Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 4 dicembre 1958
Validità: 01.08.1958 - 31.07.1962
Parti: l’Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e Sindacato Provinciale Lavoratori di Farmacie-Uil
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Ravenna

Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Minimi di retribuzione conglobata.
Art. 3. - Scala mobile.
Art. 4. - Scatti di anzianità.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale e festività.
Art. 8. - Lavoro straordinario.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Gratifica natalizia o 13ª mensilità.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 13. - Indennità di licenziamento.
Art. 14. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 17. - Trattamento di malattia.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Chiarimento a verbale.

Contratto collettivo per il personale non laureato dipendente da farmacie della provincia di Ravenna, 4 dicembre 1958

Il giorno di giovedì 4 dicembre 1958 in Ravenna, nella sede dell’Ordine dei farmacisti, via Guerrini, 8, tra l’Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie [...], assistito dal Presidente dell’Ordine [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Farmacie, aderenti all’Uil[...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Ravenna e che disciplina il rapporto di lavoro tra le farmacie ed il personale dipendente di ambo i sessi non laureato.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello fissato dal Comune come orario di apertura delle farmacie; non dovrà comunque superare il limite previsto dall’art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 7. - Riposo settimanale e festività.
Il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo settimanale che dovrà coincidere normalmente con la domenica.
[...]

Art. 9. - Ferie.
I lavoratori di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo annuo di ferie retribuite fissato nella seguente misura:
a ) Personale con mansioni impiegatizie:
da 1 a 6 anni di servizio compiuto giorni 15
da 7 a 15 anni di servizio compiuto giorni 20
da 16 a 20 anni di servizio compiuto giorni 25
oltre i 20 anni giorni 30
b) Personale con mansioni non impiegatizie:
da 1 a 7 anni di servizio compiuto giorni 12
da 8 a 15 anni di servizio compiuto giorni 15
oltre i 15 anni giorni 18
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.