ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE DEL VENETO

TRA
Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria
e
l’INAIL Direzione Regionale per il Veneto

Premesso
che nell’ambito del Piano di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 2005-2007 (DGR 935/2005 e DGR 4407/2005) è previsto lo sviluppo di specifici progetti finalizzati alla predisposizione di percorsi ad hoc per l’implementazione di Sistemi Aziendali di Gestione della Sicurezza e per la promozione del benessere organizzativo all’interno delle aziende ULSS ed ospedaliere del Veneto;
che l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria e l’INAIL - Direzione Regionale per il Veneto concordano con la Direzione Prevenzione sui vantaggi strategici derivanti ad un’azienda sanitaria pubblica dall’adozione del SGS e dalla promozione del benessere organizzativo;
la Regione del Veneto – Direzione Prevenzione nella persona del Dirigente Regionale p.t., dott. Alfonsino Ercole nato a *** con incarico del 11 ottobre 2005 DGR n 3035
l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria nella persona del ...
e
l’INAIL - Direzione Regionale per il Veneto nella persona del ...

Concordano quanto segue

Art 1
(oggetto dell’accordo)

Con il presente accordo le parti si impegnano ad operare congiuntamente per l’attuazione del progetto di promozione dei sistemi di gestione della sicurezza, e del benessere organizzativo nelle strutture sanitarie pubbliche del Veneto.

Art. 2
(obiettivi del progetto)

Obiettivi generali del progetto sono:
- Condividere strategie tra tutti i soggetti che a vario titolo possono contribuire alla promozione del SGS e del benessere organizzativo nelle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto (Direzione Prevenzione, INAIL, ARSS, Organizzazioni sindacali della Sanità);
- Applicare il modello SGS nel maggior numero di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, conseguendo significative economie di scopo, con particolare riferimento alla formazione continua;
- Consolidare i Coordinamenti Regionali di RSPP, RLS e Medici Competenti, attivati già a partire dal Piano 2002 – 2004, quali modelli per il knowledge management per la sicurezza in Sanità;
- Promuovere il benessere organizzativo quale elemento “sine qua non” per la qualità del servizio erogato ed il miglioramento continuo.

Art. 3
(svolgimento)

Il progetto si sviluppa secondo le azioni, tempi, e modalità di verifica e con le collaborazioni di cui al piano operativo allegato come parte integrante del presente accordo.

Art. 4
(responsabilità scientifica)

La Responsabilità scientifica del progetto nel suo complesso, è attribuita alla Dr.ssa Vittoria Cervi, RSPP dell’AULSS n. 22, già Responsabile del progetto “Strutture Sanitarie” del Piano di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 2005-2007 alla quale è affidata altresì la gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti dedicati.
Si conferiscono specifiche responsabilità alla dr.ssa Emanuela Bellotto già coordinatrice del gruppo SGS costituito nell’ambito del progetto “Strutture Sanitarie”, per la linea SGS, alla dr.ssa Vittoria Cervi per la linea formazione e al dr. Marco Renso già Responsabile del progetto di “Promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi psicosociali”, per la linea Benessere organizzativo.
Il raccordo operativo con ARSS sarà effettuato con la dr.ssa Sara Visentin.
Il raccordo operativo con INAIL sarà effettuato con il dr. Pietro Paone o suo delegato.

Art. 5
(finanziamento)

Le parti danno atto che, nell’ambito della spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto pari a € 116.000,00 (centosedicimila/00), la quota a carico della Regione Veneto - Direzione Regionale Prevenzione è pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00), la quota a carico dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria è pari a € 10.000,00 (diecimila/00) e la quota a carico dell’INAIL - Direzione Regionale per il Veneto è pari a € 7.000,00 (settemila/00)
La gestione economico-contabile dei finanziamenti relativi sarà curata dalla AULSS n. 22 cui dovranno essere trasferite le somme relative con le seguenti modalità:
- 80% entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- 20% entro trenta giorni dalla conclusione del progetto stesso.

Art. 6
(risultati e pubblicazioni)

I risultati tecnico-scientifici dell’attività oggetto del presente accordo sono di proprietà e disponibilità delle parti sottoscrittrici dello stesso in pari quota.

Art. 7
(obbligo di segretezza)

Le parti si impegnano a considerare riservato il programma di attività e usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Art. 8
(privacy)

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività. Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Vittoria Cervi.

Art. 9
(durata)

Il presente accordo ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione.
E’ nella facoltà delle parti sottoscriventi il rinnovo consensuale dello stesso, esclusivamente in forma scritta, per uguale periodo.
Le parti dichiarano fin d’ora la propria disponibilità a definire integrazioni o sviluppi che si rendessero necessari e realizzabili durante la vigenza o al rinnovo del presente accordo.

Art. 10
(risoluzione)

Il presente accordo può essere risolto in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni di cui all’accordo stesso, oppure in caso di modifiche all’assetto istituzionale.
La risoluzione non ha effetto retroattivo per il contributo erogato e già utilizzato.

Art 11
(controversie)

Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente accordo, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno decise da un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui tre nominati da ciascuna delle parti e due nominati di comune accordo. Gli arbitri, nominati nel modo sopra descritto, giudicheranno secondo regole di diritto. Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.
Durante l’arbitrato l’esecuzione dell’attività di progetto non verrà sospesa.

Art. 12
(registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986 n. 131.

Art. 13
(norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Letto confermato e sottoscritto

Venezia, ...

Per la Regione del Veneto
Direzione Prevenzione
Il dirigente
Dr. Alfonsino Ercole
Per l’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria
Per INAIL - Direzione
Regionale per il Veneto

Note: Allegato B alla dgr 10 luglio 2007, n. 2133

Fonte: bur.regione.veneto.it