Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 1 agosto 1960
Validità: 04.08.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Modena e Federazione Provinciale Lavoratori Legno-Unione Sindacale Provinciale di Modena-Cisl, Unione Provinciale Lavoratori del Legno-Camera Sindacale Provinciale di Modena-Uil, Sindacato Provinciale di Modena-Federazione Italiana Lavoratori-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, sughero, Modena

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Indennità zona malarica.
Art. 4. - Indennità per lavoro in alta montagna.
Art. 5. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
Art. 6. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale del lavoro 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’industria del legno e del sughero della provincia di Modena, 1 agosto 1960

Addì, 1 agosto 1960, in Modena tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Modena [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno dell’Unione Sindacale Provinciale di Modena della Cisl [...], l’Unione Provinciale Lavoratori del Legno della Camera Sindacale Provinciale di Modena della Uil [...], il Sindacato Provinciale di Modena della Federazione Italiana Lavoratori della Cgil [...], è stato stipulato il presente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l’industria del Legno e del Sughero della Provincia di Modena.

Art. 3. - Indennità zona malarica.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 25 del CCNL, agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una indennità pari al 15 % della retribuzione.

Art. 4. - Indennità per lavoro in alta montagna.
Agli operai che svolgono la loro attività in zone superiori ai 1200 m. di altitudine deve essere corrisposta una indennità pari al 18 % della retribuzione.

Art. 5. - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 26 del CCNL sono considerati:
lavori disagiati: quelli eseguiti sotto tettoie, senza muri e quindi esposti alle intemperie; in locali a temperatura artificialmente elevata adibiti all’uso di forno essiccatoio, ecc., o particolarmente polverosi, in misura costante ed anormale;
lavori nocivi: quelli di verniciatura alla nitrocellulosa o a spruzzo; produzione di agglomerati di sughero e pavimenti in legno con leganti chimici nocivi; trattamento per la conservazione del legno a base di sostanze chimiche tossiche; fabbricazione di compensati con l’uso di colle sintetiche nocive;
lavori pericolosi: quelli eseguiti su scale mobili o su ponti sospesi; accatastamento libero per una altezza superiore ai 5 metri.
Per le ore di lavoro effettivamente prestato in lavori disagiati, pericolosi e nocivi, verrà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione del 10 %.