ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

La Regione del Veneto - Direzione Regionale Prevenzione, codice fiscale n. 80007580279 con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, legalmente rappresentata dalla Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, dr.ssa Giovanna Frison, come da delibera di conferimento dell’incarico n. 2347 del 28.09.2010, di seguito “Regione”

E

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per il Veneto codice fiscale 01165400589 con sede legale a Venezia Santa Croce 712 legalmente rappresentata dal Direttore Alessandro Crisci, di seguito “INAIL”

PREMESSO

che l’art. 10 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. attribuisce alle Regioni e all’INAIL competenze di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia sicurezza sul lavoro e l’art. 7 dello stesso D.lgs. stabilisce la necessità di realizzare nell’ambito regionale una programmazione coordinata di interventi nonché l’uniformità degli stessi;
che in data 20.05.2010 è stato siglato tra le parti un primo accordo biennale per promuovere la diffusione del Modello di Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) approvato con DGR 1463 del 19.05.09, a tutte le strutture sanitarie pubbliche della Regione ed attribuire alle Aziende che lo implementano con continuità, un apposito logo denominato “SGS - Sanità”;
che l’utilizzo e l’implementazione del suddetto modello da parte delle Aziende Sanitarie ha costituito presupposto utile per il riconoscimento della riduzione del premio assicurativo INAIL ex art. 24 M.A.T. del D.M. del 12 Dicembre 2000;
che allo scadere dei termini dell’accordo sottoscritto, 6 erano le Aziende ULSS della Regione che, avendo aderito all’iniziativa hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del suddetto logo e, a seguito di specifica procedura, hanno ottenuto la riduzione sul premio assicurativo INAIL;
che è opportuno rinnovare il suddetto accordo per continuare a sostenere l’implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) nelle Strutture Sanitarie Pubbliche;
che il presente accordo si inserisce nell’ambito delle sinergie avviate all’interno del Comitato Regionale di Coordinamento costituito ex art. 7 D. L.gs. n. 81/08 con DGR n. 4182 del 30 dicembre 2008 con compiti specifici di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONSIDERATO

quanto sopra esposto, è necessario disciplinare gli aspetti operativi della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell’accordo

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per disciplinare la collaborazione tra Regione e INAIL per promuovere la diffusione del Modello di Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) approvato con DGR 1463 del 19.05.09, a tutte le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

Art. 2 - Efficacia. Durata

1. Il presente accordo ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione.
2. È nella facoltà delle parti sottoscriventi il rinnovo consensuale dello stesso, esclusivamente in forma scritta.
3. Le parti dichiarano fin d’ora la propria disponibilità a definire integrazioni o sviluppi che si rendessero necessari e realizzabili durante la vigenza o al rinnovo del presente accordo.

Art. 3 - Impegni delle parti

1. La Regione costituisce un apposito gruppo di lavoro, denominato “Gruppo di Lavoro SGS” che assiste le Strutture Sanitarie pubbliche del Veneto durante tutte le fasi di implementazione del SGS ed effettua le verifiche di conformità ai principi e metodi presenti nel Modello, sia in fase di implementazione che in fase di mantenimento.
2. L’INAIL e la Regione costituiscono un apposito “Gruppo Osservatorio”, composto da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del “Gruppo di Lavoro SGS” con il compito di monitorare l’andamento complessivo del processo di implementazione del Modello e di individuare azioni comuni per diffondere la cultura del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e di attribuire alle strutture sanitarie che abbiano completato il percorso di implementazione e lo mantengano efficacemente, la possibilità di utilizzare l’apposito logo rappresentato all’art. 6 del presente accordo.
3 Le aziende sanitarie che abbiano implementato il suddetto Modello potranno presentare domanda di riduzione del premio assicurativo INAIL ex art. 24 M.A.T. DM 12/12/2000. Tale domanda sarà istruita e definita secondo le modalità ordinarie.

Art. 4 - Referenti scientifici

1. Il referente scientifico per le attività oggetto del presente accordo è la dr.ssa Vittoria Cervi RSPP dell’Azienda ULSS n. 22, già responsabile dei progetti regionali di implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza nelle Strutture Sanitarie Pubbliche.

Art. 5 - Finanziamento

1. Le iniziative oggetto del presente accordo non hanno finanziamenti dedicati ma sono sostenute mediante finanziamenti specifici già attribuiti dalla Regione per lo sviluppo di progetti finalizzati all’implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza nelle Strutture Sanitarie Pubbliche.

Art. 6 - Logo

1. Il logo dell’iniziativa denominato “SGS - Sanità” è così rappresentato

Il presente accordo si compone di 6 articoli e viene redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 15 10.2013

INAIL
Direzione Regionale Veneto
Il Direttore
Dott. Alessandro Crisci
Regione del Veneto
Direzione Regionale Prevenzione
Dott.ssa Giovanna Frison

Fonte: inail.it