Cassazione Penale, Sez. 3, 15 ottobre 2013, n. 42334 - Responsabilità per mancata esibizione della documentazione richiesta dall’ispettore del lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO FIALE - Presidente
Dott SILVIO AMORESANO - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO - Consigliere
Dott. SANTI GAZZARA - Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza n. 1676/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. ...
Uditi i difensor Avv. ...

Fatto


1. - Con sentenza del 19 luglio 2012, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quanto alla ritenuta responsabilità penale - sostituendo la pena dell'arresto con quella dell'ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena - la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Caserta del 24 febbraio 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, per non avere fornito all'Ispettorato del lavoro, nella sua qualità di presidente di una cooperativa, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti, benché sollecitata (Il 30 giugno 2008).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando la carenza di motivazione e l'erronea applicazione della norma incriminatrlce. Ad avviso della difesa, la norma in questione non sanziona qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro a prescrizioni o richieste dell'Ispettorato del lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. Da tale fattispecie deve ritenersi esclusa - prosegue la difesa - l'omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall'ispettore dei lavoro, le cui facoltà di richiedere l'esibizione di documenti con sanzioni per il relativo rifiuto sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall'art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1995 (ndr. 1955), senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza affidate agli ispettori del lavoro dell'art. 4 della legge n. 628 dei 1961.

Diritto


3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato.
L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete». Si tratta - secondo quanto chiarito dalia giurisprudenza di questa Corte - delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall'Ispettorato del lavoro (ex multis, sez. 3, 7 febbraio 1994, n. 1365, Rv. 196494; sez. 3, 4 luglio 2001, n. 26974, Rv. 219645). Si è più volte specificato, inoltre, che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (sez. 3, 11 dicembre 2007 n. 2272/2008, RV. 238631; sez. 3, 2 dicembre 2011, n. 6644, Riv. 2523361)

A ciò deve aggiungersi che la richiesta all'interessato di documenti relativi ai rapporti di lavoro non attiene alle sole indagini di polizia amministrativa di cui all'art. 8 del dpr n. 520 del 1955 (sez. 3, 18 gennaio 2007, n. 7106).
Tali principi sono stati correttamente appiicati dalia Corte d'appello, perché essa ha preso le mosse dai risultati dell'istruttoria da cui si evince che la documentazione richiesta all'imputato era quella necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ispettorato definiti dal richiamato art. 4 della legge n. 628 del 1961 e, in particolare, della verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

4. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 1.000,00€.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00€ in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA
15 ottobre 2013