Tipologia: CCPL
Data firma: 18 ottobre 1957
Validità: 01.10.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione Provinciale dei Liberi Artigiani, Federazione Parmense dell’Artigianato, Gruppo delle Imprese Artigiane e Sindacato Provinciale Edili e Affini-Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Lavoratori-Cisl, Camera Sindacale del Lavoro-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato, Parma

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Indennità per logorio di indumenti.
Art. 10.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Ferie.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 17. - Indennità in caso di morte.
Art. 18. - Trasformazione, trapasso e cessione dell’azienda.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Tabella delle retribuzioni orarie per gli operai dipendenti da Aziende artigiane del settore marmisti della provincia di Parma in vigore dal 21 ottobre 1957.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane del marmo della provincia di Parma, 18 ottobre 1957

In Parma, addì 18 ottobre 1957, presso la sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.; tra l’Associazione Provinciale dei Liberi Artigiani [...], la Federazione Parmense dell’Artigianato [...], il Gruppo delle Imprese Artigiane [...] e il Sindacato Provinciale Edili e Affini [...] assistito dal[... ]la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Lavoratori (Cisl) [...], la Camera Sindacale del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere, dal 21 ottobre 1957, per le Aziende Artigiane «Marmisti» ed i propri dipendenti, sostitutivo di quello stipulato in data 2 maggio 1955.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 4. - Disciplina dell’apprendistato.
L’apprendistato è regolato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della predetta legge, il periodo di prova dell’apprendista non potrà eccedere la durata di quattro settimane.
Per quanto concerne, in particolare, la durata dell’apprendistato e il trattamento retributivo degli apprendisti, si conviene quanto segue:
1) la durata dell’apprendistato è così fissata:
- apprendisti assunti con età dai 14 ai 16 anni (uomini e donne) durata: cinque anni;
- apprendisti assunti con età dai 16 ai 18 anni (uomini e donne) durata: quattro anni;
- apprendisti assunti con età dai 18 ai 20 anni (uomini e donne) durata: tre anni;
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi e non strettamente attinenti alla produzione, lo orario normale di lavoro è determinato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentito dalla legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 5 ossia oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel terzo comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo, agli effetti delle maggiorazioni, quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo, compensativo e nelle festività e ricorrenze nazionali di cui all’art. 7.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
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Art. 12. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi, presso l’azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
12 giorni (96 ore) per i lavoratori, non apprendisti con anzianità sino a 5 anni; .
13 giorni (104 ore) per i lavoratori, non apprendisti, con anzianità oltre i 5 anni.
Apprendisti come da legge 19 gennaio 1955, n. 25.
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Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie e la non concessione delle stesse.
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