Tipologia: CCL
Data firma: 20 luglio 1950
Validità: 20.02.1950 - 31.12.1951
Parti: Associazione degli Industriali di Trieste eCamera Confederale del Lavoro di Trieste e Confederazione dei Sindacati Unici del TLT
Settori: Marittimi, Picchettaggio e coloritura delle navi, Trieste

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche e tabelle salariali.
Art. 2. - Maggiorazione per lavori speciali.
Art. 3. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Minori.
Art. 6. - Cottimi.
Art. 7. - Pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività generali e infrasettimanali.
Art. 8. - Indennità di vitto per lavori fuori zona.
Art. 9. - Situazione di fatto.
Art. 10. - Periodo di prova, preavviso di licenziamento, indennità di licenziamento.
Art. 11. - Riferimento a contratti.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l’industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste, 20 luglio 1950

L’anno 1950, il giorno 20 del mese di luglio, in Trieste, tra l’Associazione degli Industriali di Trieste [...], la Camera Confederale del Lavoro di Trieste [...], e la Confederazione dei Sindacati Unici del TLT [...], è stato stipulato il presente contratto salariale per i dipendenti di tutte le aziende rappresentate dall’Associazione degli Industriali, esercenti l’industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.

Art. 2. - Maggiorazione per lavori speciali.
Per lavori da eseguire in caldaie e in cisterne, casse e depositi contenenti nafta, come pure per lavori, da eseguire nei carter delle sentine di macchina e caldaia, e per lavori di pitturazione con soluzione di minio in ambienti chiusi (doppi fondi, intercapedini, gavoni) la paga base verrà maggiorata del 35 %.
Per lavori da eseguirsi sotto il paiolo di macchina e caldaia, ditta e operai si metteranno d’accordo di volta in volta circa la spettanza o meno della maggiorazione per lavori speciali.
Per lavori da eseguire ad altezze superiori ai 5 metri la paga base verrà maggiorata del 30 %.
Per lavori da eseguirsi con l’ausilio di macchinette pneumatiche o elettriche, il lavoratore percepirà un compenso pari a 2 ore di retribuzione per giornata lavorativa

Art. 3. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
L’orario normale di lavoro per gli operai picchettini è di 48 ore settimanali e di 8 ore giornaliere.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l’orario normale giornaliero
[...]

Art. 11. - Riferimento a contratti.
Per quanto non contemplato nel presente contratto le parti contraenti si richiamano al contratto collettivo di lavoro per le imprese esercenti il picchettaggio e la coloritura delle navi per la provincia di Trieste del 23 ottobre 1937 e al contratto generale per l’industria del 4 luglio 1947 e successive disposizioni.