Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 novembre 1957
Validità: campagna olearia 1957-1958
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria e Unione Provinciale-Csil, Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria-Cgil, Unione Sindacale Provinciale di Reggio Calabria-Cisl
Settori: Agroindustriale, Frantoi, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Salari.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 4. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e indennità di licenziamento.
Art. 5. - Pagamento in natura.
Art. 6. - Lavoratori forestieri.
Art. 7. - Condizione di miglior favore.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Validità e durata dell’accordo.

Contratto collettivo per gli addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria, 30 novembre 1957

Reggio Calabria, 30 novembre 1957, tra l’Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria [...]e l’Unione Provinciale della Csil [...], la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria della Cgil [...], l'Unione Sindacale Provinciale di Reggio Calabria della Cisl [...], si è proceduto alla ricognizione ed aggiornamento del Contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai frantoi oleari industriali stipulali il 18 ottobre 1955, da valere nella provincia di Reggio Calabria.

Art. 2. - Orario di lavoro.
I salari di cui sopra sono riferiti ad una prestazione normale e non potrà eccedere le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di cui all’articolo precedente. Per ore notturne si considerai quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino. Non si intendono come notturne o festive le ore compiute in turni regolari e periodici. [...]
Il lavoro straordinario non può avere carattere continuativo permanente.

Art. 4. - Ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e indennità di licenziamento.
Per le ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, dato il carattere stagionale della lavorazione, le parti convengono di concretare una maggiorazione del 18 % sul salario di fatto corrisposto ai lavoratori dipendenti, come indennità sostitutiva degli istituti suddetti. [...]

Art. 6. - Lavoratori forestieri.
Ai lavoratori di altre Provincie che si trasferiscono regolarmente nella nostra, a richiesta del datore di lavoro, [...] saranno rimborsate le spese di andata e ritorno con i mezzi ordinari e sarà fornito gratuitamente un alloggio igienico ed abitabile.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Nel caso di controversie per l’applicazione del presente accordo, l’azione davanti all’autorità giudiziaria è improcedibile, qualora non sia stato sperimentato il tentativo di bonario componimento della controversia per il tramite delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Data la caratteristica della prestazione, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto stesso, con le formalità di legge, al proprio datore di lavoro.
Resta fermo, comunque, il disposto dell’art. 2113 Codice Civile.