Categoria: 2011
Visite: 4710

Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 20 dicembre 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2011
Parti: Banca popolare di Ravenna e Consiglio dei delegati (Fisac-Cgil, Uil-Uilca, Fiba-Cisl), Dircredito-Fd, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Popolare di Ravenna
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Capitolo 1: Inquadramenti
Art. 1 Inquadramenti del Personale presso la Direzione Generale
Art. 2 Inquadramenti del Personale presso le dipendenze
Art. 3 Inquadramento nuovi profili professionali - Aree professionali e Quadri Direttivi 1° e 2° livello - Norma di richiamo
Capitolo 2: Indennità, assegni e automatismi al Personale connessi a mansioni svolte
Art. 4
Capitolo 3: Trattamento economico
Art. 5 Ex Premio di rendimento
Art. 6 Premio Aziendale
Art. 7 Gratifica annua particolare già prevista dall’art. 12 del Cia 27/2/1998
Art. 8 Buoni pasto
Art. 9 Premio di anzianità
Capitolo 4: Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 10
Capitolo 5: Sicurezza del lavoro
Art. 11
Capitolo 6: Previdenza complementare
Art. 12 Contribuzione aziendale
Capitolo 7: Assistenza sanitaria
Art. 13 Misure a carattere assistenziale
Capitolo 8: Formazione
Art. 14 Addestramento, formazione e aggiornamento professionale
Capitolo 9: Altre previsioni
Art. 15 Divise ed indumenti di lavoro
Art. 16 Provvidenze ai lavoratori studenti
Art. 17 Sviluppo professionale del personale. Percorsi professionali
Art. 18 Mobilità
Art. 19 Criteri per la misurazione di tempi e distanze
Art. 20 Indennità chilometrica
Art. 21 Anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 22 Permessi
Art. 23 Decorrenza e durata
Verbale d’intesa
Appendice A) Percorsi professionali per quadri direttivi e per il personale della terza area professionale.

Contratto integrativo aziendale per i Quadri Direttivi ed il personale delle aree professionali dalla 1ª alla 3ª, Banca Popolare di Ravenna spa

Il giorno 20 dicembre 2011, in Ravenna, presso la Direzione Generale della Banca Popolare di Ravenna, in relazione a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’8/12/2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle banche, tra la Banca popolare di Ravenna spa [...] e il Consiglio dei delegati - Banca popolare di Ravenna Fisac/Cgil - Uil/Uilca – Fiba/Cisl, la Dircredito Fd [...], la Fabi [...], si è convenuto quanto segue:

Capitolo 4: Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 10

Fino al compimento di un anno di età del figlio, le lavoratrici assenti per maternità non possono essere assegnate a Servizio diverso da quello cui appartenevano al momento dell’assenza, senza il loro esplicito consenso.
La Banca si impegna a prendere in considerazione eventuali richieste di adibizione ad altra mansione e quelle di spostamento dell’orario dell’intervallo fino a un massimo di 45 minuti, con recupero serale, avanzate dalle dipendenti in stato di gravidanza.
La Banca si impegna a prendere accordi con una struttura pubblica o privata al fine di effettuare visite di prevenzione tumori.
Previa consultazione e prescrizione del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81 del 9/4/2008 la Banca farà sottoporre a visita di controllo, a proprie spese presso Istituti pubblici specializzati, quei dipendenti che dovessero richiederlo in relazione a particolari condizioni dell’ambiente di lavoro.
L’azienda si impegna a mantenere una elevata attenzione al funzionamento degli impianti di trattamento dell’aria al fine di minimizzare i disagi al personale sia per la qualità dell’aria sia per la temperatura.
In caso di rapina sottopone, a proprie spese e con criterio d’urgenza, a visita specialistica a carattere psicologico di sostegno i dipendenti che ne facciano richiesta;
Appositi dispositivi anti malore saranno istallati in tutte le realtà aziendali dove opera un solo dipendente o dove possa verificarsi il caso che un dipendente resti anche temporaneamente il solo presente.

Capitolo 5: Sicurezza del lavoro
Art. 11

Allo scopo di ricercare le forme più idonee per la protezione dei Dipendenti da atti criminosi, l’Azienda prenderà in considerazione anche le proposte che le Rappresentanze Sindacali avessero ad avanzare al riguardo e, in caso di ristrutturazioni o acquisizioni di nuovi locali, assume preventive intese con le suddette rappresentanze sindacali.
In caso di rapina, l’Azienda:
- si impegna a sollevare da ogni responsabilità i dipendenti nell’eventualità che il contante ecceda le giacenze previste dalle norme interne;
- a richiesta degli interessati, può dispensare dal servizio al pubblico, limitatamente alla giornata in cui è avvenuto il fatto, i dipendenti della dipendenza che ha subito la rapina;
- valuterà con la massima disponibilità la richiesta di trasferimento a servizi interni presentata dai dipendenti che abbiano riportato ripercussioni psico-fisiche di rilievo in seguito a rapine;
- assumerà direttamente gli oneri delle cure mediche specialistiche o per terapie riabilitative, fino alla cessazione dal servizio, per il lavoratore colpito in servizio da eventi criminosi, eventualmente non previste nelle prestazioni degli Enti assistenziali oppure previste parzialmente con esborsi a carico dell’assistito, e ciò fino a quando tali oneri saranno assunti interamente dagli organismi sanitari competenti
- gli eventuali danni a cose o furti che i dipendenti subissero durante il verificarsi di atti criminosi verso la banca saranno risarciti dall’Azienda fino al limite massimo di Euro 2.000,00
Gli appartenenti alla 1ª area ed alla 2ª area professionale (esclusi gli impiegati) non hanno l’obbligo di indossare la divisa per espletare servizi esterni, salvo quelli di rappresentanza.
Per il trasporto di contante l’Azienda si avvale prevalentemente di ditte specializzate.
Rilevazione delle banconote false
- L’Azienda provvederà a dotare tutte le filiali di apposite apparecchiature per l’efficace rilevazione delle banconote false;
- l’Azienda fornirà al dipendente interessato, comunicazione scritta recante le modalità di rilevazione delle banconote false qualora non sia in grado di produrre il falso originale per verifica;
- annualmente l’Azienda fornirà alle RSA l’elenco dei risarcimenti per differenze di cassa, l’elenco delle rilevazioni di banconote false correlato dalla specifica modalità di rilevazione e dell’eventuale risarcimento del dipendente.
Su richiesta, le RSA potranno prendere visione del documento di valutazione dei rischi.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Cia, raccomandano all’Azienda di non considerare nel limite annuo delle ore di permesso dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il tempo di viaggio e quello di partecipazione agli incontri sindacali aziendali su invito di una delle Parti.
Per facilitare l’attività dei RLS, viene inoltre raccomandato che gli stessi possano utilizzare, per i collegamenti con le filiali anche il sistema di videoconferenza aziendale.