Categoria: 1962
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 24 febbraio 1960
Validità: 01.03.1960 - 28.02.1962
Parti: Associazione Provinciale Panificatori e Sindacato Provinciale Panettieri-Filia-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri-Fulpia-Cisl, Sindacalo Provinciale Lavoranti Panettieri-Uilia
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Trapani

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Trapani, 24 febbraio 1960

L’anno 1960, il giorno 24 del mese di febbraio, in Trapani, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. [...], tra l’Associazione Provinciale Panificatori [...], assistiti dal [...] Direttore della Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Panettieri aderente alla Filia-Cgil [...], assistiti da [...] Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri aderenti alla Fulpia-Cisl [...], il Sindacalo Provinciale Lavoranti Panettieri aderenti alla Uilia [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione.

Art. 1.
Le norme del richiamato CCNL del 26 luglio 1956 trovano applicazione nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Trapani con le integrazioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.
Per l’istituto dell’apprendistato si richiamano le vigenti norme di legge e si fa riferimento all’art. 4 del CCNL particolarmente per quanto concerne età del giovane e durata del tirocinio.
Si conviene che per ogni squadra composta di tre lavoratori è consentita l'immissione di un apprendista. Comunque è data possibilità all’azienda che panifica da 240 a 260 kg. di farina al giorno di prospettare l’opportunità dell’assunzione di un apprendista alla Commissione paritetica, la quale deciderà in via definitiva per 1 accoglimento o meno della richiesta di occupazione.

Art. 4.
In relazione all’art. 9 del CCNL il quantitativo massimo di farina da attribuire giornalmente a ciascun operaio resta cosi fissato:
Forme da gr. 210 in sopra Kg. 120
Forme da 100 a gr. 200 in sopra Kg. 100
Forme inferiori a gr. 100 in sopra Kg. 90
Su detti quantitativi massimi è ammessa una tolleranza in eccedenza in misura non superiore al 20 % per ciascun operaio.
Superando il limite di tolleranza l’Azienda è tenuta ad assumere un altro operaio.

Art. 5.
In relazione all’art. 9 del CCNL il quantitativo minimo di farina da attribuire giornalmente in misura uguale a ciascun operaio componente la squadra è pari al 60 per cento dei corrispondenti quantitativi massimo stabiliti per le varie classi nel precedente articolo 4. La citata aliquota del 60 per cento viene elevata al 70 % per le squadre composte di un solo operaio.

Art. 6.
In relazione all’art. 10 del CCNL si conviene di attribuire il compenso di L. 10 per quintale all’operaio incaricato al trasporto della legna, del carbone o della farina dal magazzino al panificio, allorché tali locali non si trovino nel medesimo caseggiato.
Comunque per tali prestazioni non possono essere impiegati operai specializzati e apprendisti.

Art. 7.
In relazione all’art. 10-bis del CCNL non si ravvisa la necessità di stabilire apposite modalità per la effettuazione del lavoro straordinario e notturno.