Regione Campania
Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 11
“Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro”
B.U.R. 9 settembre 2013, n. 49

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA



La seguente legge:

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione esercita le competenze legislative previste dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione riconosce l’importanza del metodo della concertazione con le parti sociali e promuove le intese istituzionali finalizzate alla tutela della dignità e della sicurezza delle condizioni di lavoro, al contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti pubblici e privati.

Art. 2
(Azioni di sistema)

1. Per il perseguimento dei fini previsti dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’affermazione, il rafforzamento e l’innalzamento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione di codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e di modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b) assicura il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l'attuazione delle misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in raccordo con gli strumenti regionali in materia di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;
c) coordina, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) le attività di formazione ed informazione, di assistenza, di controllo e di vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali, di seguito denominate Asl, e degli enti pubblici, assicurando un’uniforme e corretta applicazione delle procedure ispettive nel territorio regionale;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello nazionale;
e) realizza le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
f) promuove accordi istituzionali per il contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici;
g) assicura, nell'ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi.

Art. 3
(Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il potere di gestione tecnica ed informatica attribuito all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito denominato Inail, la Regione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 81/2008, supporta tramite il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di seguito denominato Sirp, l'integrazione e lo scambio dei dati con il servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base di specifiche intese preventive, con le Asl e con la direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La Regione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti dal Sirp, individua gli obiettivi e la ripartizione delle risorse da destinare alle azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi informativi anche alle parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità e di trattamento dei dati, previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 81/2008.
3. Per l’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 4
(Anagrafe dei cantieri)

1. La Regione, tramite il Comitato regionale di coordinamento previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, adotta criteri e modalità di archiviazione e di scambio telematico dei dati acquisiti dalle Asl, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, funzionali a rendere fruibile agli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro il costante aggiornamento dei cantieri attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, anche attraverso il monitoraggio delle verifiche periodiche, previste nell'allegato VII del decreto legislativo 81/2008.
2. Per promuovere l'uniforme applicazione delle norme e l'efficiente coordinamento delle attività di vigilanza, la Regione definisce, con provvedimento del Comitato regionale di coordinamento previsto nell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, le modalità di accesso e di consultazione telematica delle rilevazioni del Sirp da parte degli organismi paritetici territoriali.
3. Nella definizione dei piani regionali di prevenzione, la Regione tiene conto del quadro aggiornato dei rischi e delle attività di vigilanza risultante dalle rilevazioni trasmesse ed elaborate dal Sirp.
4. Nel rispetto dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) la copertura dei costi di gestione dei servizi previsti nei commi 1, 2 e 3 è integrata con risorse regionali, se disponibili in bilancio.
5. Per l’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 5
(Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Per facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro è istituito, presso l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione, di seguito denominata Arlas, lo sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro, al quale possono iscriversi le aziende per accedere, in via telematica, ai servizi informativi previsti nel comma 2.
2. Lo sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro fornisce assistenza ai soggetti pubblici e privati, che ne fanno richiesta in ordine:
a) agli adempimenti e alle procedure amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
b) agli avvisi pubblici per l’erogazione di incentivi e di contributi per l’innalzamento, su base volontaria, degli standard di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nel territorio regionale;
c) alle iniziative destinate alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
3. L’Arlas, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, cura la tenuta e l’aggiornamento del registro delle imprese che adottano codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d’impresa e modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 6
(Attività di formazione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:
a) promuove e finanzia, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con le azioni di politica scolastica regionale, progetti formativi specifici in ambito scolastico, per favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso:
1) il finanziamento di percorsi formativi dei docenti, di ogni ordine, per acquisire le competenze culturali, pedagogiche e didattiche necessarie per un corretto svolgimento dei processi di educazione dei discenti in ordine alle tematiche della tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) il finanziamento di progetti formativi di promozione ed educazione alla sicurezza a favore degli scolari e degli alunni delle scuole primarie e secondarie, nonché degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’università;
3) il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti;
b) promuove le opportune iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in ordine alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:
1) cofinanziando le attività formative di ingresso relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro a favore di nuovi assunti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di seguito denominati Ccnl, e dai contratti collettivi regionali di lavoro, di seguito denominati Ccrl, oppure proposte dagli organismi bilaterali promossi dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale;
2) finanziando le attività formative di ingresso relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro a favore di nuovi assunti con contratti di apprendistato, anche mutuando l’esperienza maturata nel settore edile dal format “16 ore” previsto nel Ccnl del settore, nonché quelle indicate nell’Accordo 21 dicembre 2011, n. 223 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) siglati ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 e dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 81/2008;
c) promuove le opportune iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriale e di sito, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, degli operatori delle Asl, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e di regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
d) finanzia secondo il regime “de minimis” i progetti di investimento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro presentati dalle piccole, medie e micro imprese, nonché dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni facenti parti del comitato previsto nell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, dalle parti sociali e dai consorzi di gestione previsti nell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale);
e) finanzia l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le università, le associazioni, le organizzazioni sindacali, i consorzi di gestione previsti nell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 16/1998, le fondazioni e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa la stipula di apposite intese;
f) finanzia progetti di monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, proposti dal Comitato previsto nell’articolo 24, comma 2 della legge regionale 14/2009;
g) promuove, d’intesa con gli organismi bilaterali, se costituiti, oppure d’intesa con le parti sociali, codici etici di condotta, di buone prassi ed accordi aziendali che orientano i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Giunta regionale adotta, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.
3. All’attuazione del presente articolo, per gli anni successivi, si provvede con apposito stanziamento finanziario previsto nella annuale legge di bilancio della Regione.

Art. 7
(Attività di promozione, comunicazione ed incentivazione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:
a) realizza e finanzia campagne informative e azioni di sensibilizzazione, rivolte ai cittadini, alle imprese ed agli operatori del settore, anche attraverso la realizzazione di documentari audiovisivi;
b) coordina le attività di informazione e di formazione promosse dal Comitato previsto nell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, sul tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
c) promuove, anche attraverso l’erogazione di specifici contributi o il cofinanziamento di iniziative, oppure la eventuale concessione di crediti di imposta, i progetti di adeguamento alla vigente normativa di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti produttivi, delle strutture destinate ad erogare servizi pubblici, delle scuole e degli uffici pubblici.
2. La Giunta regionale adotta, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo.
3. All’attuazione del presente articolo, per gli anni successivi, si provvede con apposito stanziamento finanziario previsto nella annuale legge di bilancio della Regione.

Art. 8
(Criteri di premialità)

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle opere previste dall'allegato XI del decreto legislativo 81/2008, le amministrazioni aggiudicatrici considerano, in via prioritaria, la possibilità di prevedere analisi specifiche dei costi in funzione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. La Regione promuove ed incentiva il miglioramento delle condizioni di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 81/2008.
3. Per l’attuazione del comma 2 sono considerate inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro:
a) l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati a livello nazionale od internazionale, oppure di codici etici o di altri strumenti di definizione del programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro, in osservanza ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
b) la definizione di organigrammi e di controlli preventivi delle attrezzature diretti a garantire l’osservanza delle disposizioni previste negli articoli 69, 70, 71 e 74 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 9
(Disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei contratti stipulati con gli affidatari di lavori, di servizi e di forniture, espressa clausola di risoluzione:
a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;
b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;
c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Per garantire il raggiungimento dello specifico interesse pubblico di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro è fatto obbligo:
a) nel quadro dei compiti delineati dall’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 163/2006, al direttore di cantiere, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile della sicurezza, se previsto, di redigere apposita relazione, previo parere dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituiti territorialmente dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del Ccnl maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in ordine all’osservanza dei piani di sicurezza ad opera dell’appaltatore, anche per avanzare le proposte previste nell’articolo 131, comma 4, del decreto legislativo 163/2006, oppure segnalare la ricorrenza di gravi violazioni oppure le ipotesi di recidiva nell’osservanza dei suddetti piani;
b) al responsabile del procedimento di motivare congruamente la valutazione effettuata, previo contraddittorio con l’impresa affidataria, ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 163/2006, in relazione allo stato dei lavori e alle conseguenze rispetto alle finalità dell’intervento;
c) alla stazione appaltante di motivare congruamente sulle ragioni che portano all’accoglimento oppure al rigetto della proposta di risoluzione avanzata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 163/2006.
3. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche al subappalto, se compatibili.

Art. 10
(Potenziamento delle attività di controllo ed incentivi per la responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 81/2008.
2. Per agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione promuove l’adozione di buone prassi e di modelli di gestione della sicurezza aziendale idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
3. All’attuazione del presente articolo, per gli anni successivi, si provvede con apposito stanziamento finanziario previsto nella annuale legge di bilancio della Regione.

Art. 11
(Disposizioni in materia di concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni)

1. La concessione, da parte della Regione, di contributi, incentivi o altre agevolazioni di competenza regionale è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione che attesta il rispetto delle norme in materia di regolarità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche per via telematica. Il contributo è concesso sulla base dell’autodichiarazione del richiedente. Gli enti erogatori prevedono espressamente la revoca del contributo degli incentivi o delle altre agevolazioni concesse, se gli enti di controllo comunicano gli accertamenti delle violazioni delle norme in materia di regolarità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a carico del beneficiario.
2. I destinatari di provvedimenti revocatori, adottati ai sensi del presente articolo, non possono presentare istanza, né comunque accedere a contributi, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni erogati dalla Regione nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.
3. I termini previsti nel comma 2 sono ridotti ad un anno, se i destinatari di provvedimenti revocatori acquisiscono, successivamente alla violazione, l’iscrizione nel registro delle imprese prevista nell’articolo 5, comma 3.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge stabiliti in 500.000,00 euro (cinquecentomila/00), si provvede con apposito stanziamento, nell’ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario corrente.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro