Regione Marche
Legge regionale 7 maggio 2001, n. 11
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2001). [stralcio]
B.U.R. 11 maggio 2001, n. 13 suppl.

Sommario
Art. 1 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 2 (Reiscrizione di somme a destinazione specifica)
Art. 3 (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)
Art. 4 (Realizzazione di strumenti di programmazione)
Art. 5 (Iniziative per la cooperazione allo sviluppo)
Art. 6 (Integrazione all'autorizzazione di spesa)
Art. 7 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 8 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali)
Art. 9
Art. 10 (Rinnovo autorizzazioni)
Art. 11 (Termine presentazione programmi di investimento ex articolo 8, della lr. 46/1992, per l'anno 2001)
Art. 12 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 13 (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
Art. 14 (Opere realizzate dagli Enti locali)
Art. 15 (Partecipazione alla costituenda Società consortile a r.l. Centro ecologia e climatologia)
Art. 16 (Riserve naturali di Ripa Bianca e della Sentina)
Art. 17 (Frana di Ancona)
Art. 18 (Interventi per l'edilizia scolastica)
Art. 19 (Modifica l.r. 18 aprile 1979, n. 17)
Art. 20 (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55)
Art. 21 (Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)
Art. 22 (Completamento opere finanziate con fondi FIO)
Art. 23 (Utilizzazione di fondi per studi e ricerche)
Art. 24 (Fondo per la montagna)
Art. 25 (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 56)
Art. 26 (Fondo per l'istruzione)
Art. 27 (Fondo per l'occupazione)
Art. 28 (Interventi volti a favorire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili)
Art. 29 (Interventi per sostenere le scuole professionali regionali)
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33)
Art. 31 (Contributi a favore di Enti fieristici)
Art. 32 (Modifiche alla l.r. 18 ottobre 1999, n. 27)
Art. 33 (Modifica articolo 11 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9)
Art. 34 (Funzioni amministrative nel settore della pesca)
Art. 35 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7)
Art. 36 (Interventi per l'attuazione del programma "Tetti fotovoltaici")
Art. 37 (Modifica alla legislazione in materia ambientale)
Art. 38
Art. 39 (Contributi straordinari per la lotta al randagismo)
Art. 40 (Attività relativa alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico)
Art. 41 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario)
Art. 42 (Risorse aggiuntive ai servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL)
Art. 43 (Nomina componente collegio sindacale delle Aziende ospedaliere)
Art. 44 (Asili nido)
Art. 45 (Interventi a favore di minori in situazioni familiari multiproblematiche, per gli adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri non accompagnati)
Art. 46 (Modifiche alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e alla l.r. 21 novembre 2000, n. 28)
Art. 47 (Contributi agli Enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione di servizi socio-assistenziali)
Art. 48 (Progetti di protezione sociale)
Art. 49 (Interventi di assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria)
Art. 50 (Spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali)
Art. 51 (Modificazioni alla l.r. 10/1999)
Art. 52 (Modifiche alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)
Art. 53 (Fondo unico regionale per il cofinanziamento delle spese inerenti le funzioni delegate alle Province)
Art. 54 (Fondo unico regionale per l'attuazione del piano sociale)
Art. 55 (Spese per l'Osservatorio regionale per le politiche sociali)
Art. 56 (Cooperazione sociale)
Art. 57
Art. 58 (Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali)
Art. 59 (Spese per l'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza)
Art. 60 (Modifiche alla l.r. 20 novembre 1995, n. 63)
Art. 61 (Fondo unico nazionale per le politiche sociali)
Art. 62 (Variazioni agli stanziamenti dei capitoli relativi all'IRAP, all'addizionale IRPEF ed alla compartecipazione regionale all'IVA)
Art. 63 (Attuazione dei programmi comunitari)
Art. 64 (Attuazione del decentramento amministrativo)
Art. 65 (Contributi relativi alle funzioni delegate)
Art. 66 (Rateizzazione recupero crediti)
Art. 67 (Semplificazioni procedurali)
Art. 68 (Copertura spesa sanitaria con oneri a carico della Regione)
Art. 69 (Misure di contenimento della spesa sanitaria)
Art. 70 (Emissione Buoni obbligazionari regionali)
Art. 71 (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto
Art. 72 (Obiettivi di qualità servizi trasporto pubblico locale)
Art. 73 (Dichiarazione d'urgenza)


Art. 42
(Risorse aggiuntive ai servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL)

1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono introitate dalle Aziende USL territorialmente competenti.
2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad aumentare il budget economico finanziario assegnato al servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL) del dipartimento di prevenzione di ogni Azienda USL e sono finalizzate alla formazione ed aggiornamento degli operatori della vigilanza ed ispezione del predetto servizio, all'adeguamento e all'acquisto di attrezzature del medesimo servizio, nonché a progetti obiettivo e al raggiungimento delle finalità del servizio stesso.