Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 28 luglio 1960
Validità: 01.11.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Napoli
Settori: Edilizia, Legno, sughero, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Trasferte.
Art. 2. - Indennità di zona malarica.
Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Napoli, 28 luglio 1960

L’anno 1960, addì 28 luglio in Napoli presso la sede della Unione degli Industriali della provincia di Napoli, piazza dei Martiri, 58, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli [...], con l’intervento del [...] direttore della Società Novopan, e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini «Filca» di Napoli aderente alla Cisl [...], con la partecipazione dei lavoratori [...], con l’assistenza dell'Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini «Fillea» aderente alla Cgil [...], con la partecipazione dei lavoratori [...], con l’assistenza del [...] segretario della Camera Confederale del Lavoro di Napoli, la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e Legno «Feneal» della Uil di Napoli [...], assistiti dal [...] Segretario generale della Uil di Napoli, è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori addetti all’industria del legno e del sughero della provincia di Napoli, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 19 giugno 1959.

Art. 2. - Indennità di zona malarica.
Ad integrazione dell’art. 25 del contratto collettivo nazionale viene stabilito quanto segue:
agli operai che per ragioni di lavoro vengono trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità che rimane fissata in L. 65 (sessantacinque) giornaliere.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Ad integrazione dell’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro viene stabilito quanto segue:
a) sono lavori disagiati:
quelli effettuati allo scoperto e che, avendo carattere di continuità, non possono essere interrotti, col sopravvenire di intemperie;
quelli normalmente eseguiti nell’interno di - locali a tempera- inni artificialmente elevata oltre i 40° durante i mesi invernali ed "lire i 50° negli altri mesi, in quanto adibiti a generazione di calore ed alla essiccazione o altri trattamenti termici dei legnami;
quelli normalmente eseguiti in locali polverosi e sprovvisti ili adeguati aspiratori o depuratori;
b) sono lavori nocivi:
quelli di verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa;
quelli di incollaggio a caldo con colle sintetiche dalle quali si sviluppano vapori che per la loro natura e per la loro entità in rapporto alle possibilità di diffusione nei locali di lavoro ed alle dimensioni e condizioni di aereazione di questi, costituiscono pericolo ili intossicazione o di lesione;
trattamento del legname con sostanze tossiche contemplate nel regolamento di igiene.
La condizione di nocività viene naturalmente a mancare quando l'azienda provvede ad eliminarla facendo uso di appositi ed adeguati mezzi protettivi (guanti, maschere, occhiali, cappe, aspiratori, eccetera) o, nel caso delle colle, rendendo inattiva la quantità di sostanze nocive in esse contenute;
c) sono lavori pericolosi:
quelli normalmente effettuati su scale, su ponti mobili o soppesi, oppure su installazioni a carattere provvisorio ad altezze superiori ai 5 metri da terra o dal pavimento del locale nel quale il lavoro è eseguito, senza possibilità di adottare misure di sicurezza decisamente efficaci ed al di fuori dei casi contemplati dalle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro per i mezzi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamento;
quelli di accatastamento di legname e per la parte di essi che deve essere eseguita con intervento diretto dei lavoratori sopra le cataste a più di 4 metri di altezza da terra o del ripiano sul quale le cataste stesse appoggiano.
Ai lavoratori cui sono affidate mansioni che si svolgono nelle suddette condizioni spetta una maggiorazione di paga dell’8 per cento, computata sul minimo tabellare e limitatamente alle ore di effettiva prestazione delle mansioni stesse.
La maggiorazione non è cumulabile, nel senso che anche una lavorazione nella quale si riscontri più di una delle condizioni sopra indicate dà diritto ad una sola maggiorazione.