Tipologia: CCNL
Data firma: 3 luglio 1960
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1962
Parti: Apti. Ati e Sindacato Nazionale Tabacchine-Cgil, Sindacato Nazionale Maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco-Cisl, Sindacato Nazionale lavoratori della foglia di tabacco-Uil e Sindacato Nazionale Maestranze Tabacchine-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Lavorazione tabacco

Sommario:

Parte Prima Accordo normativo
Art. 1. - Applicazione del contratto.
Art. 2. - Durata del contratto.
Art. 3. - Assunzione della mano d’opera.
Art. 4. - Modalità di assunzione.
Art. 5. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 10. - Controllo di presenza.
Art. 11. - Assenze.
Art. 12. - Permessi per necessità familiari.
Art. 13. - Permessi per dirigenti sindacali.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16. - Cottimo.
Art. 17. - Elementi della retribuzione.
Art. 18. - Pagamento delle retribuzioni.
Art. 19. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento operaie gestanti.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Assicurazioni sociali.
Art. 25. - Assegni familiari.
Art. 26. - Trattamento di malattia.
Art. 27. - Pronto soccorso.
Art. 28. - Camera di allattamento.
Art. 29. - Mense aziendali.
Art. 30. - Prestazioni.
Art. 31. - Indumenti di lavoro.
Art. 32. - Igiene dei locali.
Art. 33. - Lavori pesanti.
Art. 34. - Conservazione materiali e attrezzi.
Art. 35. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Cariche sindacali e amministrative.
Art. 39. - Controversie individuali.
Art. 40. - Controversie collettive.
Art. 41. - Trapasso di azienda.
Art. 42. - Condizioni di miglior favore.
Dichiarazione a verbale.
Norme di interpretazione dell’accordo normativo
Parte seconda Accordo salariale
Tabella dei gruppi e categorie delle maestranze addette alla lavorazione dei tabacchi di tipo americano.
Tabella dei gruppi e categorie delle maestranze addette alla lavorazione dei tabacchi di tipo orientale.
Parte terza Accordo nazionale di scala mobile
Premessa.
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Indice del costo della vita.
Art. 3. - Frequenza delle variazioni.
Art. 4. - Inizio e periodicità delle variazioni.
Art. 5. - Calcolo ed applicazione del numero indice.
Art. 6. - Variazioni del punto.
Art. 7. - Limitazione delle variazioni del numero indice.
Art. 8. - Commissione intersindacale.
Parte Quarta Accordo per le assicurazioni sociali

Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, 3 luglio 1960

L’anno millenovecentosessanta, il giorno otto del mese di luglio, in Roma, tra l’Associazione Produttori Tabacchi Italiani (Apti) [...], l'Azienda Tabacchi Italiani (Ati) [...] e il Sindacato Nazionale Tabacchine aderente alla Cgil [...], il Sindacato Nazionale Maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Nazionale lavoratori della foglia di tabacco aderente alla Uil [...]
L’anno millenovecentosessanta, il giorno otto del mese di luglio, in Roma, tra l’Associazione Produttori Tabacchi Italiani (Apti) [...], l'Azienda Tabacchi Italiani (Ati) [...] e il Sindacato Nazionale Maestranze Tabacchine della Cisnal [...]
rilevata l’opportunità di rinnovare il Contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 13 maggio 1958; confermato che il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei Magazzini generali deve essere considerato come un settore a se stante, avendo esso ben determinate caratteristiche di autonomia; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei Magazzini generali dei Concessionari Speciali.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si compone di quattro parti e precisamente:
Parte prima: Accordo normativo.
Parte seconda: Accordo salariale.
Parte terza: Accordo nazionale di scala mobile.
Parte quarta: Accordo per le Assicurazioni Sociali.

Parte Prima Accordo normativo
Art. 1. - Applicazione del contratto.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro tra i Concessionari Speciali per la coltivazione del tabacco e le Maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
[...]

Art. 5. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono lei norme di legge vigenti in materia e specificatamente la legge 26 aprile 1934, n. 653 e susseguenti modifiche, che disciplinano l’assunzione e l’impiego delle donne e dei fanciulli nelle varie branche di lavoro.

Art. 7. - Apprendistato.
Il lavoratore, qualunque sia l’età, ma comunque non inferiore ai 14 anni, che non ha mai prestato la sua opera nella lavorazione del tabacco, è ammesso ad un periodo di apprendistato non superiore a tre settimane, dopo di che deve essere assegnato alla categoria per la quale è stato assunto.
[...]
Per quanto non sia previsto nel presente articolo valgono le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro per la fase secca è di sette ore giornaliere e dovrà essere fissata dall’Azienda ed esposta in apposita tabella da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale, per gli spostamenti da un locale all'altro per necessità di lavoro, deve essere considerato come lavoro effettivo.

Art. 10. - Controllo di presenza.
[...]
Durante il lavoro nessun lavoratore dovrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, né allontanarsi dallo stabilimento senza regolare autorizzazione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento dovrà essere richiesto dal lavoratore al datore di lavoro o a chi per esso.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l’interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15. - Lavoro straordinario.
Il lavoro compiuto oltre l’orario normale fissato dall’art. 8, viene considerato lavoro straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[...]
Il lavoro notturno è quello che si svolge dalle ore 22 alle ore 5.

Art. 16. - Cottimo.
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 19. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[...]

Art. 21. - Trattamento operaie gestanti.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri valgono le norme di legge.

Art. 22. - Ferie.
Al lavoratore spettano, durante il periodo di ciascuna campagna, due giorni di ferie retribuiti per ogni mese di ininterrotto servizio.
[...]
Il lavoratore che per esigenze dell'azienda non usufruisse delle ferie spettantigli avrà diritto alla retribuzione di altrettante giornate.
[...]

Art. 24. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali valgono le disposizioni di legge e le norme di cui all’accordo allegato.

Art. 27. - Pronto soccorso.
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l’attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore, in caso di incidenti, infortuni o qualsiasi altra evenienza.

Art. 28. - Camera di allattamento.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con l'adeguata attrezzatura, per permettere alle lavoratrici di provvedere all’allattamento dei propri bambini, senza bisogno di allontanarsi dall’Azienda.

Art. 29. - Mense aziendali.
Le Aziende provvederanno alla istituzione di una mensa aziendale o, in sostituzione, alla corresponsione a ciascun dipendente dell’indennità giornaliera inclusa nella paga base di cui all’art. 17, la cui misura è fissata in L. 40.
[...]

Art. 30. - Prestazioni.
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori addettivi, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.

Art. 31. - Indumenti di lavoro.
Le Aziende con superficie autorizzata di oltre 80 ettari dovranno fornice ai dipendenti camice per le donne e tuta per gli uomini. Tali indumenti restano di proprietà dell’Azienda. I dipendenti sono tenuti alla loro buona conservazione.

Art. 32. - Igiene dei locali.
Il datore di lavoro è tenuto a mantenere i locali adibiti alla lavorazione del tabacco nelle migliori condizioni igieniche possibili, in base alle norme di legge e alle disposizioni della Direzione Generale dei Monopoli, e segnatamente dotare gli stabilimenti di gabinetti di decenza particolarmente attrezzati per l’uso femminile e con acqua corrente, ove sia possibile l’allacciamento all’acquedotto.

Art. 33. - Lavori pesanti.
Per l’impiego delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge, in particolare le donne e i giovani inferiori ai 18 anni non potranno essere adibiti ai lavori pesanti che richiedono uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione.

Art. 34. - Conservazione materiali e attrezzi.
È preciso obbligo del prestatore d’opera conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna se non dopo averne ottenuta la autorizzazione del datore di lavoro.
Il lavoratore risponde delle eventuali perdite o danni arrecati a tali oggetti per sua colpa accertata e il relativo importo gli verrà trattenuto sulla paga.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente accordo collettivo di lavoro e i gli atti che perturbino l’andamento normale dell’azienda commessi dal lavoratore sono puniti, secondo la gravità, della mancanza, nel seguente modo:
1) con la multa da un settimo ad un quarto della paga globale giornaliera nei seguenti casi:
а) disubbidienza recidiva e continuata;
b) incuria nell’esecuzione delle proprie mansioni;
c) ubriachezza;
[...]
e) abbandono o assenza temporanea ingiustificata dal posto di lavoro;
f) ritardi abituali all’inizio del lavoro, sospensione o anticipazione della cessazione del lavoro;
g) atti che rechino pregiudizio alla disciplina dello stabilimento;
2) con la sospensione dal lavoro e dalla paga fino ad una settimana per i seguenti motivi:
[...]
b) risse nello stabilimento;
c) atti che rechino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento, nonché al normale e regolare andamento del lavoro;
d) minacce gravi verso il datore di lavoro o chi per esso;
3) con il licenziamento in tronco per i seguenti motivi:
a) in caso di recidiva alle mancanze contemplate alle lettere a) b) c) del comma precedente;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale di lavorazione ed a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’Azienda.
[...]
d) passaggio a vie di fatto verso il datore di lavoro o chi per esso.
[...]

Art. 39. - Controversie individuali.
In caso di disaccordo tra datore di lavoro e lavoratore, le controversie individuali saranno sottoposte all’esame delle rispettive competenti Organizzazioni provinciali delle parti contraenti, che dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta denuncia.

Art. 40. - Controversie collettive.
Le controversie collettive saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle parti contraenti per la loro definizione.

Dichiarazione a verbale.
Indennità di caro-pane [...]
Articoli 13 e 38. [...]
Articolo 31. - Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla lavorazione del tabacco allo stato secco.

Norme di interpretazione dell’accordo normativo
A) Applicazione del Contratto (Art. 1) - Il secondo comma non riguarda il Compartimento di Lecce, non esistendo, allo stato attuale, la lavorazione del tabacco verde presso i magazzini generali.
Inoltre si precisa che la fase della lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le lavorazioni che vanno dalla raccolta al riscontro del carico.
Per quanto si riferisce al presente articolo, le parti si richiamano anche alla Legge 27 marzo 1952, n. 348, nonché alla circolare del Ministero del Lavoro n. 16000 del 12 marzo 1948.
B) Orario di lavoro (Art. 8) - Nelle Provincie ove sono attualmente in vigore, in applicazione di precedenti accordi tra Organi sindacali, pattuizioni salariali riferite ad otto ore di lavoro, si conviene che, in deroga all’art. 8, sarà conservato l’orario di otto ore.
C) Indennità di licenziamento (Art. 37) [...]
D)
Le Organizzazioni contraenti debbono collaborare in Provincia per l’osservanza delle norme del Contratto e per tutti i motivi dì interpretazione che valgono per l’applicazione del Contratto stesso.