esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo e delle presenti Linee Guida.
Ai sensi dell’art. 2, punto 2, del Protocollo, Confindustria, in caso di espressa richiesta, dovrà fornire al Ministero dell’interno e/o alle Prefetture ogni informazione di cui dispone, utile all’attuazione degli impegni e al raggiungimento degli scopi di cui al Protocollo di legalità e alle presenti Linee Guida.

Approvazione preventiva da parte dell’impresa appaltante/committente di tutti i subappalti e subcontratti e, anche successivamente, degli eventuali sub-subappalti (art. 3, punto 3)
Allo scopo di garantire che la scelta dei partner commerciali, fornitori e subappaltatori dell’impresa aderente al Protocollo avvenga secondo criteri di affidabilità e sicurezza, oltre a quanto già previsto supra, sono definite le seguenti regole di gestione dei rapporti contrattuali e delle informazioni relative alle controparti.
La scelta dei partner commerciali deve essere basata su liste di imprese preventivamente qualificate dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico dalle stesse committenti (cd. vendor list). Le liste, come anticipato, verranno comunicate in formato elettronico, almeno ogni 6 mesi, a Confindustria. Le imprese si avvarranno, per qualsiasi valutazione funzionale all’inserimento nelle liste, anche di eventuali elementi conoscitivi e/o di pareri non vincolanti forniti da Confindustria.
La qualificazione avviene sulla base dei seguenti criteri:
• impegno dell’impresa contraente a dare immediata notizia all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
• impegno dell’impresa contraente a fornire copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
• impegno dell’impresa contraente ad attuare e rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• impegno dell’impresa contraente a non avvalersi, nell’ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l’attribuzione di commesse o appalti;
• impegno dell’impresa contraente a:
- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione delle imprese e/o la direzione tecnica;
- non assegnare alcun subappalto o subcontratto e sub-subappalto a imprese che non siano state preventivamente approvate dall’impresa appaltante/committente, sulla base dei criteri elencati nel presente paragrafo.

Salute e sicurezza sui lavoro e regolarità contributiva (art. 3, punto 3)
Le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a;
• attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
• verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l’impiego di personale irregolare, le imprese aderenti si impegnano, sulla base di quanto disposto al paragrafo seguente, a risolvere i contratti e ad escludere dalle banche dati delle imprese contraenti chi ha commesso le violazioni;
garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del modello DURC e alla dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali imprese subcontraenti.

Clausole risolutive espresse e altri impegni (art. 3, punto 4)
Le imprese che aderiscono a! Protocollo di legalità sono tenute a recepire principi e regole in esso contenuti nelle proprie procedure interne (ivi inclusi i modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001) e nei contratti con i fornitori.
In particolare, l’impresa aderente si obbliga a prevedere nei testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
• informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all’impresa contraente, anche nel corso dell’esecuzione dei contratti, e di certificazione camerale divenuta negativa;
• sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell’impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
• mancato rispetto dell’obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo, anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra)]
• mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.
In tali circostanze, Confindustria provvederà, fatte le necessarie verifiche, a cancellare l’impresa contraente, se aderente al Protocollo, dall’elenco pubblicato sul proprio sito Internet.
L’impresa aderente al Protocollo si impegna, inoltrerà non avvalersi, nell’ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l’attribuzione di commesse o appalti.

Obbligo di denuncia da parte delle imprese aderenti (art. 3, punto 5)
Le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a dare immediata notizia all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, dì ogni illecita richiesta dì danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia per i medesimi fatti all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, secondo modalità che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denuncianti.
A questo scopo, le imprese aderenti si impegnano ad assumere ogni opportuna misura informativa nei confronti del proprio personale relativamente alle modalità di segnalazione dei suddetti reati e a supportare ed assistere il personale medesimo, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione di qualsiasi natura, intimidazione o condizionamento criminale, in qualunque forma vengano posti in essere.
Le imprese aderenti si impegnano, inoltre, a supportare e assistere, anche legalmente, il personale dipendente per l’immediata segnalazione di tali tentativi, richiamando l’attenzione sulla necessità che i lavoratori comunichino ai propri datori di lavoro simili episodi.

Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, punto 6)
Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), le imprese aderenti al Protocollo effettuano i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di euro 2.000 esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati. Si considerano intermediari autorizzati quelli di cui all’art. 11, co. 1, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.
Le imprese aderenti al Protocollo richiameranno l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo gli stessi limiti e condizioni di cui sopra, nei confronti delle imprese contraenti, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione a! subappalto e/o al subcontratto.
Le imprese che aderiscono agli impegni del Protocollo (sia committenti che contraenti e subcontraenti), ciascuna per quanto di propria spettanza, custodiranno in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazione di servizi e forniture, in modo da agevolare eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.


Fonti: confindustria.sa.it