Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 13 luglio 1950
Validità: 03.07.1950.
Parti: Artigianato di Torino e Provincia, Unione Artigiana di Torino e Provincia, Sindacato Provinciale degli Artigiani e Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri della Provincia di Torino-Cgil
Settori: Commercio, Servizi, Barbieri, parrucchieri, Torino

Sommario:

Assunzione.
Orario per il lavoro settimanale.
Salario settimanale barbieri e parrucchieri.
Apprendistato:
Sabato e domenica.
Salario settimanale lavoranti acconciatori per signora e pettinatori
Indennità di contingenza
Orario settimanale dei lavoranti parrucchieri.
Giorni festivi.
Ferie.
Condizioni particolari per la gratifica natalizia e le ferie.
Norme particolari per l’attuazione del presente contratto.
• Regolamentazione della prestazione d’opera durante le festività nazionali.

Accordo collettivo integrativo per la categoria barbieri e parrucchieri per uomo e signora e misti della provincia di Torino, 13 luglio 1950

L’anno 1950, il giorno 13 del mese di luglio in Torino, alla Sede del Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio presso la Camera del Lavoro; tra l’Artigianato di Torino e Provincia [...], la Unione Artigiana di Torino e Provincia [...], il Sindacato Provinciale degli Artigiani [...], assistiti dal [...] rappresentante della Mutua Parrucchieri e Coordinatore del Comitato di intesa della Categoria Barbieri, Parrucchieri, Acconciatori ed Affini, e dai Funzionari delle rispettive Associazioni; e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri della Provincia di Torino, aderente alla Cgil [...], si è stipulato il presente accordo salariale integrativo del contratto nazionale del 21 novembre 1947, da valere per i Barbieri e Parrucchieri per uomo e signora e misti, dipendenti dalle aziende artigiane e dalle cooperative similari della provincia di Torino, con decorrenza 3 luglio 1950.
Per le norme non contemplate nel presente accordo è inteso che restano in vigore quelle del contratto collettivo nazionale stipulato in Roma il 21 novembre 1947.

Assunzione.
(Vedi norme del Contratto nazionale su citato).

Orario per il lavoro settimanale.
Facendo riferimento all’art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947, l’orario di lavoro dei lavoranti viene stabilito in 53 ore e mezza alla settimana. Si intende che il servizio iniziato dovrà essere portato a compimento.

Orario settimanale dei lavoranti parrucchieri.
L’orario settimanale dei lavoranti parrucchieri, in numero di 53 ore e mezza, viene ripartito come segue:
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: apertura ore 8, chiusura ore 19,30;
sabato: apertura ore 8; chiusura ora 20;
domenica: apertura ore 7,30; chiusura ore 13;
lunedì: riposo settimanale.
Nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato i dipendenti hanno diritto a due ore di intervallo per il pranzo. Nella vigilia delle festività con chiusura totale, i laboratori chiuderanno alle ore 20.

Giorni festivi.
Nel caso in cui una delle giornate festive qui sotto elencate, con chiusura totale, cada di martedì, nel giorno precedente, lunedì, le; parti si atterranno all’orario stabilito per il sabato. Qualora la giornata con chiusura totale cada di domenica, le parti si atterranno per il lunedì successivo all’apertura dalle ore 8 alle ore 13. In ambedue i casi, il riposo compensativo in sostituzione del lunedì avrà luogo in un’altra giornata, entro i 15 giorni successivi, a scelta del datore di lavoro.
[...]

Ferie.
Saranno concesse ogni anno otto giorni di ferie remunerate, godibili e continuative, ed in più due giorni rimunerati e frazionabili, a facoltà del datore di lavoro, in base al salario globale contrattuale (paga base contingenza e percentuale. [...]

Regolamentazione della prestazione d’opera durante le festività nazionali. (Contratto 1 novembre 1948)
[...]
Resta inteso che è facoltà del datore di lavoro di richiedere le prestazioni e del lavorante di effettuare le prestazioni stesse in occasione delle predette festività retribuite.
[...]