Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 marzo 1958
Validità: 01.04.1958 - 31.03.1959
Parti: Associazione Commercianti e Cgil, Cisl, Uil Potenza
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Potenza

Sommario:

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Retribuzione.
Art. 7. - Minimi e massimi di produzione con il sistema a quintalato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 10. - Indennità di contingenza.
Art. 11. - Ferie annuali.
Art. 12. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Trattamento di malattia, di infortunio e di assicurazioni sociali.
Art. 15. - Indennità di liquidazione.
Art. 16. - Sanzioni disciplinari.
Art. 17. - Indumenti di lavoro.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Prestazioni in natura.
Art. 21. - Durata del contratto.
Tabella salariale per i panettieri della provincia di Potenza.

Contratto collettivo per i lavoranti panettieri della provincia di Potenza, 31 marzo 1958

L’anno 1958, addì 31 marzo, in Potenza nella sede dell'Ufficio del Lavoro, alla presenza del [...] direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro, si sono riuniti: il [...] direttore dell’Associazione Commercianti della provincia di Potenza [...], il [...] rappresentante dei panettieri, assistito da [...] Cisl di Potenza, [...] rappresentante della Cgil di Potenza, [...] rappresentante della Uil di Potenza; ed hanno stipulato il seguente contratto provinciale per i panettieri della provincia di Potenza.

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati cooperative o di appartenenza di enti pubblici che prestano la loro opera in aziende della provincia di Potenza.

Art. 4. - Apprendistato.
Le parti fanno in merito esplicito riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.
In considerazione delle caratteristiche produttive del settore concordano inoltre quanto segue:.
possono essere assunti come apprendisti panettieri giovani dai 16 ai 20 anni;
l’apprendistato ha la durata massima di anni 3 e minima di anni 2;
l’apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione o ai lavori interni ausiliari del panificio.
[...]

Art. 6. - Retribuzione.
In linea di massima la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato.
Comunque al fine di non pregiudicare eccezionali situazioni di fatto esistenti nella provincia si consente, in via straordinaria, il pagamento a giornata.

Art. 7. - Minimi e massimi di produzione con il sistema a quintalato.
La produzione di ogni operaio per otto ore di lavoro giornaliero (valutando la produzione della squadra ed operando la media) non può essere inferiore alla seguente:
a) per pane di pezzatura fino a gr. 190 produzione minima di farina kg. 90, produzione massima kg. 110 di farina;
b) per pane di pezzatura superiore a gr. 190, produzione minima kg. 125 di farina, produzione massima kg. 175 di farina.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere durante il quale la produzione non può essere inferiore ai quantitativi previsti dall'articolo precedente.
Qualora per motivi non imputabili al prestatore di lavoro, non si raggiungesse tale minimo, sarà dovuta al lavoratore la paga integrale di otto ore, come se avesse raggiunto la produzione stessa.
Superati invece i massimi di produzione innanzi previsti, per il solo compenso eccedente, sarà corrisposta una maggioranza del 20 per cento.

Art. 9. - Lavoro straordinario e notturno.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 8, potrà essere consentito eccezionalmente senza superare le due ore giornaliere e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro solo quando non possa provvedere all’esecuzione del lavoro mediante l’assunzione di lavoratori.
[...]
Il lavoro notturno è regolato dalle norme di legge in vigore e compensato, per le deroghe autorizzate con la maggiorazione del 25 per cento sulla paga conglobata.

Art. 11. - Ferie annuali.
Si conviene che a tutti i lavoratori dipendenti sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di 14 giornate lavorative [...]

Art. 14. - Trattamento di malattia, di infortunio e di assicurazioni sociali.
I lavoratori dovranno essere assicurati secondo le norme di legge.
[...]

Art. 16. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme interne di lavoro, possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della paga giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento in tronco senza preavviso e con indennità, o senza preavviso e senza indennità.
La multa potrà essere inflitta all’operaio che:
а) ritardi all’inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso o senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) fumi durante il lavoro di impasto o di infornatura del pane;
d) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina ed all’igiene.
[...]
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei sei mesi precedenti;
[...]
c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrasto senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento in tronco senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[...]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[...]
d) rissa o via di fatto con i compagni di lavoro e dipendenti.
Il licenziamento in tronco senza preavviso, né indennità, potrà essere inflitto;
а) per insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;
b) per furto, frode e falso, danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.

Art. 17. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che prestano la loro attività nei panifici della Provincia sarà fornito ogni anno e gratuitamente, una tuta; detto indumento verrà consegnato al lavoratore dopo la sua assunzione definitiva (e cioè dopo il periodo di prova), e rinnovato ogni anno allo scadere del dodicesimo mese di servizio.
Resta inteso che la tuta rimane di esclusiva proprietà dell’operaio.
Ai turnisti esterni il datore di lavoro fornirà soltanto un grembiule che rimarrà di proprietà del datore di lavoro.