Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 ottobre 1955
Validità: 01.01.1956 - 31.12.1956
Parti: Associazione Provinciale Artigianato Comasco, Associazione Sindacale Provinciale Artigiana, Unione Artigiani e Ceti Medi Produttivi e Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Lavoratori, Camera del Lavoro
Settori: Artigianato, Como
Sommario:
Art. 1. - Assunzione. Art. 2. - Periodo di prova. Art. 3. - Qualifiche del prestatore d’opera. Art. 4. - Orario di lavoro. Art. 5. - Riposo settimanale. Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno. Art. 7. - Ferie. Art. 8. - Festività nazionali ed infrasettimanali. Art. 9. - Gratifica natalizia. Art. 10. - Congedo matrimoniale. Art. 11. - Maternità. Art. 12. - Trasferte. Art. 13. - Chiamata e richiamo alle armi. |
Art. 14. - Preavviso di licenziamento o di dimissione. Art. 15. - Provvedimenti disciplinari. Art. 16. - Indennità di licenziamento. Art. 17. - Indennità di dimissioni. Art. 18. - Indennità in caso di morte. Art. 19. - Reclami e controversie. Art. 20. - Trattamento di malattia e infortunio. Art. 21. - Condizioni di miglior favore. Art. 22. - Apprendistato. Art. 23. - Scala mobile. Art. 24. - Trattamento economico. Art. 25. - Decorrenza e durata. Tabelle minime salariali orarie per i dipendenti dell’artigianato. |
Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Como, 31 ottobre 1955
L’anno 1955 il giorno 31 del mese di ottobre, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di Como [...], tra l’Associazione Provinciale Artigianato Comasco di Como [...], l’Associazione Sindacale Provinciale Artigiana di Como [...], l’Unione Artigiani e Ceti Medi Produttivi di Lecco e Circondario [...] e l’Unione Provinciale Sindacati Lavoratori di Como [....], la Camera Confederale del Lavoro di Como [...], l’Unione Sindacale Lavoratori di Lecco e Circondario [...], la Camera del Lavoro di Lecco e Circondario [...], viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Provincia di Como per le aziende artigiane ed i prestatori d’opera addetti alle stesse.
Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è fissato in otto ore giornaliere e 48 settimanali.
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, purché esso avvenga entro i trenta giorni immediatamente successivi a quelli dell’avvenuta interruzione.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Il prestatore d'opera ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Per alcune categorie la prestazione nella domenica dà diritto al riposo settimanale in altro giorno da concordarsi fra le parti.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È da considerarsi lavoro straordinario quello compiuto dopo le otto ore giornaliere.
È da considerarsi lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 7.
È da considerarsi lavoro festivo quello effettuato di domenica o nei giorni concordati a riposo compensativo o nelle giornate festive (nazionali ed infrasettimanali).
Il prestatore d’opera non potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Art. 7. - Ferie.
Il prestatore d’opera ha diritto, dopo il primo anno di anzianità, ad un periodo di ferie annuali retribuite di giorni nove.
[...]
Art. 11. - Maternità.
In caso di maternità valgono le norme di legge.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del prestatore d’opera alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa sino al massimo di ore tre di paga di fatto;
c) sospensione dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni.
Qualora la mancanza sia grave, dovuta ad insubordinazione o sottrazione di sistema di lavorazione o prestazione di lavoro presso altre imprese o imprenditori concorrenti o di pertinenza dell’azienda, si darà luogo al licenziamento in tronco.
Art. 19. - Reclami e controversie.
Fermo restando le possibilità di accordo diretto con le parti interessate, per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto le controversie saranno deferite alle rispettive Organizzazioni sindacali.
Art. 22. - Apprendistato.
Per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto di lavoro valgono le norme della legge apposita. Fanno parte integrante del presente contratto le tabelle allegate per la durata dell’apprendistato e relative retribuzioni.