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Regione Liguria
Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12

TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITà ESTRATTIVA
B.U.R. 11 aprile 2012, n. 6

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l’esercizio dell’attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l’economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell’ottica dello sviluppo delle imprese.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare l’esercizio dell’attività estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale;
b) garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonché incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono;
c) favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione;
d) favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti;
e) favorire la prossimità fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo;
f) assicurare l’adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attività di cava.
3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente testo unico.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente testo unico disciplina l’attività di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni:
a) torba;
b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell’articolo 2 del r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente testo unico le escavazioni negli alvei del demanio idrico, che sono consentite esclusivamente per interventi pubblici di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e difesa del suolo.

Articolo 3
(Funzioni della Regione)

1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
a) la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica;
b) la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l’esercizio dell’attività estrattiva;
c) il rilascio delle autorizzazioni;
d) la costituzione e la gestione del catasto delle cave di cui all’articolo 7;
e) la vigilanza e il controllo sull’esercizio dell’attività estrattiva.

TITOLO II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Articolo 4
(Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)

1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell’attività estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale;
b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico;
c) ammissibilità dell’attività di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettività ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio.
2. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita l’attività di coltivazione di cave, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentirne l'attuazione. Il Piano può prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto ambientale ai fini dell’assolvimento della procedura di VAS.
4. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all’individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di poli estrattivi;
b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;
c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell’attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;
d) contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1;
e) rapporto ambientale;
f) dichiarazione di sintesi.
5. Il Piano ha una durata di dieci anni e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalità indicate nell’articolo 6.
6. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 5
(Formazione ed approvazione del Piano)

1. Il progetto di Piano, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dell'avvenuta adozione del Piano è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.
3. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, è trasmesso alle province e ai comuni il cui territorio è interessato dal Piano medesimo, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l’espletamento delle procedure di VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo nella segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun Comune, nei successivi trenta giorni, trasmette alla Regione il proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni presentate.
4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni e delle province o all’infruttuoso decorso dei termini all’uopo stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale che si esprime anche ai fini della conclusione della procedura di VAS, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l’approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS.
5. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed è pubblicato, unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. Dell’approvazione è dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato territorialmente, nonché presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Giunta regionale, a cadenza biennale, effettua il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche ai fini delle procedure di VAS.

Articolo 6
(Varianti al Piano)

1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 5, comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all’articolo 5.
2. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di approvazione di programmi di coltivazione di cava, sono approvate dalla Giunta regionale nell’ambito della procedura di cui all'articolo 11.
3. Le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di attività estrattive.
4. L’assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e 2 alle procedure di VAS è disciplinato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.

Articolo 7
(Catasto delle cave)

1. E’ istituito il catasto delle cave, comprendente le cave in esercizio e quelle inattive o dismesse. Il catasto indica in particolare, per ciascuna cava, la localizzazione territoriale, la tipologia del giacimento e le indicazioni per il riutilizzo del sito.
2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell’attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale delle cave dismesse, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro- geomorfologico.

TITOLO III
PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Articolo 8
(Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva)

1. La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformità alle indicazioni del Piano.
2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o alla realizzazione di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione su terreni dei quali abbia la disponibilità giuridica presenta, in conformità con le indicazioni del Piano, apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), definisce il modello di domanda e i contenuti essenziali del programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3, pubblicato nel sito web istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Giunta regionale definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle domande e dei relativi allegati.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata secondo la procedura di cui all’articolo 11 con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico- sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell’attività, nonché la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza il preventivo nulla-osta rilasciato dalla Regione, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e accertamento delle capacità tecnico- economiche del subentrante.

Articolo 9
(Oggetto e contenuto dell’autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all’articolo 8 ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, agli interventi di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all’indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale.
2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare:
a) l’indicazione dei titoli di disponibilità giuridica dei fondi interessati dall’attività estrattiva;
b) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell’attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, ai fini di cui all’articolo 12;
d) l’indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il contributo di cui all’articolo 14, nonché la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività a servizio di quella estrattiva;
e) l'ammontare della garanzia di cui all’articolo 21, nonché le condizioni e le modalità di restituzione della stessa;
f) il termine massimo di inizio dell’attività, a pena di decadenza dell’autorizzazione, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 10
(Durata dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.
2. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Regione la scheda dei dati statistici redatta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)) e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso termine è tenuto a trasmettere al Comune una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, contenente anche i dati sul materiale estratto e comprensiva dell’attestazione di conformità dell’attività di cava al programma di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato.
3. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2, secondo periodo, il Comune può disporre la sospensione dell’attività, previa diffida ad adempiere.
4. In caso di volontaria cessazione anticipata o sospensione dell’attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicarlo alla Regione e al Comune, motivandone le ragioni, entro il termine massimo di quindici giorni dal verificarsi della cessazione o sospensione, a pena di decadenza dell’autorizzazione.

Articolo 11
(Procedimento di rilascio dell’autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. Il procedimento unico ha una durata complessiva di centocinquanta giorni ed è articolato nelle seguenti fasi:
a) il responsabile dello SUAP riceve la domanda ed effettua la verifica di procedibilità della stessa accertandone la completezza formale;
b) l’esito positivo della verifica di procedibilità viene comunicato al richiedente nel termine di tre giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale ha comunque inizio il procedimento. In caso di programma di coltivazione soggetto a VIA o a verifica-screening, l’interessato provvede, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica di procedibilità, alla pubblicazione di un avviso secondo le norme vigenti in materia. In questo caso il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell’avviso da parte del proponente;
c) il responsabile dello SUAP provvede alla trasmissione del programma di coltivazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e convoca la conferenza di servizi in sede referente, da tenersi entro quarantacinque giorni dall’inizio del procedimento;
d) entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, il responsabile dello SUAP può richiedere, per una sola volta, l’integrazione della documentazione sia ai fini istruttori, sia ai fini delle eventuali procedure di VIA, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazioni viene fissato un termine per la presentazione delle integrazioni, non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. Nel caso in cui l’interessato non produca la documentazione nel termine fissato o in quello prorogato, la domanda si intende ritirata;
e) il responsabile dello SUAP trasmette la documentazione integrativa, entro cinque giorni dal suo ricevimento, ai membri della conferenza;
f) la Regione, conclusa l’istruttoria di competenza delle strutture regionali, assume, entro centoventi giorni dall’avvio del procedimento, un unico provvedimento che comprende:
1) l’autorizzazione di cui all’articolo 8;
2) la pronuncia relativa alla procedura di VIA o di verifica-screening, ove necessaria, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni ed integrazioni;
3) l’autorizzazione di cui all’articolo 35, comma 1, ovvero all’articolo 47, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l’attività da autorizzare debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata;
4) l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l’attività da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
g) il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in sede deliberante che si svolge di norma entro venti giorni dall’assunzione del provvedimento regionale di cui alla lettera f);
h) il procedimento è concluso mediante il rilascio, da parte dello SUAP, di un provvedimento finale che comprende le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati di tutte le amministrazioni interessate.
2. La consegna e l’efficacia del provvedimento finale di cui al comma 1, lettera h), sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all’articolo 21.
3. I termini di cui al comma 1 sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalla legislazione di settore e sono sospesi per tutto il mese di agosto.
4. Il provvedimento conclusivo è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè per intero nel sito web istituzionale dello SUAP, e una copia dello stesso è trasmessa a tutte le amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. In caso di rinnovo della sola autorizzazione paesaggistica, nonché nel caso di varianti all’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, che richiedano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, il provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è sostituito dall’autorizzazione paesaggistica emanata con provvedimento del dirigente competente in materia di tutela del paesaggio.

Articolo 12
(Varianti all’autorizzazione)

1. Le varianti all’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), sono approvate secondo la procedura di cui all’articolo 11. Il modello di domanda è definito con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3.
2. Le varianti all’autorizzazione diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie al fine di operare motivati adeguamenti del programma di coltivazione, sono eseguibili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, inviata allo SUAP allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
3. In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13
(Disciplina dell’attività estrattiva in presenza di grotte)

1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o più grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all’articolo 3 della l.r. 39/2009, viene acquisito, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 11, il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL. A tal fine il programma di coltivazione è corredato da apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Qualora nell’esercizio dell’attività estrattiva sia intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione segnala la cavità alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e sospende immediatamente l’attività limitatamente ad un congruo intorno della grotta.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione, fatta salva la facoltà di presentare allo SUAP domanda di variante ai sensi dell’articolo 12, comma 1, finalizzata ad escludere la grotta dal programma di coltivazione, può chiedere alla Regione il nulla-osta alla prosecuzione dell’attività allegando apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). La Regione si pronuncia nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL.

Articolo 14
(Contributo di estrazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è tenuto a versare al Comune o ai comuni interessati per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri:
a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;
b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;
c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.
2. Il titolare dell’autorizzazione autocertifica al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, la quantità del materiale estratto, sulla base della relazione di cui all'articolo
10, comma 2, e determina l’importo del contributo, da versare nei successivi trenta giorni.
3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.
4. Il mancato, ritardato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 1 comporta l’applicazione da parte del Comune di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell’importo dovuto.
5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale può disporre la sospensione dell’attività di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni.
6. La Giunta regionale può modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti.
7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all’attività di cava ed inviano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente l’indicazione dei contributi percepiti nell’anno precedente e delle finalità a cui essi sono stati destinati. La relazione è pubblicata nei siti web dei comuni interessati e nel sito web istituzionale della Regione.
8. La quota di 1/30 dell’introito complessivo incassato dai comuni è devoluta alla Regione per le attività inerenti alla programmazione, gestione e controllo in materia di attività estrattive.

Articolo 15
(Decadenza e sospensione dell’autorizzazione)

1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nei seguenti casi:
a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;
b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l’approvazione di una variante all’autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;
c) mancato inizio dell’attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera f), o inosservanza di altre prescrizioni stabilite nell’autorizzazione a pena di decadenza, ovvero verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;
d) attuazione di varianti al programma di coltivazione in assenza dell’autorizzazione o della SCIA di cui all’articolo 12;
e) trasferimento dell’autorizzazione in assenza del nulla-osta di cui all’articolo 8, comma 6;
f) sospensione dell’attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 4;
g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell’attività in rapporto alle esigenze di materiale per l’attuazione di opere pubbliche;
h) mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1.
2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all’interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.
3. La contestazione di cui al comma 2 può essere contenuta in una diffida ad adempiere entro un termine fissato, con eventuale ordine di sospensione dell’attività, ove necessaria.
4. L’atto di decadenza dispone anche l’acquisizione da parte del Comune della cauzione di cui all’articolo 21. La cauzione, ove non venga utilizzata per il ripristino ambientale del sito, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un’altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione.
5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell’autorizzazione sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione nei termini e secondo le modalità stabilite dall’articolo 23.
6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste dal presente testo unico, la Regione, qualora si verifichino situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le persone o l’ambiente, adotta i provvedimenti più opportuni, ivi compresa la sospensione medesima.

Articolo 16
(Revoca e modifiche autoritative dell’autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all’articolo 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più proseguibile l’esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale.
2. La Regione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico- ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d’ufficio modifiche ai programmi di coltivazione già approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), definisce le modalità secondo cui il provvedimento di cui al comma 1 determina l’indennizzo o altra misura compensativa a favore dell'esercente l'attività estrattiva.

Articolo 17
(Riutilizzo di materiali)

1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentito il recupero e la lavorazione di materiali derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti al fine del loro riutilizzo, in complementarietà ai materiali di cava, a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l’attività prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è tenuto a comunicare allo SUAP l’avvio dell’attività di riutilizzo di materiali di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).

Articolo 18
(Consorzi)

1. La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti interessati, può costituire consorzi coattivi per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere e attrezzature al servizio dell’attività estrattiva.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
3. Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e di ultimazione delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati e le modalità di gestione delle infrastrutture e/o impianti esistenti.
4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti, il consorzio versa un equo indennizzo all’avente diritto.
5. Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.
6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile, le opere non siano ultimate nei termini indicati, la Regione può nominare un Commissario il quale provvede, a spese del consorzio, all'esecuzione delle opere stesse.
7. Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato.
8. Al consorziato che non intenda partecipare alle spese può essere applicata la sanzione della decadenza dell’autorizzazione o della concessione.

CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 19
(Permesso di ricerca)

1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2, volto ad accertare la qualità, consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, comprendente il progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività di ricerca per tutto il periodo richiesto.
3. La Regione rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di cui al comma 1, con provvedimento unico che tiene luogo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico- ambientali e igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene l’individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca.
4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. La medesima procedura è seguita in caso di varianti sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3.
5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
6. Il permesso è rilasciato per una durata non superiore a due anni e può essere prorogato una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati ottenuti e della conformità dei lavori eseguiti a quanto autorizzato.
7. Il permesso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune e della Regione e una copia dello stesso è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4.
8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 3.

Articolo 20
(Obblighi del ricercatore)

1. Nell’esercizio dell’attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.
2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 15.
5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, è tenuto all’esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 21
(Garanzie patrimoniali)

1. La consegna e l’efficacia dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all’articolo 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell’istante, rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall’attività estrattiva o di ricerca, il cui importo è:
a) non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 80.000,00 per i permessi di ricerca;
b) non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell’attività estrattiva.
2. Nel caso di lavori in sotterraneo che possano determinare danni all’ambiente esterno, può essere imposta la cauzione di cui all’articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. In ogni caso la Giunta regionale può modificare i valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino.
4. La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa valida per tutta la durata dell’attività. Lo svincolo della cauzione è disposto dalla Regione a seguito della verifica dell’avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale.
5. In caso di mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, la Regione dispone l’esecuzione d’ufficio degli interventi previsti dal progetto autorizzato, previa acquisizione della cauzione prestata.
6. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione ambientale superi quello della cauzione e le opere stesse non siano state eseguite dall’obbligato, questi è tenuto in solido con i proprietari dei terreni a sopportarne l'onere per la parte eccedente.
7. Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, la cauzione già versata rimane vincolata ai fini della garanzia dell’autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni.
8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e le modalità e condizioni per lo svincolo, anche parziale, della stessa. Tali criteri assicurano che l’importo della cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione.

Articolo 22
(Direzione dei lavori)

1. La direzione dei lavori per l’attività di cava, di ricerca, di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione è affidata, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un tecnico professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 27 del citato decreto, che cura il rispetto delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché la corretta esecuzione dei lavori autorizzati.
2. Qualora più attività estrattive siano gestite da uno stesso esercente, la direzione dei lavori può essere affidata ad un unico tecnico.
3. Fatta salva l’ipotesi prevista al comma 2, il tecnico di cui al comma 1 può curare la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attività, purché il numero complessivo degli addetti non superi le venticinque unità lavorative. Sono escluse dal computo le direzioni dei lavori per l’attività di ricerca e di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Articolo 23
(Patrimonio indisponibile della Regione)

1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità, fissare al proprietario del fondo un termine, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione della domanda da parte del proprietario medesimo ovvero di altri soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilità giuridica dei fondi.
2. Qualora il termine fissato ai sensi del comma 1 decorra infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24
(Concessione per l’esercizio dell’attività estrattiva)

1. Le concessioni per l’esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolare della concessione è tenuto:
a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale già estratto disponibile.

TITOLO IV
VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 25
(Vigilanza)

1. La Regione esercita la vigilanza in materia di cave e torbiere relativamente al rispetto della vigente normativa in materia di polizia mineraria. Le funzioni amministrative di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell’articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le funzioni amministrative di vigilanza sull’osservanza del presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati in materia di attività estrattiva sono di competenza della Regione.
3. Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.
4. Restano ferme le funzioni d vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesistico-ambientale di competenza dei comuni e delle province o di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 26
(Sanzioni)

1. Chiunque svolge attività di cava in assenza o in difformità dall’autorizzazione di cui all’articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l’obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l’estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di un euro a metro cubo.
2. L’inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell’autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all’articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l’obbligo di ripristino dei luoghi interessati.
4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ovvero della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull’attività di ricerca di cui all’articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
6. La mancata comunicazione di cui all’articolo 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
7. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni sono riscossi dagli enti che esercitano la vigilanza ai sensi dell’articolo 25.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27
(Verifica di impatto della regolazione)

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:
a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;
b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l’attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;
c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

Articolo 28
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. La durata delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 è automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l’individuazione degli elementi essenziali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 24 bis della l.r. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per le cave ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente PTCP al regime normativo di trasformazione (TRZ) e che abbiano esaurito l’attività estrattiva autorizzata, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, a presentare al Comune territorialmente competente lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA), ovvero in alternativa a presentare alla Regione, entro lo stesso termine, un progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica, che preveda la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione o riqualificazione del sito, la cui esecuzione determinerà lo svincolo della cauzione. Il progetto è approvato dalla Regione secondo la procedura di cui all’articolo 11 entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua presentazione, decorso infruttuosamente il quale il progetto si intende approvato.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 3, e all’articolo 21, comma 8. Con il provvedimento di cui all’articolo 21, comma 8, la Giunta definisce altresì i criteri per l’adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all’articolo 17, comma 2.
9. Le deleghe di funzioni di cui all’articolo 25 sono efficaci dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Articolo 29
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere);
b) l’articolo 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati);
c) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12);
d) la legge regionale 1 settembre 1995, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 in materia di cave e torbiere);
e) la legge regionale 24 luglio 2001, n. 21 (Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));
f) la legge regionale 27 settembre 2002, n. 34 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)