Cassazione Penale, Sez. 4, 02 settembre 2013, n. 35845 - Responsabilità di un datore di lavoro per le imprudenti operazioni poste in essere dall'addetto alla macchina trivellatrice


 

 

 

Fatto


1- (Omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, del 27 marzo 2012, che ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore, del 1 ottobre 2009, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di (Omissis). Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della " (Omissis) s.r.l.", che aveva subappaltato i lavori di scavo per la realizzazione di un'opera pubblica nel comune di (Omissis), per colpa generica e specifica - quest'ultima ricondotta alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 181, articoli 21 e 35 in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, - nell'utilizzazione di una trivella, avendo omesso di curare l'utilizzazione di un'idonea imbracatura della gabbia collegata alla predetta trivella, nonchè di esporre e far rispettare le regole di circolazione per le attrezzature di lavoro in manovra in zone di lavoro e di adottare misure dirette ad evitare che i lavoratori a piedi subissero danni da tali attrezzature, ha cagionato al (Omissis), colpito dalla caduta della gabbia sospesa alla trivella, lesioni gravi giudicate guaribili tra 10 e 40 giorni. All'affermazione di responsabilità, i giudici del merito sono pervenuti, avendo privilegiato la ricostruzione dell'incidente operata dal teste ing. (Omissis) (che ricopriva l'incarico di ispettore dei lavori nella fase in cemento armato), il quale vi aveva assistito perchè, in compagnia del (Omissis), si trovava sul cantiere e si era portato nello scavo per verificare un'anomalia nel getto di cemento, in precedenza segnalata. In tale occasione, mentre, dopo avere eseguito il controllo, si trovava, con il (Omissis), nella rampa di risalita, aveva visto la gabbia cadere ed investire il (Omissis). Tale versione, riscontrata, secondo gli stessi giudici, dalle fotografie scattate nella immediatezza del fatto, è stata ritenuta più attendibile di quella resa dall'ispettore ASL (Omissis) che, chiamato dopo l'incidente, l'aveva ricostruito attraverso quanto appreso dai presenti. Il (Omissis), hanno poi sostenuto ambedue i giudici del merito, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa che aveva subappaltato i lavori di scavo, aveva una posizione di garanzia con riguardo ai rischi di quanti, per qualsiasi ragione, avessero avuto accesso al cantiere, in relazione all'obbligo, allo stesso riconducibile, di adottare le più idonee misure di sicurezza e di controllarne il puntuale rispetto.
2- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il (Omissis), che deduce:
a) Violazione degli articoli 151, 161 e 170 c.p.p., in relazione alla notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza della corte d'appello, effettuata a mezzo posta in mani di soggetto diverso dall'imputato, senza che si fosse fatto seguito alla spedizione di lettera raccomandata per informare l'interessato dell'avvenuta notifica;
b) Violazione dell'articolo 603 c.p.p., con riguardo al rigetto, con motivazione ritenuta illogica, della richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di procedere alla ricostruzione dell'incidente;
c) Vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza. Inesistente sarebbe, secondo il ricorrente, la colpa generica, posto che all'imbracatura non aveva provveduto l'imputato bensì l'addetto alla trivellatrice; mentre, con riguardo alla colpa specifica, non sarebbe stato accertato il rapporto di causalità tra le violazioni contestate e l'evento.

Diritto


Il ricorso è infondato.
1- Quanto al primo dei motivi proposti, osserva la Corte che dagli atti, ai quali si è ritenuto di accedere per verificare la fondatezza della dedotta doglianza, emerge: a) che il luogo di notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza di appello è stato individuato nel luogo di residenza dello stesso, cioè in (Omissis) (tale indicato dallo stesso imputato anche nell'atto di appello) ove, è stato specificato nell'intestazione della sentenza di primo grado, il (Omissis) ha eletto domicilio; b) che la ricezione presso il predetto domicilio del plico contenente il citato documento è stata rifiutata; c) che lo stesso plico è stato depositato presso l'ufficio postale ed è stato poi ritirato dal destinatario per il tramite della segretaria, a cio' incaricata. La notifica, quindi, deve ritenersi regolarmente avvenuta.
2- Generico ed aspecifico, rispetto alle argomentazioni svolte dai giudici del merito circa l'inutilità di procedere alla rinnovazione del dibattimento, è il secondo motivo di ricorso. A tale proposito, invero, la corte territoriale, con motivazione assolutamente congrua e coerente sotto il profilo logico, ha legittimamente ritenuto non necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, posto che gli elementi probatori acquisiti consentivano una completa valutazione dei fatti e l'individuazione delle relative responsabilità. Più specificamente, la stessa corte, approfondendo i temi sottoposti dall'imputato con l'atto di appello, ha rilevato le ragioni per le quali:
a) ha ritenuto più credibile la ricostruzione dei fatti proposta dal teste ing. (Omissis), rispetto a quella proveniente dall'ispettore della (Omissis) dell'azienda sanitaria di (Omissis), Dott. (Omissis); ragioni già individuate dal giudice di primo grado: - nelle specifiche competenze tecniche del (Omissis) che, a differenza del (Omissis), è un ingegnere, presente in cantiere sul luogo ed al momento dell'incidente, in compagnia della persona offesa, (Omissis); - nell'essere stato, lo stesso (Omissis), testimone oculare dell'incidente, del quale aveva avuto, quindi, diretta visione, diversamente dal (Omissis) che, giunto sul cantiere a distanza di qualche ora dal fatto, ha ricostruito gli avvenimenti attraverso le dichiarazioni rese da altre persone presenti in cantiere, neanche nominativamente indicate; - nelle incertezze manifestate dallo stesso (Omissis) in ordine all'esistenza in cantiere di divieti di accesso e di cartelli segnalatori di pericolo; esistenza dapprima negata ed in seguito ammessa; incertezze evidentemente significative in punto di credibilità del teste; - nel riscontro della ricostruzione proposta dal (Omissis) costituito dalla documentazione fotografica in atti, che ha consentito di conoscere in tempo reale le varie fasi dell'attività lavorativa;
b) ha ritenuto non necessaria l'audizione del m.llo (Omissis), intervenuto sul cantiere dopo l'incidente ed indicato nella lista testimoniale del PM; lista, peraltro, giustamente ritenuta dalla corte d'appello implicitamente revocata per la parte relativa a detto teste, alla cui audizione, fissata in udienze successive, il primo giudice non aveva potuto procedere; nessuno, peraltro, ha opportunamente soggiunto la stessa corte, ha insistito per l'audizione del sottufficiale, nè ha sollevato obiezioni di sorta in ordine alle decisioni adottate in proposito dal giudice di primo grado; c) ha ritenuto non necessaria l'audizione di altri testi, in particolare di quelli dai quali il teste (Omissis) aveva acquisito le informazioni per la ricostruzione dell'incidente; a tale proposito è stata dalla stessa corte rilevata l'irrilevanza della richiesta prova testimoniale, sia perchè già assunta attraverso il (Omissis), sia perchè avente ad oggetto fatti sui quali erano state già acquisite anche la testimonianza del (Omissis) e la documentazione fotografica sopra indicata;
d) ha rilevato la genericità della richiesta di produzione documentale concernente la qualifica professionale dell'addetto alla macchina trivellatrice, solo preannunciata dall'imputato e mai effettivamente prodotta;
3- Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. I giudici del merito, dopo attento esame degli atti, hanno correttamente ritenuto, richiamando la testimonianza resa dall'ing. (Omissis), che l'infortunio è stato causato dalla errata ed improvvida manovra eseguita dall'addetto alla trivellatrice, (Omissis), che aveva estratto, dallo scavo di fondazione praticato nel terreno, la parte più lunga della gabbia (armatura) in ferro - al cui interno, dopo essere stata posizionata nello scavo, doveva essere gettato il cemento- composta da due elementi che, malamente legati tra loro da una imbracatura che si era poi rotta, erano precipitati al suolo colpendo il (Omissis).
Tale operazione, hanno aggiunto gli stessi giudici, era stata eseguita in maniera, oltre che maldestra, anche imprudente, perchè indifferente rispetto alla presenza sul posto del (Omissis) e dello stesso ing. (Omissis), scesi nello scavo per talune verifiche tecniche; presenza che era stata accompagnata dell'avviso di sospensione di lavori, per consentire dette verifiche, e seguita, al termine delle stesse, dalla tempestiva, e pure inascoltata, segnalazione di risalita dei due tecnici dallo scavo.
Alla stregua della puntuale ricostruzione dei fatti, giustamente è stata affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente al quale, in quanto legale rappresentante della ditta che aveva subappaltato i lavori di scavo, dovevano essere ricondotte le maldestre ed imprudenti operazioni poste in essere dall'addetto alla macchina trivellatrice, appena assunto. Così come a lui è stato correttamente addebitata l'omessa vigilanza del lavoratore e la mancata verifica dell'esatta osservanza, da parte dello stesso, delle disposizioni concernenti le mansioni attribuitegli, nonchè la mancata formazione dello stesso lavoratore che, dimostrando di ignorare le più elementari norme di sicurezza, ha eseguito una manovra azzardata malgrado la presenza dei due tecnici che stavano risalendo dallo scavo.
Inesistenti sono, quindi, i vizi denunciati e vani i tentativi del (Omissis) di addossare ad altri le proprie responsabilità che, d'altra parte, ove anche ulteriormente esistenti e ad altri ascrivibili, certamente non eliminerebbero quelle attribuite all'odierno ricorrente, nulla rilevando, peraltro, come hanno correttamente sostenuto i giudici del merito, l'assenza dello stesso dal cantiere al momento dell'incidente. Quanto al riferimento, nell'articolazione del motivo di ricorso in esame, alla persona di (Omissis), manovratore della trivella, ed in particolare all'indicazione dello stesso quale "proprietario della trivellatrice noleggiata": riferimento che sembra diretto a sostenere la insussistenza di condotte colpose attribuibili all'imputato, rileva la Corte la non rispondenza al vero di tale indicazione. Cio' non solo perchè i giudici del merito hanno sempre sostenuto che alla trivella noleggiata erano stati addetti due dipendenti della ditta: il manovratore ( (Omissis)), assunto il giorno prima, ed un operaio di supporto, nè solo perchè tali affermazioni non sono mai state smentite dall'imputato, ma anche perchè nello stesso atto di appello costui aveva sostenuto, a fronte dell'addebito di avere affidato la macchina trivellatrice ad un operaio appena assunto, che la preparazione tecnica dell'operatore non poteva esser dedotta dalla data dell'assunzione, bensì dalle effettive capacità professionali dello stesso; capacità che, nel caso del (Omissis), sarebbero indiscutibili, donde la richiesta di acquisizione agli atti, sul punto, della necessaria documentazione, peraltro mai prodotta. Affermazione e richiesta che implicano il riconoscimento, da parte del ricorrente, della posizione del (Omissis) di semplice manovratore, non anche di proprietario della trivella noleggiata.
4- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.