Categoria: Cassazione penale
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  • Appalto e Contratto d'opera
  • Coordinatore per la Sicurezza
  • Piano di Sicurezza e Coordinamento
 
Incidente stradale dovuto a cattiva segnalazione della situazione di  pericolo rappresentata dal restringimento della carreggiata non segnalato a seguito dei lavori appaltati dall'ANAS, ente proprietario della strada, a un'impresa.
Responsabilità del direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione per conto dell'ente proprietario della strada.
Secondo la Corte il "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve assicurare, nel caso di effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia."
Inoltre siffatta posizione di garanzia vale non solo nei confronti dei lavoratori ma anche di terzi.
Sussiste.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
parte civile B.T., n. a (OMISSIS);
nel proc. pen. a carico di:
S.S., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza ex art. 425 c.p.p., comma 3, in data 16 giugno 2006 resa dal GIP del Tribunale di Grosseto che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del suddetto imputato dei reati p. e p dall'art. 113 c.p., art. 589 c.p., comma 2 e art. 590 c.p. nonchè degli artt. 14 e 21 C.d.S. per non aver commesso il fatto;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Francesco Bua che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore della parte civile Avv. LEPORATTI Bruno del Foro di Grosseto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avv.ti Luciana Canonico, in sostituzione dell'avv. Franco Mugnai, e Giancarlo De Giulio del Foro di Roma che concludono in via principale per l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata
per il rigetto del ricorso.


FattoDiritto

Il giorno (OMISSIS), una Land Rover urtò il new jersey posto sul margine destro della carreggiata restringendola e, a seguito dell'urto, si sollevò dal suolo ed invase la corsia di marcia opposta, urtando violentemente una Fiat Tipo e provocando la morte di tre degli occupanti e lesioni personali colpose gravissime nei confronti di una quarta persona.
Definita la posizione del conducente della Land Rover con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. le indagini svolte al fine di verificare eventuali responsabilità scaturenti dai lavori di ammodernamento della strada che si svolgevano al momento dell'incidente portarono ad identificare come fattore causale concorrente a quello della inadeguata velocità della Land Rover, la cattiva segnalazione della situazione di pericolo rappresentata dal restringimento della carreggiata non segnalato adeguatamente a seguito dei lavori appaltati dall'ANAS, ente proprietario della strada, alla Ditta Todini.
Il GUP, con ordinanza in data 3 gennaio 2005, disponeva il rinvio a giudizio di due dipendenti della Ditta Todini ed invitava il PM ad effettuare un supplemento di istruttoria per verificare se ad alcuni dipendenti dell'ANAS, ivi indicati o da identificare, competessero oneri di vigilanza e di controllo della strada anche nell'ipotesi di appalto di lavori.
All'esito dell'udienza preliminare, fissata a seguito delle ulteriori indagini disposte dal GIP in conseguenza della richiesta di archiviazione ed opposizione della parte offesa, il GUP disattendeva l'impostazione accusatoria formulata dal PM a seguito dei nuovi accertamenti e pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti, di S.S., in ordine ai reati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose gravi, riconducibili anche a violazione della normativa sulla circolazione stradale, in particolare degli artt. 14 e 21 C.d.S. e delle norme di esecuzione, per non avere adottato la segnaletica imposta dall'ordinamento vigente che evidenziasse il significativo restringimento della carreggiata e la presenza delle barriere di cemento (cd. new-jersey) nel tratto di strada interessato dall'incidente e non avere eliminato la doppia linea gialla continua posta sulla destra della carreggiata nel tratto mancante della barriera che contribuiva a ingenerare confusione circa la continuità della stessa e non avere esercitato i dovuti controlli e le dovute segnalazioni agli organi competenti circa la inidoneità e la insufficienza della segnaletica relativa al tratto di strada suindicate e connotato da alta densità di traffico, come imposto dal D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 124, 125 e 127.
Il predetto imputato era stato chiamato a rispondere dei reati in questione, nella qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione per conto dell'ANAS, ente proprietario della strada.
In particolare, il GUP, individuata la fonte della posizione di garanzia nell'art. 21 C.d.S., comma 2, che prevede l'obbligo per chi esegue lavori o apre cantieri sulle strade e loro pertinenze di rendere evidente la presenza degli ostacoli sulla carreggiata, riteneva che non gravava sui funzionari dell'ANAS l'esigibilità del rispetto di norme che avrebbero dovuto essere applicate dalla ditta appaltatrice.
In particolare, affermato che la qualità di direttore dei lavori ricoperta dal S., comportava l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei manufatti da parte delle imprese appaltatrici, ivi compreso il dovere di impartire istruzioni ed ordini di servizio e certificare lo stato di avanzamento delle opere, riteneva che solamente nel caso in cui lo stesso si fosse ingerito in concreto nel cantiere avrebbe potuto essere ritenuto destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni.
Parimenti la responsabilità del S. non poteva discendere neanche dalla funzione dallo stesso svolta D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 5 di coordinatore dei lavori, al quale è demandato il controllo delle prescrizioni contenute nel "Piano" al fine di garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori, o quantomeno di coloro che versino in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purchè a questo connessa, "apparendo dubbio" che per effetto di tale qualità assumesse una posizione di garanzia per soggetti diversi.
Avverso la citata sentenza, limitatamente all'assoluzione nei confronti dell'imputato S.S., propone ricorso per cassazione B.T., nella qualità di parte civile, articolando quattro motivi.
Con il primo lamenta la violazione di legge con riferimento all'esclusione del rapporto di causalità tra le violazioni addebitate al S. e l'evento.
Sotto questo profilo distingue la posizione del S., quale direttore dei lavori da quella di coordinatore per l'esecuzione degli stessi.
Con riferimento alla prima posizione, premesso che la posizione di garanzia può trovare fondamento oltre che nelle fonti normative pubbliche, anche in quelle private, censura la sentenza nella parte in cui aveva escluso l'intromissione del S., quale Direttore dei lavori dell'ANAS, nell'operato dell'appaltatore T..
Ciò sul rilievo che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'autonomia dell'appaltatore sarebbe contenuta in limiti più ristretti di quelli previsti dagli appalti privati, stante la intensa e continua ingerenza dell'amministrazione che si concretizza non in una vigilanza generica ma in una sorveglianza specifica e diretta nella esecuzione dell'opera.
In tal senso deporrebbe la normativa di settore v. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 123 e segg.), dalla quale emergerebbe che l'attività del direttore dei lavori non è limitato al solo aspetto amministrativo-contabile, gravando sul medesimo anche il dovere di verificare l'operato dell'appaltatore, intervenendo anche sulle eventuali discrasie presenti nel contratto di appalto e nel capitolato speciale, correggendole mediante necessari interventi, come previsto nell'art. 24, comma 1, del capitolato speciale in atti.
Alla luce di tale premessa, poichè la segnaletica da approntare per garantire la sicurezza della circolazione in prossimità dei cantieri era prevista come onere a carico dell'appaltatore dall'art. 8 del capitolato speciale e, in quanto non esattamente predeterminata in elaborati progettuali, non poteva che essere attuata secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei lavori ex art. 24 del capitolato speciale di appalto, gravavano in capo al S. i conseguenti poteri di iniziativa per porre rimedio alle eventuali irregolarità.
La posizione di garanzia del S. era ulteriormente rafforzata dal fatto che lo stesso, per sua stessa ammissione, era altresì deputato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale e quindi incaricato di attuare la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, argomentandola dalla motivazione posta a fondamento dell'assoluzione del P. (geometra ed anch'egli dipendente dell'ANAS), ritenuto estraneo ai fatti in quanto deputato solo ai controlli amministrativo-contabili, senza alcuna competenza in materia di segnaletica, come dimostrato dal fatto che solo in data 1.7.2003 l'ANAS aveva disposto che i geometri indipendenti assumessero anche la figura di direttore operativo dell'Ente.
Poichè lo stesso giudicante riteneva, pertanto, che la figura del direttore operativo è parte integrante dell'ufficio direzione lavori D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 123, ciò dimostrava che il direttore dei lavori, cioè il S., aveva quelle responsabilità in tema di segnaletica per garantire la sicurezza delle strade.
Con il terzo motivo afferente la posizione del S. come coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, implicitamente, equipara i cittadini utenti di quella strada nella quale si stavano svolgendo i lavori di ammodernamento a un soggetto che si sia introdotto abusivamente all'interno di un luogo di lavoro.
Tale interpretazione contrasterebbe con la giurisprudenza costante di questa Corte che ha individuato anche nella tutela dei terzi non lavoratori la finalità delle norme antinfortunistiche e la correlativa posizione di garanzia gravante sui destinatari dell'obbligo di osservanza delle predette norme.
Con il quarto motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 425 c.p.p. e l'illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui il GUP esprimeva incertezza ("appare dubbio") circa la configurabilità della posizione di garanzia del coordinatore dei lavori nei confronti dei soggetti diversi dai lavoratori.
Tale conclusione, secondo, l'assunto difensivo, sarebbe incompatibile con la natura meramente processuale della sentenza ex art. 425 c.p.p..
In via preliminare va ricordato che la sentenza di non luogo a procedere, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p. a seguito della L. 16 dicembre 1999, n. 479, rimane prevalentemente una sentenza di natura processuale e non di merito, finalizzata ad evitare i dibattimenti inutili, e non ad accertare se l'imputato è colpevole o innocente.
Ne deriva che il parametro di valutazione del giudice, cui è imposto di adottare la sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" (art. 425 c.p.p., comma 3), non è l'innocenza dell'imputato, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.
Quindi, l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento (v. in proposito, Sezione 4, 19 aprile 2007, parte civile Giganti ed altro in proc. Materia).
La norma richiamata - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio. In altri e decisivi termini: lo scopo dell'udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.
L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati, come emerge dalla circostanza che nella sentenza alcuna valutazione prognostica viene fatta sulla possibilità di superare, nel dibattimento, l'insufficienza e la contraddittorietà del quadro probatorio e sulla idoneità dei ricordati elementi a sostenere l'accusa in giudizio.
Il giudicante è pervenuto alla decisione adottata muovendo dal rilievo che non gravava sul funzionario dell'ANAS l'esigibilità del rispetto di norme che avrebbero dovuto essere applicate dalla ditta appaltatrice.
Tale conclusione veniva fondata sul duplice rilievo che:
1) non vi era stata alcuna ingerenza concreta del S. nel cantiere, che avrebbe consentito di ritenerlo destinatario delle norme di prevenzione sugli infortuni;
2) la funzione di coordinatore dei lavori dallo stesso svolta D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 5 faceva "apparire dubbia" la posizione di garanzia nei confronti di soggetti diversi dai lavoratori o comunque di coloro introdottisi sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purchè a questo connessa.
Tale conclusione risulta efficacemente inficiata dalle denunciate carenze motivazionali, oggetto dei motivi del ricorso della parte civile, che hanno ben evidenziato quantomeno l'astratta configurabilità della posizione di garanzia del S. nella qualità di direttore dei lavori dell'ANAS nonchè di coordinatore per l'esecuzione dei lavori D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 5.
In proposito appare sufficiente osservare, innanzitutto, che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve assicurare, nel caso di effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia (v. Sezione 4, 26 maggio 2004, Cunial).
Ritiene questo Collegio che siffatta posizione di garanzia del coordinatore nella esecuzione della propria attività, in base al principio del neminem ledere, valga non solo nei confronti dei lavoratori, ma anche dei terzi, che, a causa dell'inadempimento delle cautele allo stesso imposte, riportino danni alla persona.
Questa Corte ha in più occasioni affermato (v. tra le altre, sezione 4, 10 novembre 2005, PM Trento in proc. Sartori ed altri) che, in tema di lesioni e di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, "è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso, legame che non può ritenersi escluso sol perchè il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente (o equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p..
Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'"attività" e all'ambiente di lavoro, purchè la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità (come nella fattispecie in esame, in cui l'incidente mortale ha riguardato cittadini utenti di una strada nella quale si stavano svolgendo i lavori di ammodernamento) da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purchè, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
Si tratta di profili di colpa che vanno inevitabilmente apprezzati in sede di merito, senza che possa profilarsi alcun difetto o un mutamento della contestazione (l'addebito è costruito, in effetti, facendo riferimento principalmente alla violazione della normativa del codice della strada).
Vale infatti il principio secondo cui la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa non originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p..
Ciò perchè, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione:
ciò dovendosi ritenere in quanto il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, cchè questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere integra diversità del fatto (v. sul punto la sentenza di questa Sezione, 17 gennaio 2008, Romano ed altro, che ha approfondito il tema della violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, specificando i casi in cui deve ritenersi sussistente la sua violazione).
Per l'effetto, il giudicante, che erroneamente ha utilizzato una regola di giudizio non propria della sedes in cui ha adottato il provvedimento liberatorio (significativo il "dubbio" espresso in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia, in termini esattamente censurati dal ricorrente), non solo deve rivalutare la propria decisione, ma deve riconsiderarla apprezzando la sussistenza della colpa eziologicamente rilevante tenuto conto del suddetto principio, che coglie il proprium della posizione di garanzia dell'imputato.
Le risultanze acquisite avevano dunque offerto al giudice precisi elementi di valutazione (anche sotto il profilo, parimenti rilevante, del dovere di coordinamento sinergico di tutti i soggetti che operano nel caso di appalto di opere, con il conseguente intreccio di responsabilità allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento v. Sezione 4, 14 luglio 2006, Sodi) in presenza dei quali, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non poteva certo escludersi una ulteriore evoluzione probatoria nel giudizio avente ad oggetto proprio la sussistenza della posizione di garanzia del S..
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente, che si atterrà ai principi sopra esposti.




P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di S.S. con rinvio al Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008