Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 ottobre 1957
Validità: campagna 1957-1958
Parti: Associazione Industriali del Molise - Sezione Frantoiani Oleari e Camera Confederale del Lavoro-Federbraccianti Provinciale-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Frantoi, Campobasso

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Contratto collettivo per gli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Campobasso, 14 ottobre 1957

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno 14 del mese di ottobre in Campobasso e nella sede dell’Associazione Industriali, tra l’Associazione Industriali del Molise - Sezione Frantoiani Oleari [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], rappresentata da [...] Federbraccianti Provinciale, assistiti dal [...] segretario della Cgil, l’Unione Sindacale Provinciale - Cisl [...], l’Unione Italiana del Lavoro - Uil [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro che dovrà regolare i rapporti di lavoro tra i gestori di frantoi oleari e le loro maestranze nella provincia di Campobasso per la campagna 1957-1958.

Art. 1.
L’orario normale di lavoro è di 10 (dieci) ore giornaliere.

Art. 3.
La retribuzione di cui all’art. 2 del presente contratto è comprensiva di ogni indennità spettante al lavoratore durante il rapporto di lavoro e al termine dello stesso (caropane, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali).

Art. 4.
Vengono considerate soste e come tali non retribuite quelle concesse dal datore di lavoro per consumazione di pasti e per cessazione temporanea dell’attività della impresa solo quando, in questo ultimo caso il datore di lavoro consente ai lavoratori di allontanarsi dai locali dell’azienda.

Art. 5.
Il lavoro straordinario (oltre le ore 10 giornaliere) verrà retribuito con la maggiorazione del 25%.

Art. 6.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se, precedentemente, la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti associazioni dei datori di lavoro e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.